Si commenta la legge che, nel 1982, ha attribuito il diritto alla rettificazione del sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali e si indaga la possibilità di una lettura evolutiva. A quest'ultimo riguardo, va considerato che la condizione dei Transgender e dei Genderqueer - di coloro, cioè, che desiderano essere identificati come appartenenti a un genere diverso da quello corrispondente alla struttura sessuale biologica, pur mantenendo questa inalterata - difficilmente può essere ricondotta alla fattispecie di un percorso di transizione sessuale, sia pure inteso in senso lato. Al contempo risultano ambigui e fuorvianti gli orientamenti che fanno leva su un «diritto all’identità di genere» configurato come diritto inviolabile dell’uomo protetto dalla Costituzione. Riconoscendo giuridicamente le identità transgender o queer, però, si innoverebbero le scelte sottese al dispositivo binario della sessualità tenuto fermo dall’ordinamento e, più precisamente, si riformerebbe il diritto di famiglia, laddove sancisce e tende a preservare il modello della bigenitorialità eterosessuale. Testo del document
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Commento agli artt. 1-7 della l. 14 aprile 1982, n. 164, in Commentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, Della Famiglia, a cura di G. Di Rosa, vol. III
Tommaso Mauceri
2018-01-01
Abstract
Si commenta la legge che, nel 1982, ha attribuito il diritto alla rettificazione del sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali e si indaga la possibilità di una lettura evolutiva. A quest'ultimo riguardo, va considerato che la condizione dei Transgender e dei Genderqueer - di coloro, cioè, che desiderano essere identificati come appartenenti a un genere diverso da quello corrispondente alla struttura sessuale biologica, pur mantenendo questa inalterata - difficilmente può essere ricondotta alla fattispecie di un percorso di transizione sessuale, sia pure inteso in senso lato. Al contempo risultano ambigui e fuorvianti gli orientamenti che fanno leva su un «diritto all’identità di genere» configurato come diritto inviolabile dell’uomo protetto dalla Costituzione. Riconoscendo giuridicamente le identità transgender o queer, però, si innoverebbero le scelte sottese al dispositivo binario della sessualità tenuto fermo dall’ordinamento e, più precisamente, si riformerebbe il diritto di famiglia, laddove sancisce e tende a preservare il modello della bigenitorialità eterosessuale. Testo del documentFile | Dimensione | Formato | |
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