Fra i delitti contro il patrimonio che richiedono la collaborazione della vittima, detti anche “delitti di relazione” – che si distinguono da quelli di “aggressione” o di “usurpazione unilaterale” –, oggetto di specifica attenzione è stato il delitto di estorsione (art. 629 c.p.). Tali delitti si caratterizzano per la cooperazione della vittima nella realizzazione del reato, la quale compie consapevolmente atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano. I reati con la cooperazione della vittima vengono definiti “reati-contratto”, in quanto, per il compimento degli stessi, è possibile proprio sfruttare lo schema giuridico del contratto, salvo per quel che riguarda la libertà del consenso, e ottenere direttamente la cosa dalla vittima. Elementi costitutivi dell’estorsione sono la violenza o la minaccia, quali strumenti volti a ottenere un ingiusto profitto, causando ad altri un danno patrimoniale.La vittima del reato ha cooperato, quindi, artificiosamente alla conclusione del contratto, a causa di un processo volitivo alterato che l’ha indotta ad accettare condizioni sperequative, al fine di evitare un male peggiore. Affinché si configuri l’estorsione occorre che il destinatario della richiesta estorsiva non sia in grado di agire liberamente, cioè di autodeterminarsi. Non può, al contrario, ritenersi in stato di soggezione o dipendenza psicologica colui che partecipi a una contrattazione effettuando scelte autonome, condizionate, ma non direttamente costrittive. Di conseguenza, non vi è costrizione penalmente rilevante quando l’imposizione unilaterale di clausole vessatorie lasci libera la controparte di rifiutarsi di stipulare il contratto, senza dover subire alcun danno ulteriore. Analogamente, l’estorsione non si realizza se il contraente debole acconsenta a una stipulazione contrattuale pregiudizievole, sperando di poter ricavare comunque qualche utilità dalla conclusione del negozio giuridico.A tal proposito, si è cercato di individuare la soglia che separa l’illecito penale dal giuridicamente consentito e distinguere così una vittima compiacente da una soggiacente.
L'estorsione contrattuale. Analisi socio-criminologica della cooperazione artificiosa della vittima
TIGANO, SIMONA MARIA DEBORAH
2007-01-01
Abstract
Fra i delitti contro il patrimonio che richiedono la collaborazione della vittima, detti anche “delitti di relazione” – che si distinguono da quelli di “aggressione” o di “usurpazione unilaterale” –, oggetto di specifica attenzione è stato il delitto di estorsione (art. 629 c.p.). Tali delitti si caratterizzano per la cooperazione della vittima nella realizzazione del reato, la quale compie consapevolmente atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano. I reati con la cooperazione della vittima vengono definiti “reati-contratto”, in quanto, per il compimento degli stessi, è possibile proprio sfruttare lo schema giuridico del contratto, salvo per quel che riguarda la libertà del consenso, e ottenere direttamente la cosa dalla vittima. Elementi costitutivi dell’estorsione sono la violenza o la minaccia, quali strumenti volti a ottenere un ingiusto profitto, causando ad altri un danno patrimoniale.La vittima del reato ha cooperato, quindi, artificiosamente alla conclusione del contratto, a causa di un processo volitivo alterato che l’ha indotta ad accettare condizioni sperequative, al fine di evitare un male peggiore. Affinché si configuri l’estorsione occorre che il destinatario della richiesta estorsiva non sia in grado di agire liberamente, cioè di autodeterminarsi. Non può, al contrario, ritenersi in stato di soggezione o dipendenza psicologica colui che partecipi a una contrattazione effettuando scelte autonome, condizionate, ma non direttamente costrittive. Di conseguenza, non vi è costrizione penalmente rilevante quando l’imposizione unilaterale di clausole vessatorie lasci libera la controparte di rifiutarsi di stipulare il contratto, senza dover subire alcun danno ulteriore. Analogamente, l’estorsione non si realizza se il contraente debole acconsenta a una stipulazione contrattuale pregiudizievole, sperando di poter ricavare comunque qualche utilità dalla conclusione del negozio giuridico.A tal proposito, si è cercato di individuare la soglia che separa l’illecito penale dal giuridicamente consentito e distinguere così una vittima compiacente da una soggiacente.File | Dimensione | Formato | |
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