Con questa sentenza la Corte di cassazione conferma l'orientamento che esclude il carattere di credito di massa al credito di rivalsa Iva per le prestazioni professionali eseguite prima del fallimento, ma fatturate in sede di riparto dell'attivo fallimentare. Per aderendosi a questa impostazione, occorre considerare che è mutato il quadro normativo di riferimento della disciplina dei crediti prededucibili di cui all'art. 111 L.F.

Credito di rivalsa IVA del professionista in sede di riparto fallimentare

RANDAZZO, FRANCESCO
2015-01-01

Abstract

Con questa sentenza la Corte di cassazione conferma l'orientamento che esclude il carattere di credito di massa al credito di rivalsa Iva per le prestazioni professionali eseguite prima del fallimento, ma fatturate in sede di riparto dell'attivo fallimentare. Per aderendosi a questa impostazione, occorre considerare che è mutato il quadro normativo di riferimento della disciplina dei crediti prededucibili di cui all'art. 111 L.F.
2015
crediti di massa; rivalsa IVA; credito concorsuale; fallimento
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Randazzo Corriere Tributario 2015_37_3819_PDF.pdf

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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/17151
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