Lo studio muove dalla rilevazione dell’ampia diffusione, nella pratica, del fenomeno della “prenotazione”; diffusione, cui non corrisponde un univoco significato o contenuto dell’espressione, tanto che, in via di prima approssimazione, può dirsi che col termine si indica a volte l’atto unilaterale, altre volte il vero e proprio contratto con cui un soggetto si assicura la possibilità di fruire di un determinato servizio o prestazione da parte di un gestore o erogatore professionale di servizi. Rimane incerto però il valore dell’effettuata prenotazione: se cioè essa sia vincolante, e in che termini, e comunque chi debba ritenersi vincolato, se uno o entrambi i soggetti. Ma varia poi la stessa terminologia impiegata, che discorre anche di iscrizione, riserva, preiscrizione, appuntamento. La ricognizione specifica delle diverse ipotesi conferma la variabilità di significati e di contenuti del termine prenotazione, ma evidenzia anche come sempre più spesso essa tende a prospettarsi quale contratto definitivo piuttosto che come vincolo preliminare. A volerne sintetizzare gli esiti, si ritiene possa configurarsi come vero e proprio contratto definitivo, purché confermata dall’accettazione del ‘professionista’ (e in particolare dell’albergatore), anzitutto la prenotazione ‘onerosa’ – per tale intendendo quella accompagnata dal versamento di una somma di denaro. Quest’ultima poi va qualificata in linea di principio quale acconto o anticipo sul prezzo dovuto, non quale caparra, per la quale da un canto occorrerebbe una esplicita pattuizione tra le parti, dall’altro si prospettano comunque dubbi di vessatorietà. Ma si ritiene debba qualificarsi come contratto definitivo anche la prenotazione gratuita (‘garantita’ oppur no da carta di credito) che sia affiancata da clausola penale per il caso di tardiva disdetta o di mancato arrivo del cliente prenotato. Ma altresì, la stessa prenotazione al ristorante può, almeno in certi casi, avere valore di contratto definitivo. Costituisce poi senz’altro contratto definitivo, alla stregua stavolta di univoche indicazioni legislative o negoziali, la prenotazione di “pacchetti turistici” e la cd. «prenotazione confermata» di voli aerei. Significato di vincolo preliminare assumono invece la prenotazione alberghiera pura e semplice (accettata o non espressamente rifiutata dall’albergatore), la (vera e propria) prenotazione di trasporto aereo e marittimo di persone e la prenotazione ferroviaria: ad esse va riconosciuto carattere di opzione, attribuendo al prenotante il diritto di stipulare il vero e proprio contratto di prestazione di servizi. Infine, contenuto più sfumato sembra doversi ravvisare in altre ipotesi, dalla prenotazione ‘semplice’ del ristorante alla riserva di altri servizi, quali l’ingresso a teatro o in un museo. Numerosi sono comunque i problemi di tutela del prenotante nelle diverse tipologie, in particolare in ordine alle conseguenze della prenotazione “non onorata”; tutela, comunque, non di rado assicurata dalla facoltà di recesso che alcuni usi – e le condizioni generali di contratto con cui molte imprese hanno regolato la materia – riconoscono al ‘prenotante’ pur quando sia stato stipulato un contratto definitivo.

La prenotazione

PARADISO, Massimo
2008-01-01

Abstract

Lo studio muove dalla rilevazione dell’ampia diffusione, nella pratica, del fenomeno della “prenotazione”; diffusione, cui non corrisponde un univoco significato o contenuto dell’espressione, tanto che, in via di prima approssimazione, può dirsi che col termine si indica a volte l’atto unilaterale, altre volte il vero e proprio contratto con cui un soggetto si assicura la possibilità di fruire di un determinato servizio o prestazione da parte di un gestore o erogatore professionale di servizi. Rimane incerto però il valore dell’effettuata prenotazione: se cioè essa sia vincolante, e in che termini, e comunque chi debba ritenersi vincolato, se uno o entrambi i soggetti. Ma varia poi la stessa terminologia impiegata, che discorre anche di iscrizione, riserva, preiscrizione, appuntamento. La ricognizione specifica delle diverse ipotesi conferma la variabilità di significati e di contenuti del termine prenotazione, ma evidenzia anche come sempre più spesso essa tende a prospettarsi quale contratto definitivo piuttosto che come vincolo preliminare. A volerne sintetizzare gli esiti, si ritiene possa configurarsi come vero e proprio contratto definitivo, purché confermata dall’accettazione del ‘professionista’ (e in particolare dell’albergatore), anzitutto la prenotazione ‘onerosa’ – per tale intendendo quella accompagnata dal versamento di una somma di denaro. Quest’ultima poi va qualificata in linea di principio quale acconto o anticipo sul prezzo dovuto, non quale caparra, per la quale da un canto occorrerebbe una esplicita pattuizione tra le parti, dall’altro si prospettano comunque dubbi di vessatorietà. Ma si ritiene debba qualificarsi come contratto definitivo anche la prenotazione gratuita (‘garantita’ oppur no da carta di credito) che sia affiancata da clausola penale per il caso di tardiva disdetta o di mancato arrivo del cliente prenotato. Ma altresì, la stessa prenotazione al ristorante può, almeno in certi casi, avere valore di contratto definitivo. Costituisce poi senz’altro contratto definitivo, alla stregua stavolta di univoche indicazioni legislative o negoziali, la prenotazione di “pacchetti turistici” e la cd. «prenotazione confermata» di voli aerei. Significato di vincolo preliminare assumono invece la prenotazione alberghiera pura e semplice (accettata o non espressamente rifiutata dall’albergatore), la (vera e propria) prenotazione di trasporto aereo e marittimo di persone e la prenotazione ferroviaria: ad esse va riconosciuto carattere di opzione, attribuendo al prenotante il diritto di stipulare il vero e proprio contratto di prestazione di servizi. Infine, contenuto più sfumato sembra doversi ravvisare in altre ipotesi, dalla prenotazione ‘semplice’ del ristorante alla riserva di altri servizi, quali l’ingresso a teatro o in un museo. Numerosi sono comunque i problemi di tutela del prenotante nelle diverse tipologie, in particolare in ordine alle conseguenze della prenotazione “non onorata”; tutela, comunque, non di rado assicurata dalla facoltà di recesso che alcuni usi – e le condizioni generali di contratto con cui molte imprese hanno regolato la materia – riconoscono al ‘prenotante’ pur quando sia stato stipulato un contratto definitivo.
2008
978-88-598-0339-3
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/60478
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