The Italian Constitutional Court in Orders 9 March 2021 no 32 and no. 33 recognized that the current legal framework, including the use of adoption, does not ensure full protection to the interests of the child born from medically assisted procreation techniques not permitted in Italy. Nevertheless, the Italian constitutional judges left the resolution of the problem to the intervention of the legislator, who will have to find more adequate tools to protect the condition of the child. The Court seems to be in favour of a model which ensures all the effects of the child’s status, which goes beyond the need for the consent of the legal parent, and that it quickly recognizes the relationship with the intended parent. Pending a possible intervention by the legislator, the Italian le-gal scholar is not exempted from the task of finding in the current legal system the most suitable rules to ensure the protection of the child’s rights.

La Corte costituzionale, con le pronunce nn. 32 e 33 del 9 marzo 2021, è tornata sul tema della filiazione da pratiche di procreazione assistita non ammesse, affermando la necessità di un intervento del legislatore che tuteli l’interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia. Pur lasciando ampio margine di discrezionalità al legislatore, la Corte sembra auspicare un intervento che assicuri la pienezza degli effetti conseguenti allo stato di figlio, che superi la necessità del consenso del genitore legale, e che traduca rapidamente in termini giuridici la relazione istaurata con il genitore in-tenzionale. In attesa di un’eventuale riforma, l’interprete è chiamato a verificare la percorribilità di soluzioni alternative all’adozione in casi par-ticolari, che pongano rimedio, già de iure condito, al riscontrato vuoto di tutela, in un quadro in cui l’interesse del minore a veder riconosciuto il legame con il genitore senza legami genetici va bilanciato con l’interesse dell’ordinamento a disincentivare la violazione della legge e con i vincoli derivanti dalla normativa internazionale.

Oltre l'adozione in casi particolari, dopo il monito al legislatore. Quali regole per i nati da pma omosex e surrogazione? (Corte cost. 9 marzo 2021, nn. 32 e 33)

Alfio Guido Grasso
2021-01-01

Abstract

The Italian Constitutional Court in Orders 9 March 2021 no 32 and no. 33 recognized that the current legal framework, including the use of adoption, does not ensure full protection to the interests of the child born from medically assisted procreation techniques not permitted in Italy. Nevertheless, the Italian constitutional judges left the resolution of the problem to the intervention of the legislator, who will have to find more adequate tools to protect the condition of the child. The Court seems to be in favour of a model which ensures all the effects of the child’s status, which goes beyond the need for the consent of the legal parent, and that it quickly recognizes the relationship with the intended parent. Pending a possible intervention by the legislator, the Italian le-gal scholar is not exempted from the task of finding in the current legal system the most suitable rules to ensure the protection of the child’s rights.
2021
La Corte costituzionale, con le pronunce nn. 32 e 33 del 9 marzo 2021, è tornata sul tema della filiazione da pratiche di procreazione assistita non ammesse, affermando la necessità di un intervento del legislatore che tuteli l’interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia. Pur lasciando ampio margine di discrezionalità al legislatore, la Corte sembra auspicare un intervento che assicuri la pienezza degli effetti conseguenti allo stato di figlio, che superi la necessità del consenso del genitore legale, e che traduca rapidamente in termini giuridici la relazione istaurata con il genitore in-tenzionale. In attesa di un’eventuale riforma, l’interprete è chiamato a verificare la percorribilità di soluzioni alternative all’adozione in casi par-ticolari, che pongano rimedio, già de iure condito, al riscontrato vuoto di tutela, in un quadro in cui l’interesse del minore a veder riconosciuto il legame con il genitore senza legami genetici va bilanciato con l’interesse dell’ordinamento a disincentivare la violazione della legge e con i vincoli derivanti dalla normativa internazionale.
maternità surrogata; procreazione medicalmente assistita; corte costituzionale; adozione; interesse superiore del minore; omogenitorialità.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/509903
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