Nel volume l’autore evidenzia che la disciplina dell’errore nella vigente codificazione civile mira a garantire la rispondenza degli interessi dichiarati a quelli realmente voluti; nel caso in cui tale rispondenza non si dia, la sanzione prevista dall’ordinamento, sulla scia dei §§ 119 e 120 BGB, è l’annullabilità del contratto. Con la normativa in tema di errore del codice del 1942 si è voluto sancire il passaggio dal principio volontaristico proprio della tradizione liberistica delle codificazioni dell’Ottocento, a quello in senso lato dichiarazionistico, per cui oggi è massima l’attenzione dimostrata alla tutela del destinatario della dichiarazione: in mancanza dei requisiti di rilevanza dell’errore quali sanciti dall’art. 1428 c.c., e in modo specifico di quello della sua riconoscibilità, il contratto viziato da errore nella dichiarazione è comunque produttivo dei suoi effetti, e il soggetto in errore è impegnato da un atto che pur non corrisponde in alcun modo alla sua volontà. Diversa appare la ratio che ha ispirato il legislatore canonico, per il quale (can. 126; can. 188; can. 1097), in linea con la tradizione ricostruita dall’Autore, è sempre nullo l’atto viziato da un errore che verte sulla sostanza dell’oggetto della prestazione, e solamente in caso di errore che non ne riguarda la sostanza, l’atto, in sé provvisoriamente produttivo di effetti, può essere rescisso su intervento di parte. In questa ipotesi, e solo in questa, è lasciata all’iniziativa dell’interessato la decisione se la carenza virtuale dell’atto si deve convertire in carenza attuale di effetti, oppure se il precetto posto dagli interessati si deve reputare, nonostante l’errore, vincolante. Sotto il profilo psicologico per il diritto civile non vi è differenza fra un consenso inesistente e un consenso meramente viziato: in entrambe le ipotesi il soggetto non ha voluto il regolamento di interessi concretamente posto in essere; ma non essendo rilevanti per il diritto i fatti interni se non nella misura in cui sono manifestati, l’unica volontà che può essere presa in considerazione è quella rappresentata e dichiarata. Del tutto irrilevante appare pertanto, ai fini dell’efficacia del contratto, la contrapposizione, usuale nella scienza giuridica canonica, fra volontà interna e volontà esternamente manifestata. Nel diritto della Chiesa, invece, quella che è stata definita l’oggettivazione del volere è avvenuta in modo tale che volontà interna e volontà esterna debbono essere comunque considerate tra di loro in relazione, la prima (quella interna) rappresentando la chiave ermeneutica dell’altra (quella esteriorizzata), soprattutto nelle ipotesi particolarmente significative delle dichiarazioni costitutive di uno status (matrimoniale, sacerdotale, religioso). Al valore sociale dell’apparenza è qui preferito quello morale dell’imputabilità e della salvaguardia della reale volontà delle parti, giungendosi a sanzionare con la nullità un atto viziato nella sua sostanza da un errore. Il regime giuridico dell’errore, inteso quale falsa percezione del reale, ha costituito pertanto un terreno favorevole per il confronto tra il diritto secolare e quello canonico, giacché consente di saggiare la diversa rilevanza dell’elemento soggettivo della volontà nell’ambito dell’ordinamento giuridico e le profonde ragioni che la ispirano.

L'errore in diritto canonico

BETTETINI, Andrea
2009-01-01

Abstract

Nel volume l’autore evidenzia che la disciplina dell’errore nella vigente codificazione civile mira a garantire la rispondenza degli interessi dichiarati a quelli realmente voluti; nel caso in cui tale rispondenza non si dia, la sanzione prevista dall’ordinamento, sulla scia dei §§ 119 e 120 BGB, è l’annullabilità del contratto. Con la normativa in tema di errore del codice del 1942 si è voluto sancire il passaggio dal principio volontaristico proprio della tradizione liberistica delle codificazioni dell’Ottocento, a quello in senso lato dichiarazionistico, per cui oggi è massima l’attenzione dimostrata alla tutela del destinatario della dichiarazione: in mancanza dei requisiti di rilevanza dell’errore quali sanciti dall’art. 1428 c.c., e in modo specifico di quello della sua riconoscibilità, il contratto viziato da errore nella dichiarazione è comunque produttivo dei suoi effetti, e il soggetto in errore è impegnato da un atto che pur non corrisponde in alcun modo alla sua volontà. Diversa appare la ratio che ha ispirato il legislatore canonico, per il quale (can. 126; can. 188; can. 1097), in linea con la tradizione ricostruita dall’Autore, è sempre nullo l’atto viziato da un errore che verte sulla sostanza dell’oggetto della prestazione, e solamente in caso di errore che non ne riguarda la sostanza, l’atto, in sé provvisoriamente produttivo di effetti, può essere rescisso su intervento di parte. In questa ipotesi, e solo in questa, è lasciata all’iniziativa dell’interessato la decisione se la carenza virtuale dell’atto si deve convertire in carenza attuale di effetti, oppure se il precetto posto dagli interessati si deve reputare, nonostante l’errore, vincolante. Sotto il profilo psicologico per il diritto civile non vi è differenza fra un consenso inesistente e un consenso meramente viziato: in entrambe le ipotesi il soggetto non ha voluto il regolamento di interessi concretamente posto in essere; ma non essendo rilevanti per il diritto i fatti interni se non nella misura in cui sono manifestati, l’unica volontà che può essere presa in considerazione è quella rappresentata e dichiarata. Del tutto irrilevante appare pertanto, ai fini dell’efficacia del contratto, la contrapposizione, usuale nella scienza giuridica canonica, fra volontà interna e volontà esternamente manifestata. Nel diritto della Chiesa, invece, quella che è stata definita l’oggettivazione del volere è avvenuta in modo tale che volontà interna e volontà esterna debbono essere comunque considerate tra di loro in relazione, la prima (quella interna) rappresentando la chiave ermeneutica dell’altra (quella esteriorizzata), soprattutto nelle ipotesi particolarmente significative delle dichiarazioni costitutive di uno status (matrimoniale, sacerdotale, religioso). Al valore sociale dell’apparenza è qui preferito quello morale dell’imputabilità e della salvaguardia della reale volontà delle parti, giungendosi a sanzionare con la nullità un atto viziato nella sua sostanza da un errore. Il regime giuridico dell’errore, inteso quale falsa percezione del reale, ha costituito pertanto un terreno favorevole per il confronto tra il diritto secolare e quello canonico, giacché consente di saggiare la diversa rilevanza dell’elemento soggettivo della volontà nell’ambito dell’ordinamento giuridico e le profonde ragioni che la ispirano.
2009
978-88-34-897300
errore; volontà; diritto canonico
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/101263
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