L’articolo, traendo spunto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, relativa al caso Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, del 28 giugno 2007, esamina la giurisprudenza di questa Corte in materia di circolazione delle decisioni giudiziarie. L’esame di tale giurisprudenza mostra che la Corte non manifesta preferenze di principio né a favore del riconoscimento, né a favore del diniego di riconoscimento delle pronunce giudiziarie straniere. Ciò che per la Corte rileva è che, in concreto, nel riconoscere o negare efficacia ai giudicati stranieri, le autorità giudiziarie degli Stati parti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non violino i diritti da questa tutelati.I diritti sanciti dalla CEDU, così come precisati dalla giurisprudenza della Corte, agiranno, quindi, secondo le circostanze, vuoi nel senso di limitare il riconoscimento (quindi, come “limiti”), vuoi nel senso opposto di rendere necessario il riconoscimento della pronuncia straniera, superando gli eventuali ostacoli e limiti frapposti dall’ordinamento dello Stato richiesto (quindi come “contro limiti”).

Limiti e “controlimiti” alla circolazione dei giudicati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso Wagner

PIRRONE, Pasquale
2009-01-01

Abstract

L’articolo, traendo spunto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, relativa al caso Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, del 28 giugno 2007, esamina la giurisprudenza di questa Corte in materia di circolazione delle decisioni giudiziarie. L’esame di tale giurisprudenza mostra che la Corte non manifesta preferenze di principio né a favore del riconoscimento, né a favore del diniego di riconoscimento delle pronunce giudiziarie straniere. Ciò che per la Corte rileva è che, in concreto, nel riconoscere o negare efficacia ai giudicati stranieri, le autorità giudiziarie degli Stati parti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non violino i diritti da questa tutelati.I diritti sanciti dalla CEDU, così come precisati dalla giurisprudenza della Corte, agiranno, quindi, secondo le circostanze, vuoi nel senso di limitare il riconoscimento (quindi, come “limiti”), vuoi nel senso opposto di rendere necessario il riconoscimento della pronuncia straniera, superando gli eventuali ostacoli e limiti frapposti dall’ordinamento dello Stato richiesto (quindi come “contro limiti”).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/5182
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