Il volume illustra l’utilizzo dell’epistula, da parte di Traiano, come strumento privilegiato per enunciare principii giuridici nuovi o, comunque, opportune soluzioni interpretative che ispirarono una puntuale e, talvolta, dettagliata e minuziosa regolamentazione normativa che riguardò i giudizi civili, penali, amministrativi, disciplinari e militari e, quindi, che esplicò i suoi effetti sull’intero ordinamento processuale dell’epoca, rappresentando così un mezzo formidabile, nelle mani di questo imperatore, per dettare una disciplina che, incidendo profondamente tanto sull’officium ed i poteri del giudice quanto sulla sua competenza, era finalizzata ad esercitare un immanente controllo politico-giudiziario da parte dell’autorità imperiale sui magistrati e funzionari dell’impero, sia quelli centrali e sia quelli periferici e, tra questi ultimi, in particolare, i governatori provinciali. E, in stretta correlazione a ciò, emerge, nel pensiero di Plinio, un concetto di ‘iustitia’ che non coincide affatto con quello che si rinviene nel diritto romano, dal momento che questo integerrimo e fedele servitore dello Stato propone della iustitia una teorizzazione diversa, intendendola come modello ideale di etica sociale ed economica del potere e, al contempo, come guida sicura nella quotidiana pratica di governo.
«Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam». «Princeps», giudici e «iustitia» in Plinio il Giovane
ARCARIA F.
2019-01-01
Abstract
Il volume illustra l’utilizzo dell’epistula, da parte di Traiano, come strumento privilegiato per enunciare principii giuridici nuovi o, comunque, opportune soluzioni interpretative che ispirarono una puntuale e, talvolta, dettagliata e minuziosa regolamentazione normativa che riguardò i giudizi civili, penali, amministrativi, disciplinari e militari e, quindi, che esplicò i suoi effetti sull’intero ordinamento processuale dell’epoca, rappresentando così un mezzo formidabile, nelle mani di questo imperatore, per dettare una disciplina che, incidendo profondamente tanto sull’officium ed i poteri del giudice quanto sulla sua competenza, era finalizzata ad esercitare un immanente controllo politico-giudiziario da parte dell’autorità imperiale sui magistrati e funzionari dell’impero, sia quelli centrali e sia quelli periferici e, tra questi ultimi, in particolare, i governatori provinciali. E, in stretta correlazione a ciò, emerge, nel pensiero di Plinio, un concetto di ‘iustitia’ che non coincide affatto con quello che si rinviene nel diritto romano, dal momento che questo integerrimo e fedele servitore dello Stato propone della iustitia una teorizzazione diversa, intendendola come modello ideale di etica sociale ed economica del potere e, al contempo, come guida sicura nella quotidiana pratica di governo.File | Dimensione | Formato | |
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