Nell’ordinamento dell’Unione europea, gli Stati membri condividono la responsabilità della protezione della persona che chiede protezione internazionale. Tale sistema di comune responsabilità si fonda su un principio di fiducia reciproca e sulla presunzione che ciascuno di essi garantisca la tutela dei diritti fondamentali della persona. Il presente lavoro tenta di fornire una ricostruzione sistematica dei criteri di determinazione dello Stato competente a conoscere della domanda di protezione internazionale (cd. criteri di Dublino) come ricavabili dal cd. regolamento Dublino e analizza gli effetti su tale sistema determinati da una situazione di crisi della fiducia tra gli Stati: qualora la presunzione di sicurezza dello Stato competente a conoscere la domanda di asilo dovesse essere messa in discussione, a motivo del realizzarsi di una criticità del sistema di protezione dei diritti fondamentali della persona all’interno di esso, si pone la necessità di procedere a una riallocazione della responsabilità della protezione della persona. In queste ipotesi, la reciproca fiducia opera, nella sua accezione negativa, come elemento impeditivo del trasferimento della persona verso lo Stato che sarebbe competente, ma soprattutto come criterio di ricollocazione della responsabilità degli Stati a garanzia dei diritti della persona. I meccanismi di riallocazione della responsabilità costituiscono strumenti di solidarietà tra gli Stati, tuttavia lo stesso principio di solidarietà può funzionare se alla base resiste la reciproca fiducia. Pertanto, tutte le prospettive future di riforma del sistema Dublino potranno effettivamente migliorarne la tenuta soltanto se saranno contestualmente rafforzati i presupposti su cui si fonda la reciproca fiducia tra gli Stati, nonché gli strumenti di risposta alle crisi sistemiche che mettono in crisi tale fiducia.

La presunzione di sicurezza degli Stati dell’Unione europea nel sistema di Dublino: recenti sviluppi

PETRALIA, GIUSEPPINA
2017-01-01

Abstract

Nell’ordinamento dell’Unione europea, gli Stati membri condividono la responsabilità della protezione della persona che chiede protezione internazionale. Tale sistema di comune responsabilità si fonda su un principio di fiducia reciproca e sulla presunzione che ciascuno di essi garantisca la tutela dei diritti fondamentali della persona. Il presente lavoro tenta di fornire una ricostruzione sistematica dei criteri di determinazione dello Stato competente a conoscere della domanda di protezione internazionale (cd. criteri di Dublino) come ricavabili dal cd. regolamento Dublino e analizza gli effetti su tale sistema determinati da una situazione di crisi della fiducia tra gli Stati: qualora la presunzione di sicurezza dello Stato competente a conoscere la domanda di asilo dovesse essere messa in discussione, a motivo del realizzarsi di una criticità del sistema di protezione dei diritti fondamentali della persona all’interno di esso, si pone la necessità di procedere a una riallocazione della responsabilità della protezione della persona. In queste ipotesi, la reciproca fiducia opera, nella sua accezione negativa, come elemento impeditivo del trasferimento della persona verso lo Stato che sarebbe competente, ma soprattutto come criterio di ricollocazione della responsabilità degli Stati a garanzia dei diritti della persona. I meccanismi di riallocazione della responsabilità costituiscono strumenti di solidarietà tra gli Stati, tuttavia lo stesso principio di solidarietà può funzionare se alla base resiste la reciproca fiducia. Pertanto, tutte le prospettive future di riforma del sistema Dublino potranno effettivamente migliorarne la tenuta soltanto se saranno contestualmente rafforzati i presupposti su cui si fonda la reciproca fiducia tra gli Stati, nonché gli strumenti di risposta alle crisi sistemiche che mettono in crisi tale fiducia.
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