La Legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. “Legge sul dopo di noi”), emanata con il dichiarato obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, è volta ad agevolare, attraverso regimi fiscali di favore, la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. Senz’altro rilevanti, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia e in un’ottica comparatistica, appaiono anzitutto i presupposti soggettivi di applicazione della legge e, in particolare, la disabilità grave – non determinata da invecchiamento o patologie connesse alla senilità – e l’assenza di sostegno familiare. Altrettanto degno di nota risulta, poi, l’ambito oggettivo di operatività della novella, in ragione delle agevolazioni fiscali riservate a negozi peculiari e, precisamente, al trust, agli atti con vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e ai contratti di affidamento fiduciario diretti a disciplinare fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione. L’attenzione si focalizza allora sul trust, sulla vexata quaestio della sua natura giuridica e della relativa affinità con gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., oltreché con il contratto di affidamento fiduciario.Muovendo proprio dalla considerazione che nella legge sul “dopo di noi” – volta a promuovere in generale la costituzione di complessi patrimoniali giuridicamente funzionalizzati all’interesse altrui – il trust è testualmente annoverato insieme ai vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. ed ai fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, si indaga il limite di demarcazione tra queste figure che, alla luce del dato testuale, appaiono differenti sotto vari profili ma al contempo accomunate, funzionalmente, dalla causa destinatoria e, sul piano della disciplina, dalle agevolazioni fiscali.

Trust, vincoli di destinazione e affidamento fiduciario nella legge del "dopo di noi"

GIULIANA AMORE
2019-01-01

Abstract

La Legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. “Legge sul dopo di noi”), emanata con il dichiarato obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, è volta ad agevolare, attraverso regimi fiscali di favore, la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. Senz’altro rilevanti, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia e in un’ottica comparatistica, appaiono anzitutto i presupposti soggettivi di applicazione della legge e, in particolare, la disabilità grave – non determinata da invecchiamento o patologie connesse alla senilità – e l’assenza di sostegno familiare. Altrettanto degno di nota risulta, poi, l’ambito oggettivo di operatività della novella, in ragione delle agevolazioni fiscali riservate a negozi peculiari e, precisamente, al trust, agli atti con vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. e ai contratti di affidamento fiduciario diretti a disciplinare fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione. L’attenzione si focalizza allora sul trust, sulla vexata quaestio della sua natura giuridica e della relativa affinità con gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., oltreché con il contratto di affidamento fiduciario.Muovendo proprio dalla considerazione che nella legge sul “dopo di noi” – volta a promuovere in generale la costituzione di complessi patrimoniali giuridicamente funzionalizzati all’interesse altrui – il trust è testualmente annoverato insieme ai vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. ed ai fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, si indaga il limite di demarcazione tra queste figure che, alla luce del dato testuale, appaiono differenti sotto vari profili ma al contempo accomunate, funzionalmente, dalla causa destinatoria e, sul piano della disciplina, dalle agevolazioni fiscali.
2019
trust, destinazione, affidamento, fiducia, disabilità
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