Uno dei profili più controversi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è rappresentato dalla regola dell’autonomia della responsabilità degli enti ex art. 8. La Corte di cassazione affronta la questione secondo un approccio interpretativo che intende conciliare l’istanza pragmatica di salvaguardia dello spazio applicativo della norma con lo standard di garanzie tipico del processo penale. Da un lato, si adotta una nozione di reato-presupposto limitata alle dimensioni della tipicità e dell’antigiuridicità con esclusione della colpevolezza; dall’altro, si afferma la natura dell’illecito amministrativo dipendente da reato come fattispecie complessa con conseguente necessità di un accertamento rigoroso di tutti i suoi elementi costitutivi, compresa la categoria di appartenenza dell’autore-persona fisica rimasto ignoto.
L’autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie
Amalia Orsina
2017-01-01
Abstract
Uno dei profili più controversi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001 è rappresentato dalla regola dell’autonomia della responsabilità degli enti ex art. 8. La Corte di cassazione affronta la questione secondo un approccio interpretativo che intende conciliare l’istanza pragmatica di salvaguardia dello spazio applicativo della norma con lo standard di garanzie tipico del processo penale. Da un lato, si adotta una nozione di reato-presupposto limitata alle dimensioni della tipicità e dell’antigiuridicità con esclusione della colpevolezza; dall’altro, si afferma la natura dell’illecito amministrativo dipendente da reato come fattispecie complessa con conseguente necessità di un accertamento rigoroso di tutti i suoi elementi costitutivi, compresa la categoria di appartenenza dell’autore-persona fisica rimasto ignoto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.