Dopo aver individuato il deficit di precisione della definizione legale del concetto di “rifiuto” nella legislazione penale ambientale italiana e nel diritto comunitario ed aver vagliato le ragioni e le conseguenze di siffatto deficit, l’articolo prospetta nuove proposte interpretative che consentano, de iure condito, di raggiungere esiti applicativi idonei a coniugare ed a salvaguardare le ineludibili esigenze di efficacia e di garanzia messe in discussione dall’operatività della vigente definizione di rifiuto nel diritto penale dell’ambiente; dette proposte, al tempo stesso, mirano, in una prospettiva de iure condendo, a delineare una base per l’auspicabile creazione di un più razionale assetto normativo attraverso la modifica della norma definitoria. L’articolo procede, poi, a vagliare concretamente gli esiti delle soluzioni interpretative proposte con riferimento alle fattispecie penali che il concetto di rifiuto concorre a definire, soprattutto rispetto a quelle ipotesi in cui la possibilità di qualificare un materiale o una sostanza come rifiuto è tradizionalmente apparsa più controversa; tale analisi è condotta alla luce dei principi di offensività, sussidiarietà e meritevolezza di pena, dando conto anche dell’incidenza, nell’interpretazione della definizione legale del concetto di rifiuto, dell’individuazione del bene giuridico tutelato dalla normativa penale coinvolta. Il lavoro analizza, inoltre, lo schema di decreto legislativo recante “Norme in materia ambientale”, concernente, tra l’altro, il riordino e la modifica della disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Dall’esame dello schema di d.lgs. emergono sicuramente alcuni aspetti positivi, in particolare per ciò che concerne l’esplicita sottolineatura della differenza concettuale tra rifiuti e sottoprodotti; tuttavia, restano fuori dall’attenzione del legislatore delegato quelli che sono i casi realmente controversi, e cioè le ipotesi di riutilizzo o di commercializzazione di sostanze residuali previa effettuazione di forme di trattamento. Poiché lo schema di d.lgs. non apporta alcuna modifica alla definizione generale del concetto di rifiuto, è verosimile attendersi il riproporsi di questioni interpretative e, soprattutto, di rilevanti contrasti giurisprudenziali. L’autrice, pertanto, sottolinea come permanga l’esigenza di una modifica della norma definitoria che risulti rispettosa delle istanze garantistiche sottese al principio di legalità e che, secondo l’obiettivo che ha animato la prospettazione di concrete proposte interpretative nel corso del lavoro, assicuri la conformità delle fattispecie penali, che la nozione di rifiuto concorre a definire, a quei “canoni materiali di politica criminale” e “criteri direttivi nell’adozione di scelte penali” – l’offensività, la sussidiarietà e la meritevolezza di pena – senza i quali il principio di legalità, già oggi principio fondamentale dello stesso ordinamento giuridico comunitario, si ridurrebbe ad un vacuo simulacro.

La definizione di rifiuto tra diritto penale ambientale e diritto comunitario. Parte II. La delimitazione del concetto giuridico di rifiuto alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei principi fondamentali in materia penale

VAGLIASINDI, GRAZIA MARIA
2006-01-01

Abstract

Dopo aver individuato il deficit di precisione della definizione legale del concetto di “rifiuto” nella legislazione penale ambientale italiana e nel diritto comunitario ed aver vagliato le ragioni e le conseguenze di siffatto deficit, l’articolo prospetta nuove proposte interpretative che consentano, de iure condito, di raggiungere esiti applicativi idonei a coniugare ed a salvaguardare le ineludibili esigenze di efficacia e di garanzia messe in discussione dall’operatività della vigente definizione di rifiuto nel diritto penale dell’ambiente; dette proposte, al tempo stesso, mirano, in una prospettiva de iure condendo, a delineare una base per l’auspicabile creazione di un più razionale assetto normativo attraverso la modifica della norma definitoria. L’articolo procede, poi, a vagliare concretamente gli esiti delle soluzioni interpretative proposte con riferimento alle fattispecie penali che il concetto di rifiuto concorre a definire, soprattutto rispetto a quelle ipotesi in cui la possibilità di qualificare un materiale o una sostanza come rifiuto è tradizionalmente apparsa più controversa; tale analisi è condotta alla luce dei principi di offensività, sussidiarietà e meritevolezza di pena, dando conto anche dell’incidenza, nell’interpretazione della definizione legale del concetto di rifiuto, dell’individuazione del bene giuridico tutelato dalla normativa penale coinvolta. Il lavoro analizza, inoltre, lo schema di decreto legislativo recante “Norme in materia ambientale”, concernente, tra l’altro, il riordino e la modifica della disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Dall’esame dello schema di d.lgs. emergono sicuramente alcuni aspetti positivi, in particolare per ciò che concerne l’esplicita sottolineatura della differenza concettuale tra rifiuti e sottoprodotti; tuttavia, restano fuori dall’attenzione del legislatore delegato quelli che sono i casi realmente controversi, e cioè le ipotesi di riutilizzo o di commercializzazione di sostanze residuali previa effettuazione di forme di trattamento. Poiché lo schema di d.lgs. non apporta alcuna modifica alla definizione generale del concetto di rifiuto, è verosimile attendersi il riproporsi di questioni interpretative e, soprattutto, di rilevanti contrasti giurisprudenziali. L’autrice, pertanto, sottolinea come permanga l’esigenza di una modifica della norma definitoria che risulti rispettosa delle istanze garantistiche sottese al principio di legalità e che, secondo l’obiettivo che ha animato la prospettazione di concrete proposte interpretative nel corso del lavoro, assicuri la conformità delle fattispecie penali, che la nozione di rifiuto concorre a definire, a quei “canoni materiali di politica criminale” e “criteri direttivi nell’adozione di scelte penali” – l’offensività, la sussidiarietà e la meritevolezza di pena – senza i quali il principio di legalità, già oggi principio fondamentale dello stesso ordinamento giuridico comunitario, si ridurrebbe ad un vacuo simulacro.
2006
Delimitazione del concetto giuridico di "rifiuto"; Principi fondamentali in materia penale; prospettive de iure condendo
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/25835
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact