Lo studio si propone di analizzare la più recente giurisprudenza della Corte di giustizie UE sul tema della revocabilità del giudicato civile nazionale che si adduca violare norme dell'ordinamento europeo. In particolare alla luce delle più recenti pronunce pregiudiziali della Corte (le sentenze: Olimpiclub, del 3 settembre 2009, ed Asturcom Telecomunicaciones, del successivo 6 ottobre) si perviene ad una lettura critica della largheggiante interpretazione prevalentemente circolata fra gli studiosi comunitaristi e presso alcuni processualcivilisti in merito all'antecedente giurisprudenza Lucchini (sentenza 18 luglio 2007, causa C-119/05), dichiaratasi favorevole alla "rimozione" di un giudicato civile italiano contrastante con la disciplina sugli aiuti di Stato, sulla scorta di definitive decisioni rese dalla Commissione. Lo studio evidenzia, infatti, che le successive sentenze della Corte lussemburghese non autorizzano a ritenere la revocabilità dei giudicati civili contrari a norme dell'UE quale corollario del principio di primauté dell'ordinamento europeo su quelli nazionali, quanto, piuttosto, l'effetto di puntuali violazioni a principi - sostanziali o processuali - di eccezionale rilevanza, quale l'esautorazione delle competenze speciali ed esclusive della Commissione ad opera di un'autorità giurisdizionale nazionale

Le pronunce Olimpiclub ed Asturcom Telecomunicaciones: verso un ridimensionamento della paventata «crisi del giudicato civile nazionale» nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

RAITI, Giovanni
2010-01-01

Abstract

Lo studio si propone di analizzare la più recente giurisprudenza della Corte di giustizie UE sul tema della revocabilità del giudicato civile nazionale che si adduca violare norme dell'ordinamento europeo. In particolare alla luce delle più recenti pronunce pregiudiziali della Corte (le sentenze: Olimpiclub, del 3 settembre 2009, ed Asturcom Telecomunicaciones, del successivo 6 ottobre) si perviene ad una lettura critica della largheggiante interpretazione prevalentemente circolata fra gli studiosi comunitaristi e presso alcuni processualcivilisti in merito all'antecedente giurisprudenza Lucchini (sentenza 18 luglio 2007, causa C-119/05), dichiaratasi favorevole alla "rimozione" di un giudicato civile italiano contrastante con la disciplina sugli aiuti di Stato, sulla scorta di definitive decisioni rese dalla Commissione. Lo studio evidenzia, infatti, che le successive sentenze della Corte lussemburghese non autorizzano a ritenere la revocabilità dei giudicati civili contrari a norme dell'UE quale corollario del principio di primauté dell'ordinamento europeo su quelli nazionali, quanto, piuttosto, l'effetto di puntuali violazioni a principi - sostanziali o processuali - di eccezionale rilevanza, quale l'esautorazione delle competenze speciali ed esclusive della Commissione ad opera di un'autorità giurisdizionale nazionale
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