Lo studio, sollecitato dalla sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 30877 del 22.12.2017, affronta il tema del regime di impugnabilità del provvedimento dichiarativo (o negatorio) della sospensione del processo per litispendenza internazionale, a mente dell'art. 7 della L. 218/1995. La materia fa registrare da molti anni una oscillazione giurisprudenziale, caratterizzata dal dilemma della impugnabilità mediante il regolamento di competenza (posizione ribadita dalla citata pronuncia) o mediante il regolamento di giurisdizione. L'Autore interviene criticamente sulla posizione da ultimo espressa dalle SS.UU., proponendo, però - dopo aver vagliato la non perfetta coerenza sistematica della soluzione alternativa fin qui fatta valere (del regolamento di giurisdizione) - una terza soluzione - il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7 Cost. - sul quale, però, allorché si tratti di applicarlo a tutela delle posizioni soggettive di interesse a carattere squisitamente processuale (come nella fattiscpecie de qua) occorrerebbe una presa di posizione finalmente chiara, da parte della Cassazione, che in altre, analoghe situazioni, è finora mancata.
Ancora un revirement delle Sezioni Unite civili sul dilemma dell'impugnabilità dell'ordinanza sospensiva per litispendenza internazionale
Giovanni Raiti
2019-01-01
Abstract
Lo studio, sollecitato dalla sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 30877 del 22.12.2017, affronta il tema del regime di impugnabilità del provvedimento dichiarativo (o negatorio) della sospensione del processo per litispendenza internazionale, a mente dell'art. 7 della L. 218/1995. La materia fa registrare da molti anni una oscillazione giurisprudenziale, caratterizzata dal dilemma della impugnabilità mediante il regolamento di competenza (posizione ribadita dalla citata pronuncia) o mediante il regolamento di giurisdizione. L'Autore interviene criticamente sulla posizione da ultimo espressa dalle SS.UU., proponendo, però - dopo aver vagliato la non perfetta coerenza sistematica della soluzione alternativa fin qui fatta valere (del regolamento di giurisdizione) - una terza soluzione - il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7 Cost. - sul quale, però, allorché si tratti di applicarlo a tutela delle posizioni soggettive di interesse a carattere squisitamente processuale (come nella fattiscpecie de qua) occorrerebbe una presa di posizione finalmente chiara, da parte della Cassazione, che in altre, analoghe situazioni, è finora mancata.File | Dimensione | Formato | |
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