Sul tema della legittimità della nomina come amministratore di una persona giuridica, il commento è ad un provvedimento che si segnala quale primo precedente favorevole nella giurisprudenza di merito, sia pure in termini di nomina di liquidatore di società di capitali. Nel lavoro si ritiene però da confermare, per le s.p.a., l'orientamento tradizionale negativo, già dominante prima della riforma, considerando come la soluzione ammissiva rischi di depotenziare la funzionalità dell’organo amministrativo di s.p.a. La soluzione positiva, infatti, implicherebbe non solo un indebolimento della collegialità consiliare (sia per il fenomeno della mobilità delle persone partecipanti alle sedute, sia per l’appesantimento del funzionamento del consiglio ove la persona giuridica abbia a sua volta eguali meccanismi collegiali di amministrazione), ma anche la sottrazione all’assemblea del potere di scelta di chi in concreto eserciterà le funzioni gestorie, e dunque di valutare comparativamente quali soggetti, fra i candidati alla carica, abbiano le caratteristiche individuali migliori per esercitarle. Valutando gli interessi in gioco rispetto all’ipotesi di nomina di una persona giuridica ad amministratore, si sottolinea come la stessa sia davvero utile, al fine di non discriminare fra i soci, nel caso in cui la gestione sia riservata ai soci (pure) persone giuridiche (art. 2380-bis, comma 2°). In tal caso, si evidenzia come l’ordinamento preveda una regola, dettata in tema di società cooperative dall’art. 2542, comma 2° («la maggioranza degli amministratori - la cui nomina è riservata all’assemblea - è scelta tra i soci [cooperatori] ovvero tra le persone indicate dai soci [cooperatori] persone giuridiche»), e suscettibile di applicazione analogica, che dà soluzione alla tensione che in tal caso sorgerebbe tra il principio di competenza assembleare nella scelta in concreto dei gestori e l’esigenza di riservare la carica gestoria ai soli soci: la nomina degli amministratori avverrà pur sempre per scelta dell’assemblea, ancorché «tra le persone indicate dai soci persone giuridiche». Si espongono infine gli argomenti di natura sistematica che avvalorano la tesi ammissiva in tema di nomina di amministratori di s.r.l. e di liquidatori di società di capitali.In particolare il lavoro si sofferma: sulle questioni positive, le tendenze europee e la concorrenza fra gli ordinamenti; sulla questione se il silenzio in materia del legislatore sia pregnante o lacuna normativa; sulle impostazioni di carattere ontologico e le logiche dell’operazione; sulle competenze in punto di nomina e la responsabilità dei preposti alla carica gestoria; sulla ricerca di disposizioni che regolano casi simili, e sulla somiglianza della materia regolata dall’art. 2542, comma 2°, c.c., e sulla non eccezionalità della norma; sui limiti dell’analogia per il tipo della società a responsabilità limitata (modello legale e autonomia statutaria); ed infine, sullo statuto normativo della persona giuridica amministratore.

Eleggibilità di persona giuridica a liquidatore o anche ad amministratore di società di capitali?

SANFILIPPO, Pierpaolo Michele
2008-01-01

Abstract

Sul tema della legittimità della nomina come amministratore di una persona giuridica, il commento è ad un provvedimento che si segnala quale primo precedente favorevole nella giurisprudenza di merito, sia pure in termini di nomina di liquidatore di società di capitali. Nel lavoro si ritiene però da confermare, per le s.p.a., l'orientamento tradizionale negativo, già dominante prima della riforma, considerando come la soluzione ammissiva rischi di depotenziare la funzionalità dell’organo amministrativo di s.p.a. La soluzione positiva, infatti, implicherebbe non solo un indebolimento della collegialità consiliare (sia per il fenomeno della mobilità delle persone partecipanti alle sedute, sia per l’appesantimento del funzionamento del consiglio ove la persona giuridica abbia a sua volta eguali meccanismi collegiali di amministrazione), ma anche la sottrazione all’assemblea del potere di scelta di chi in concreto eserciterà le funzioni gestorie, e dunque di valutare comparativamente quali soggetti, fra i candidati alla carica, abbiano le caratteristiche individuali migliori per esercitarle. Valutando gli interessi in gioco rispetto all’ipotesi di nomina di una persona giuridica ad amministratore, si sottolinea come la stessa sia davvero utile, al fine di non discriminare fra i soci, nel caso in cui la gestione sia riservata ai soci (pure) persone giuridiche (art. 2380-bis, comma 2°). In tal caso, si evidenzia come l’ordinamento preveda una regola, dettata in tema di società cooperative dall’art. 2542, comma 2° («la maggioranza degli amministratori - la cui nomina è riservata all’assemblea - è scelta tra i soci [cooperatori] ovvero tra le persone indicate dai soci [cooperatori] persone giuridiche»), e suscettibile di applicazione analogica, che dà soluzione alla tensione che in tal caso sorgerebbe tra il principio di competenza assembleare nella scelta in concreto dei gestori e l’esigenza di riservare la carica gestoria ai soli soci: la nomina degli amministratori avverrà pur sempre per scelta dell’assemblea, ancorché «tra le persone indicate dai soci persone giuridiche». Si espongono infine gli argomenti di natura sistematica che avvalorano la tesi ammissiva in tema di nomina di amministratori di s.r.l. e di liquidatori di società di capitali.In particolare il lavoro si sofferma: sulle questioni positive, le tendenze europee e la concorrenza fra gli ordinamenti; sulla questione se il silenzio in materia del legislatore sia pregnante o lacuna normativa; sulle impostazioni di carattere ontologico e le logiche dell’operazione; sulle competenze in punto di nomina e la responsabilità dei preposti alla carica gestoria; sulla ricerca di disposizioni che regolano casi simili, e sulla somiglianza della materia regolata dall’art. 2542, comma 2°, c.c., e sulla non eccezionalità della norma; sui limiti dell’analogia per il tipo della società a responsabilità limitata (modello legale e autonomia statutaria); ed infine, sullo statuto normativo della persona giuridica amministratore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/54716
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