Le riforme del 2008 (d.l. n. 92/2008) e del 2009 (l.n. 94/2009), recepite dal d.lgs. n. 159/2011 “codice antimafia e delle misure di prevenzione”, hanno esaltato la capacità della confisca di prevenzione di punire il mero ingiustificato arricchimento. Da una parte, l’introduzione del principio “della cosiddetta "autonomia della misura patrimoniale di prevenzione" rispetto a quella personale, non essendo più richiesta l’attualità della pericolosità sociale, consente di applicare sine die la misura patrimoniale; dall’altra parte, si è esteso l’ambito di applicazione della prevenzione patrimoniale dal mero settore della lotta al crimine organizzato a qualunque forma di criminalità del profitto (la criminalità dei c.d. colletti bianchi), soprattutto attraverso la categoria a pericolosità generica dei soggetti indiziati di vivere in tutto o in parte con il provento del crimine. Lo scopo del presente lavoro è quello di mettere in luce quest’uso strumentale della confisca di prevenzione per perseguire il possesso ingiustificato, con tutti i dubbi circa la legittimità costituzionale di tale operazione, nell’ambito di un’analisi di diritto comparato in cui emerge che l’art 20 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione raccomanda l’incriminazione dell’ingiustificato arricchimento, commesso dolosamente, con l’evidente intenzione di garantire la punizione a valle di episodi di corruzione, sfuggiti a monte alla persecuzione penale e quindi alla confisca. In alcuni ordinamenti una simile fattispecie è già stata introdotta – basti pensare alla fattispecie francese di «“non-justification de ressources ou de l’origine d’un bien» -, in altri si è preferito, introdurre, l’UWO, l’obbligo di giustificare il proprio patrimonio (nell’ambito di un procedimento civilistico si vuole alleggerire l’onere dell’autorità investigative e facilitare l’applicazione del civil forfeiture, imponendo a un soggetto di giustificare le origini della propria ricchezza). In altri ordinamenti, come evidenzia la dottrina, il possesso ingiustificato di valori è punito sostanzialmente non attraverso una specifica incriminazione di dubbia costituzionalità, ma attraverso forme di confisca senza condanna, la cui applicazione è fondata anch’essa sulla presunzione dell’illecito arricchimento del destinatario della misura attraverso forme di semplificazione o di inversione dell’onere della prova. E in questo contesto si inserisce anche il procedimento di prevenzione disciplinato dal d.legisl. 159/2011 dell’ordinamento italiano, il tutto in una sempre più spiccata funzionalizzazione del tipo legale alle esigenze probatorie.

La confisca di prevenzione come sanzione del possesso ingiustificato di valori, tra fattispecie ad hoc e unexplained wealth orders

Anna Maria Maugeri
Writing – Original Draft Preparation
2018-01-01

Abstract

Le riforme del 2008 (d.l. n. 92/2008) e del 2009 (l.n. 94/2009), recepite dal d.lgs. n. 159/2011 “codice antimafia e delle misure di prevenzione”, hanno esaltato la capacità della confisca di prevenzione di punire il mero ingiustificato arricchimento. Da una parte, l’introduzione del principio “della cosiddetta "autonomia della misura patrimoniale di prevenzione" rispetto a quella personale, non essendo più richiesta l’attualità della pericolosità sociale, consente di applicare sine die la misura patrimoniale; dall’altra parte, si è esteso l’ambito di applicazione della prevenzione patrimoniale dal mero settore della lotta al crimine organizzato a qualunque forma di criminalità del profitto (la criminalità dei c.d. colletti bianchi), soprattutto attraverso la categoria a pericolosità generica dei soggetti indiziati di vivere in tutto o in parte con il provento del crimine. Lo scopo del presente lavoro è quello di mettere in luce quest’uso strumentale della confisca di prevenzione per perseguire il possesso ingiustificato, con tutti i dubbi circa la legittimità costituzionale di tale operazione, nell’ambito di un’analisi di diritto comparato in cui emerge che l’art 20 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione raccomanda l’incriminazione dell’ingiustificato arricchimento, commesso dolosamente, con l’evidente intenzione di garantire la punizione a valle di episodi di corruzione, sfuggiti a monte alla persecuzione penale e quindi alla confisca. In alcuni ordinamenti una simile fattispecie è già stata introdotta – basti pensare alla fattispecie francese di «“non-justification de ressources ou de l’origine d’un bien» -, in altri si è preferito, introdurre, l’UWO, l’obbligo di giustificare il proprio patrimonio (nell’ambito di un procedimento civilistico si vuole alleggerire l’onere dell’autorità investigative e facilitare l’applicazione del civil forfeiture, imponendo a un soggetto di giustificare le origini della propria ricchezza). In altri ordinamenti, come evidenzia la dottrina, il possesso ingiustificato di valori è punito sostanzialmente non attraverso una specifica incriminazione di dubbia costituzionalità, ma attraverso forme di confisca senza condanna, la cui applicazione è fondata anch’essa sulla presunzione dell’illecito arricchimento del destinatario della misura attraverso forme di semplificazione o di inversione dell’onere della prova. E in questo contesto si inserisce anche il procedimento di prevenzione disciplinato dal d.legisl. 159/2011 dell’ordinamento italiano, il tutto in una sempre più spiccata funzionalizzazione del tipo legale alle esigenze probatorie.
2018
9788814225710
possesso ingiustificato di valori, Unexplained wealth orders (UWO), confisca e civil forfeiture
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
bozze CONTRIBUTO LAVORI IN ONORE DI DOLCINI.pdf

solo gestori archivio

Tipologia: Documento in Pre-print
Licenza: NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione 1.01 MB
Formato Adobe PDF
1.01 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/363569
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact