The tax unavailability is a principle of constitutional derivation, attributable to the constitutional provisions about rule of law, alias – for this work – to art. 23 of the Italian Constitution («nessuna prestazione personale o patrimoniale puo` essere imposta se non in base alla legge») e to art. 31 of the Spanish Constitution («So´ lo podra´n establecerse prestaciones personales o patrimoniales de cara´ cter pu´ blico con arreglo a la ley»). From these articles, in fact, depends that about an and quantum debeatur of the taxes: the choices are reserved to the legislator; public institution are bound in their administrative action, that is, they are without administrative discretion. For example it allows the reconstruction of the institutes of prevention and settlements of tax disputes, that can be found in the various legal systems, not as transactions – possible like legislative exceptions to the tax unavailability rule – but as joint determinations of fiscally relevant facts. Similar considerations can be done referring to the EU member states (in whose legal systems equivalent constitutional provisions can be found) and to the European Union itself. In fact, some reasonings can be carried out in order to (re)construct the tax unavailability as a constitutional principle common to the EU states and, consequently, of the EU itself and thus they can contribute to a better European integration, which has one of the biggest obstacles just in the tax matter.

L’indisponibilita` del tributo e` un principio di derivazione costituzionale, che deve ricondursi principalmente alle previsioni di riserva di legge in materia tributaria, alias – in questo lavoro – all’art. 23 della Costituzione Italiana («nessuna prestazione personale o patrimoniale puo` essere imposta se non in base alla legge») e all’art. 31 della Costituzione Spagnola («So´lo podra´n establecerse prestaciones personales o patrimoniales de cara´cter pu´blico con arreglo a la ley»). Da tali articoli, infatti, discende che su an e quantum debeatur dei tributi: le scelte sono riservate al legislatore; gli Enti impositori sono vincolati nella loro azione amministrativa, sono cioe` privi di discrezionalita` amministrativa. Il che, ad esempio, consente di ricostruire gli istituti di prevenzione e composizione delle liti fiscali, presenti nei vari ordinamenti, non quali transazioni – possibili in forza di deroghe legislative all’indisponibilita` del tributo – ma quali determinazioni congiunte di fatti fiscalmente rilevanti. Considerazioni analoghe possono essere estese ai moderni Stati membri della UE (nei cui ordinamenti si rinvengono previsioni costituzionali equivalenti a quelle richiamate) e alla stessa Unione Europea. Si possono, infatti, svolgere ragionamenti volti a (ri)costruire l’indisponibilita` del tributo come un principio costituzionale comune agli Stati dell’UE e, di conseguenza, della stessa UE e per questa via contribuire ad una maggiore integrazione, che proprio nella materia tributaria incontra uno degli ostacoli maggiori.

L’indisponibilità del tributo negli ordinamenti italiano e spagnolo: fondamento e contenuti, comparazioni e dimensione europea

Guidara Antonio
2019-01-01

Abstract

The tax unavailability is a principle of constitutional derivation, attributable to the constitutional provisions about rule of law, alias – for this work – to art. 23 of the Italian Constitution («nessuna prestazione personale o patrimoniale puo` essere imposta se non in base alla legge») e to art. 31 of the Spanish Constitution («So´ lo podra´n establecerse prestaciones personales o patrimoniales de cara´ cter pu´ blico con arreglo a la ley»). From these articles, in fact, depends that about an and quantum debeatur of the taxes: the choices are reserved to the legislator; public institution are bound in their administrative action, that is, they are without administrative discretion. For example it allows the reconstruction of the institutes of prevention and settlements of tax disputes, that can be found in the various legal systems, not as transactions – possible like legislative exceptions to the tax unavailability rule – but as joint determinations of fiscally relevant facts. Similar considerations can be done referring to the EU member states (in whose legal systems equivalent constitutional provisions can be found) and to the European Union itself. In fact, some reasonings can be carried out in order to (re)construct the tax unavailability as a constitutional principle common to the EU states and, consequently, of the EU itself and thus they can contribute to a better European integration, which has one of the biggest obstacles just in the tax matter.
2019
L’indisponibilita` del tributo e` un principio di derivazione costituzionale, che deve ricondursi principalmente alle previsioni di riserva di legge in materia tributaria, alias – in questo lavoro – all’art. 23 della Costituzione Italiana («nessuna prestazione personale o patrimoniale puo` essere imposta se non in base alla legge») e all’art. 31 della Costituzione Spagnola («So´lo podra´n establecerse prestaciones personales o patrimoniales de cara´cter pu´blico con arreglo a la ley»). Da tali articoli, infatti, discende che su an e quantum debeatur dei tributi: le scelte sono riservate al legislatore; gli Enti impositori sono vincolati nella loro azione amministrativa, sono cioe` privi di discrezionalita` amministrativa. Il che, ad esempio, consente di ricostruire gli istituti di prevenzione e composizione delle liti fiscali, presenti nei vari ordinamenti, non quali transazioni – possibili in forza di deroghe legislative all’indisponibilita` del tributo – ma quali determinazioni congiunte di fatti fiscalmente rilevanti. Considerazioni analoghe possono essere estese ai moderni Stati membri della UE (nei cui ordinamenti si rinvengono previsioni costituzionali equivalenti a quelle richiamate) e alla stessa Unione Europea. Si possono, infatti, svolgere ragionamenti volti a (ri)costruire l’indisponibilita` del tributo come un principio costituzionale comune agli Stati dell’UE e, di conseguenza, della stessa UE e per questa via contribuire ad una maggiore integrazione, che proprio nella materia tributaria incontra uno degli ostacoli maggiori.
indisponibilità, discrezionalità, vincolatezza, principi costituzionali, Ley General Tributaria, diritto UE
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/370400
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