La c.d. riforma di settore nella disciplina delle professioni ha introdotto, come è noto, l’obbligo per il professionista di dotarsi di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’attività svolta. Come ogni forma di assicurazione obbligatoria anche quella professionale risulta caratterizzata da una chiara finalità socio-economica, individuata dal legislatore nell’esigenza di garantire alla vittima dell’illecito professionale un sicuro ristoro dei danni prodotti dal negligente operato del professionista, attraverso la traslazione del peso economico del debito risarcitorio dal patrimonio del danneggiante a un terzo soggetto. La solidità finanziaria delle Compagnie di assicurazione costituirebbe, infatti, una sicura garanzia per il cliente dell’effettivo conseguimento di un indennizzo a riparazione totale o parziale del danno causatogli dall’imperizia e/o negligenza del professionista; riparazione che i mutamenti giurisprudenziali sul riparto dell’onere probatorio, sulla prova del nesso di causalità e sull’individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione hanno reso sempre più agevole ed effettiva. L’obbligo assicurativo per i professionisti si insinua all’interno di un mercato complesso in cui risultano incerti i confini tra le esigenze di tutela del professionista – a fronte di possibili abusi della controparte contrattuale – e la necessità addotta dalle compagnie di rendere attuabile siffatto obbligo (assicurativo) attraverso criteri di delimitazione del rischio professionale assicurato diversi da quelli previsti dall’art. 1917, comma 1, c.c. Ed è al fine di tentare di comporre l’accennato rapporto critico tra assicuratore e assicurato che risulta opportuno, innanzitutto, accertare se e in che termini il contratto assicurativo claims made possa essere considerato un prodotto sempre pregiudizievole per l’assicurato (tale è il giudizio di una parte della dottrina) oppure, e come recenti interventi normativi sembrerebbero far propendere (d.m. 14 luglio 2009 e d.p.r. 7 febbraio 2014, ancora sotto forma di bozza), si tratti di una nuova tecnica assicurativa che, in determinati casi, soddisfa interessi meritevoli di tutela dell’assicuratore e, al contempo, esigenze assicurative del professionista.

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE TRA MERCATO E RECENTI NORMATIVE

Salvatore Bosa
2015-01-01

Abstract

La c.d. riforma di settore nella disciplina delle professioni ha introdotto, come è noto, l’obbligo per il professionista di dotarsi di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’attività svolta. Come ogni forma di assicurazione obbligatoria anche quella professionale risulta caratterizzata da una chiara finalità socio-economica, individuata dal legislatore nell’esigenza di garantire alla vittima dell’illecito professionale un sicuro ristoro dei danni prodotti dal negligente operato del professionista, attraverso la traslazione del peso economico del debito risarcitorio dal patrimonio del danneggiante a un terzo soggetto. La solidità finanziaria delle Compagnie di assicurazione costituirebbe, infatti, una sicura garanzia per il cliente dell’effettivo conseguimento di un indennizzo a riparazione totale o parziale del danno causatogli dall’imperizia e/o negligenza del professionista; riparazione che i mutamenti giurisprudenziali sul riparto dell’onere probatorio, sulla prova del nesso di causalità e sull’individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione hanno reso sempre più agevole ed effettiva. L’obbligo assicurativo per i professionisti si insinua all’interno di un mercato complesso in cui risultano incerti i confini tra le esigenze di tutela del professionista – a fronte di possibili abusi della controparte contrattuale – e la necessità addotta dalle compagnie di rendere attuabile siffatto obbligo (assicurativo) attraverso criteri di delimitazione del rischio professionale assicurato diversi da quelli previsti dall’art. 1917, comma 1, c.c. Ed è al fine di tentare di comporre l’accennato rapporto critico tra assicuratore e assicurato che risulta opportuno, innanzitutto, accertare se e in che termini il contratto assicurativo claims made possa essere considerato un prodotto sempre pregiudizievole per l’assicurato (tale è il giudizio di una parte della dottrina) oppure, e come recenti interventi normativi sembrerebbero far propendere (d.m. 14 luglio 2009 e d.p.r. 7 febbraio 2014, ancora sotto forma di bozza), si tratti di una nuova tecnica assicurativa che, in determinati casi, soddisfa interessi meritevoli di tutela dell’assicuratore e, al contempo, esigenze assicurative del professionista.
2015
assicurazione, claims made, richiesta, rischio, sinistro.
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