Si analizza l'istituto del differimento dell'esecuzione della pena, con particolare riferimento alla vicenda giudiziaria (nonché caso mediatico) che ha interessato l'ultimo periodo di detenzione di un detenuto eccellente, Salvatore Riina, sottoposto per un ventennio al regime di massima sicurezza, anche quando, per via dell'età e dello stato di salute, le sue condizioni potevano apparire contrarie al senso d'umanità della pena. In casi come questo, si tratta di effettuare un giudizio di bilanciamento tra esigenze della salute e quelle di sicurezza della collettività. Particolare attenzione è stata dedicata, a questo proposito, oltre che agli istituti del differimento dell'esecuzione della pena, anche alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni (art. 47 ter, comma 01, ord. penit.) e alla detenzione domiciliare surrogatoria (art. 47 ter comma 1 ter ord. penit.). Quest'ultimo strumento, in particolare, nonostante appaia in grado di contemperare esigenze contrapposte e di superare eventuali considerazioni negative in ordine alla pericolosità sociale del condannato, non è apparso adeguato, in concreto, a prevenire contatti con la criminalità organizzata di appartenza. Per condannati che si caratterizzano per "un indiscusso spessore criminale", la soluzione più adeguata alla luce delle loro condizioni di salute può essere il trasferimento presso ospedali o luoghi di cura ex art. 11 ord. penit., ogniqualvolta le cure e gli accertamenti sanitari non possono essere apprestati dai servizi sanitari predisposti presso gli istituti penitenziari.

Differimento dell'esecuzione della pena e diritto a una morte dignitosa per condannati di "indiscusso spessore criminale"

TIGANO SIMONA MARIA DEBORAH
2018-01-01

Abstract

Si analizza l'istituto del differimento dell'esecuzione della pena, con particolare riferimento alla vicenda giudiziaria (nonché caso mediatico) che ha interessato l'ultimo periodo di detenzione di un detenuto eccellente, Salvatore Riina, sottoposto per un ventennio al regime di massima sicurezza, anche quando, per via dell'età e dello stato di salute, le sue condizioni potevano apparire contrarie al senso d'umanità della pena. In casi come questo, si tratta di effettuare un giudizio di bilanciamento tra esigenze della salute e quelle di sicurezza della collettività. Particolare attenzione è stata dedicata, a questo proposito, oltre che agli istituti del differimento dell'esecuzione della pena, anche alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni (art. 47 ter, comma 01, ord. penit.) e alla detenzione domiciliare surrogatoria (art. 47 ter comma 1 ter ord. penit.). Quest'ultimo strumento, in particolare, nonostante appaia in grado di contemperare esigenze contrapposte e di superare eventuali considerazioni negative in ordine alla pericolosità sociale del condannato, non è apparso adeguato, in concreto, a prevenire contatti con la criminalità organizzata di appartenza. Per condannati che si caratterizzano per "un indiscusso spessore criminale", la soluzione più adeguata alla luce delle loro condizioni di salute può essere il trasferimento presso ospedali o luoghi di cura ex art. 11 ord. penit., ogniqualvolta le cure e gli accertamenti sanitari non possono essere apprestati dai servizi sanitari predisposti presso gli istituti penitenziari.
2018
rinvio esecuzione della pena, detenzione domiciliare, infermità fisica, ergastolo ostativo, criminalità organizzata
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