Le Sezioni Unite individuano nella revoca ex tunc(art. 7, comma 2 1.1423/1956) il mezzo dì impugnazionedel provvedimento definitivo di confisca misuradi prevenzione geneticamente invalido, attribuendorilevanza costituzionale, in virtù dell'u1timo comma dell'art. 24 Cost., al diritto alla riparazione dell'ingiustizia: si riconosce che la lesionedel dititto di proprietà costituisce la "violazione diun bene costituzionalmente protetto, al pari dell'ingiustificatalimitazione di libertà". Sentenza apprezzabilissimaper le istanze di giustizia che esprime, qualche perplessità rimane su alcuni arqomenti utilizzati dalla Corte e sulla razionalità della disciplina in materia.
La revoca ex tunc come espressione del diritto di difesa contro il provve-dimento definitivo di confisca. La confisca antimafia non è più una sanzione patrimoniale definitiva?
MAUGERI, Anna Maria
2007-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite individuano nella revoca ex tunc(art. 7, comma 2 1.1423/1956) il mezzo dì impugnazionedel provvedimento definitivo di confisca misuradi prevenzione geneticamente invalido, attribuendorilevanza costituzionale, in virtù dell'u1timo comma dell'art. 24 Cost., al diritto alla riparazione dell'ingiustizia: si riconosce che la lesionedel dititto di proprietà costituisce la "violazione diun bene costituzionalmente protetto, al pari dell'ingiustificatalimitazione di libertà". Sentenza apprezzabilissimaper le istanze di giustizia che esprime, qualche perplessità rimane su alcuni arqomenti utilizzati dalla Corte e sulla razionalità della disciplina in materia.File | Dimensione | Formato | |
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