Il contributo verte sul tormentato e sfuggente passo delle Verrine dove Cicerone stigmatizza lo spregiudicato esercizio della iurisdictio da parte di Verre tanto nei confronti dei Siculi quanto nei confronti dei Romani; preso atto che la sequenza testuale per i filologi avrebbe riguardato l’anomala composizione delle giurie (cui alluderebbe il termine iudicia), formate da Romani quando a litigare fossero Siculi e viceversa, mentre per i giusromanisti ‒ nel diverso presupposto che iudicia indichi le formule giudiziali – sarebbe allusiva al capriccioso ricorso di Verre alla fictio civitatis (di cui in Gai. 4.37), o, in alternativa, ad una arbitraria manipolazione in factum dei verba formulari comportante la soggezione dei litiganti ad un diritto materiale diverso da quello loro confacente, propone, previa rinnovata esegesi esplicativa operata in correlazione ad altri luoghi dell’opera – aventi riguardo, rispettivamente, per il pregresso ordine di competenze giurisdizionali vigente nella provincia di Sicilia (Verr. 2.2.12.31-13.32), per gli stravolgimenti nei vari ambiti realizzati da Verre (Verr. 2.2.13.33-34), e poi per i processi approntati da Verre rispetto a contendenti Siculi in materia civile e criminale (2.2.16.39-41, 2.2.27.66-67), per i processi in materia tributaria (2.3.11.27-28, 12.29-31 2.3.22.55, 2.3.28.68-69, 2.3.21.54), per i processi ex sponsione coinvolgenti cives Romani (2.3.58.135-60.138, 2.5.54.140-141) –, una spiegazione della sequenza testuale come allusiva alla sistematica presenza nei collegi giudicanti insediati da Verre di componenti tratti abusivamente ex praetoria cohorte.

"Qui cives Romani erant, si Siculi essent, qui Siculi, si cives Romani essent" (Cic. Verr. 2.2.12.31): nuovi spunti interpretativi e riflessi sulla valutazione dell'esercizio della iurisdictio nel corso della praetura siciliensis di Verre

GENOVESE, Mario Orazio
2009-01-01

Abstract

Il contributo verte sul tormentato e sfuggente passo delle Verrine dove Cicerone stigmatizza lo spregiudicato esercizio della iurisdictio da parte di Verre tanto nei confronti dei Siculi quanto nei confronti dei Romani; preso atto che la sequenza testuale per i filologi avrebbe riguardato l’anomala composizione delle giurie (cui alluderebbe il termine iudicia), formate da Romani quando a litigare fossero Siculi e viceversa, mentre per i giusromanisti ‒ nel diverso presupposto che iudicia indichi le formule giudiziali – sarebbe allusiva al capriccioso ricorso di Verre alla fictio civitatis (di cui in Gai. 4.37), o, in alternativa, ad una arbitraria manipolazione in factum dei verba formulari comportante la soggezione dei litiganti ad un diritto materiale diverso da quello loro confacente, propone, previa rinnovata esegesi esplicativa operata in correlazione ad altri luoghi dell’opera – aventi riguardo, rispettivamente, per il pregresso ordine di competenze giurisdizionali vigente nella provincia di Sicilia (Verr. 2.2.12.31-13.32), per gli stravolgimenti nei vari ambiti realizzati da Verre (Verr. 2.2.13.33-34), e poi per i processi approntati da Verre rispetto a contendenti Siculi in materia civile e criminale (2.2.16.39-41, 2.2.27.66-67), per i processi in materia tributaria (2.3.11.27-28, 12.29-31 2.3.22.55, 2.3.28.68-69, 2.3.21.54), per i processi ex sponsione coinvolgenti cives Romani (2.3.58.135-60.138, 2.5.54.140-141) –, una spiegazione della sequenza testuale come allusiva alla sistematica presenza nei collegi giudicanti insediati da Verre di componenti tratti abusivamente ex praetoria cohorte.
2009
88-14-14549-0
Giurisdizione; provincia di Sicilia; datio iudicis; litiganti-accusati Siculi; litiganti Romani; autonomia locale
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/65302
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