Il saggio, elaborato all’interno di una ricerca prin su “Il governo della crisi dell’impresa” reca alcune considerazioni de iure condendo relative alla pubblicità dell’indebitamento dell’impresa, specie di quella che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, o, si potrebbe preferire, specie di quella che fa rilevante ricorso al credito. Sembra infatti insoddisfacente che tale impresa renda pubblici i dati relativi al suo indebitamento con le aggregazioni e nei ristretti limiti qualitativi e di attendibilità, e con i lunghi tempi di attesa e la lenta cadenza, del bilancio di esercizio. E ciò, in particolar modo, dal momento che le tecnologie oggi disponibili, consentono di tenere, a costi limitati, registri pubblici tempestivamente aggiornabili. Il saggio, che trae tacito spunto dalla crisi di alcune grandi (o grandissime) società, non soltanto nazionali, degli anni passati, si sofferma sul controllo contabile a cui sottoporre le imprese; fa riferimento ai modelli del registro delle imprese, della Centrale di allarme interbancario, della Centrale dei rischi, della gestione accentrata degli strumenti finanziari. Si interroga sulla alternativa fra un registro istituito dalla legge e un registro, regolato, sì, almeno in parte, dalla norma, ma rimesso alla volontà dei creditori, o della società debitrice, nella prospettiva di scambiare trasparenza diffusa sulla propria esposizione debitoria con migliori condizioni di credito. Lo studio ipotizza la collaborazione fra i creditori della società e gli organi interni di controllo della medesima, valuta il regime della pubblicità, ed in particolare la soluzione della pubblicità dichiarativa. Si esaminano quindi le ragioni avverse alla istituzione della pubblicità dell’indebitamento della impresa, con particolare riguardo alla riservatezza economica del debitore, e alla competizione fra creditori muniti di non uniforme capacità di valutare il merito di credito delle imprese. Si riflette poi sulla possibilità di attribuire ai creditori dell’impresa, individuati attraverso quella pubblicità, poteri di consultazione, di stimolo o di controllo sulla società debitrice, che attualmente, forse, sono esercitati solo da alcuni creditori in modo informale. Altre implicazioni possono essere tratte sul fondamento della regola di par condicio.

La pubblicità dell'indebitamento dell'impresa

VIGO, Ruggero
2005-01-01

Abstract

Il saggio, elaborato all’interno di una ricerca prin su “Il governo della crisi dell’impresa” reca alcune considerazioni de iure condendo relative alla pubblicità dell’indebitamento dell’impresa, specie di quella che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, o, si potrebbe preferire, specie di quella che fa rilevante ricorso al credito. Sembra infatti insoddisfacente che tale impresa renda pubblici i dati relativi al suo indebitamento con le aggregazioni e nei ristretti limiti qualitativi e di attendibilità, e con i lunghi tempi di attesa e la lenta cadenza, del bilancio di esercizio. E ciò, in particolar modo, dal momento che le tecnologie oggi disponibili, consentono di tenere, a costi limitati, registri pubblici tempestivamente aggiornabili. Il saggio, che trae tacito spunto dalla crisi di alcune grandi (o grandissime) società, non soltanto nazionali, degli anni passati, si sofferma sul controllo contabile a cui sottoporre le imprese; fa riferimento ai modelli del registro delle imprese, della Centrale di allarme interbancario, della Centrale dei rischi, della gestione accentrata degli strumenti finanziari. Si interroga sulla alternativa fra un registro istituito dalla legge e un registro, regolato, sì, almeno in parte, dalla norma, ma rimesso alla volontà dei creditori, o della società debitrice, nella prospettiva di scambiare trasparenza diffusa sulla propria esposizione debitoria con migliori condizioni di credito. Lo studio ipotizza la collaborazione fra i creditori della società e gli organi interni di controllo della medesima, valuta il regime della pubblicità, ed in particolare la soluzione della pubblicità dichiarativa. Si esaminano quindi le ragioni avverse alla istituzione della pubblicità dell’indebitamento della impresa, con particolare riguardo alla riservatezza economica del debitore, e alla competizione fra creditori muniti di non uniforme capacità di valutare il merito di credito delle imprese. Si riflette poi sulla possibilità di attribuire ai creditori dell’impresa, individuati attraverso quella pubblicità, poteri di consultazione, di stimolo o di controllo sulla società debitrice, che attualmente, forse, sono esercitati solo da alcuni creditori in modo informale. Altre implicazioni possono essere tratte sul fondamento della regola di par condicio.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/27295
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact