L’art.1851 c.c. regola il deposito bancario vincolato a garanzia di un credito della banca. Vi è dunque un pegno regolare che è sottoposto ad una disciplina di favore per la banca, alla quale si consente di avvalersi della garanzia restituendo soltanto l’eventuale eccedenza. La disposizione mette la banca in una posizione di vantaggio se attaccata con la revocatoria promossa dal fallimento del depositante.

Azione revocatoria fallimentare contro l'escussione del pegno costituito sul deposito bancario del fallito. Un approccio all'art.1851 c.c.

Ruggero Vigo
2019-01-01

Abstract

L’art.1851 c.c. regola il deposito bancario vincolato a garanzia di un credito della banca. Vi è dunque un pegno regolare che è sottoposto ad una disciplina di favore per la banca, alla quale si consente di avvalersi della garanzia restituendo soltanto l’eventuale eccedenza. La disposizione mette la banca in una posizione di vantaggio se attaccata con la revocatoria promossa dal fallimento del depositante.
2019
Deposito bancario, pegno, revocatoria fallimentare, compensazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/417314
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