Lo studio interviene sulla vexata quaestio relativa alla intepretazione della disciplina sulla condizione di procedibilità data dal tentativo di mediazione obbligatorio, risultante segnatamente a seguito della riforma del D. lgst. n. 28/2010 avutasi nel 2013. Sul tema, infatti, si registra un grave conflitto giurisprudenziale, alimentato dalla lettura metatestuale delle disposizioni rilevanti da parte di taluni uffici territoriali: secondo un filone capeggiato dalla giurisprudenza fiorentina, fatta, nello studio, principale oggetto di analisi critica.

Primo incontro in mediazione e condizione di procedibilità della domanda ai sensi del novellato art. 5, comma 2° bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

RAITI, Giovanni
2015-01-01

Abstract

Lo studio interviene sulla vexata quaestio relativa alla intepretazione della disciplina sulla condizione di procedibilità data dal tentativo di mediazione obbligatorio, risultante segnatamente a seguito della riforma del D. lgst. n. 28/2010 avutasi nel 2013. Sul tema, infatti, si registra un grave conflitto giurisprudenziale, alimentato dalla lettura metatestuale delle disposizioni rilevanti da parte di taluni uffici territoriali: secondo un filone capeggiato dalla giurisprudenza fiorentina, fatta, nello studio, principale oggetto di analisi critica.
2015
MEDIAZIONE, TENTATIVO OBBLIGATORIO, CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/32440
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