Con questa sentenza la Corte di cassazione conferma l'orientamento che esclude il carattere di credito di massa al credito di rivalsa Iva per le prestazioni professionali eseguite prima del fallimento, ma fatturate in sede di riparto dell'attivo fallimentare. Per aderendosi a questa impostazione, occorre considerare che è mutato il quadro normativo di riferimento della disciplina dei crediti prededucibili di cui all'art. 111 L.F.
Credito di rivalsa IVA del professionista in sede di riparto fallimentare
RANDAZZO, FRANCESCO
2015-01-01
Abstract
Con questa sentenza la Corte di cassazione conferma l'orientamento che esclude il carattere di credito di massa al credito di rivalsa Iva per le prestazioni professionali eseguite prima del fallimento, ma fatturate in sede di riparto dell'attivo fallimentare. Per aderendosi a questa impostazione, occorre considerare che è mutato il quadro normativo di riferimento della disciplina dei crediti prededucibili di cui all'art. 111 L.F.File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Randazzo Corriere Tributario 2015_37_3819_PDF.pdf
solo gestori archivio
Descrizione: Nota e sentenza
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
105.15 kB
Formato
Adobe PDF
|
105.15 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.