L’istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne rappresenta lo strumento principale per attuare la funzione educativa dell’intervento penale nei confronti dei giovani devianti. La realizzazione dell’obiettivo di recupero richiede, infatti, l’attribuzione al giudice di ampi poteri discrezionali in merito non solo alle modalità della sanzione, ma anche alla stessa opportunità di punire: è quest’ultima considerazione ad essere stata tenuta presente nella definizione legislativa della messa alla prova. Tale rimedio è utilizzabile allo stato solo in ambito minorile perché qui risulta indiscutibilmente prioritaria la tutela delle esigenze educative dell’imputato, anche a costo di sacrificare i modelli tradizionali di accertamento e riconoscimento della responsabilità penale. L’analisi della messa alla prova, pertanto, risulta rilevante da due punti di vista. Intanto, perché essa costituisce uno strumento “atipico” nello svolgimento del giudizio; inoltre, perché ha dei riflessi nella struttura del sistema giuridico. Dal primo punto di vista, appare fondamentale, da un lato, valutare gli aspetti sostanziali e procedimentali dell’istituto (cui sono dedicati i capitoli secondo e terzo del volume), anche al fine di appurare l’esistenza di lacune nella definizione normativa dello stesso o contrasti con i principi generali del diritto penale e processuale, dall’altro, esaminare le concrete modalità con cui si è fatto ricorso alla messa alla prova (cui è dedicato il quarto capitolo del volume), per evidenziare eventuali discrasie tra il precetto e la sua esecuzione. Per quanto concerne l’influenza dell’istituto sulla struttura del sistema giuridico, va sottolineata l’antiteticità della messa alla prova con l’impianto tradizionale di tipo formale, fondato sulla sequenza reato-accertamento-sanzione. La prova, infatti, si pone non come alternativa alla pena, bensì alla stessa esigenza di compiuta definizione della responsabilità penale. Corollario di questa scelta, funzionale al perseguimento in concreto dell’obiettivo del recupero, è l’attribuzione di ampi compiti valutativi al magistrato, i cui criteri di giudizio possono essere contenuti in una norma predefinita solo in maniera sommaria, contrariamente alla pretesa di tassatività del diritto penale. Si realizza, in tal modo, la c.d. deformalizzazione del sistema giuridico, che, con il rimedio della messa alla prova, risulta particolarmente evidente nel settore minorile, ma che costituisce una tendenza generale del diritto (basta pensare al diritto di famiglia o alla c.d. “amministrativizzazione” della funzione penale, di cui sono esempi significativi il patteggiamento della pena, le tecniche di premialità dei collaboratori di giustizia e le misure di prevenzione).

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne

LANZA, Enrico
2003-01-01

Abstract

L’istituto della sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne rappresenta lo strumento principale per attuare la funzione educativa dell’intervento penale nei confronti dei giovani devianti. La realizzazione dell’obiettivo di recupero richiede, infatti, l’attribuzione al giudice di ampi poteri discrezionali in merito non solo alle modalità della sanzione, ma anche alla stessa opportunità di punire: è quest’ultima considerazione ad essere stata tenuta presente nella definizione legislativa della messa alla prova. Tale rimedio è utilizzabile allo stato solo in ambito minorile perché qui risulta indiscutibilmente prioritaria la tutela delle esigenze educative dell’imputato, anche a costo di sacrificare i modelli tradizionali di accertamento e riconoscimento della responsabilità penale. L’analisi della messa alla prova, pertanto, risulta rilevante da due punti di vista. Intanto, perché essa costituisce uno strumento “atipico” nello svolgimento del giudizio; inoltre, perché ha dei riflessi nella struttura del sistema giuridico. Dal primo punto di vista, appare fondamentale, da un lato, valutare gli aspetti sostanziali e procedimentali dell’istituto (cui sono dedicati i capitoli secondo e terzo del volume), anche al fine di appurare l’esistenza di lacune nella definizione normativa dello stesso o contrasti con i principi generali del diritto penale e processuale, dall’altro, esaminare le concrete modalità con cui si è fatto ricorso alla messa alla prova (cui è dedicato il quarto capitolo del volume), per evidenziare eventuali discrasie tra il precetto e la sua esecuzione. Per quanto concerne l’influenza dell’istituto sulla struttura del sistema giuridico, va sottolineata l’antiteticità della messa alla prova con l’impianto tradizionale di tipo formale, fondato sulla sequenza reato-accertamento-sanzione. La prova, infatti, si pone non come alternativa alla pena, bensì alla stessa esigenza di compiuta definizione della responsabilità penale. Corollario di questa scelta, funzionale al perseguimento in concreto dell’obiettivo del recupero, è l’attribuzione di ampi compiti valutativi al magistrato, i cui criteri di giudizio possono essere contenuti in una norma predefinita solo in maniera sommaria, contrariamente alla pretesa di tassatività del diritto penale. Si realizza, in tal modo, la c.d. deformalizzazione del sistema giuridico, che, con il rimedio della messa alla prova, risulta particolarmente evidente nel settore minorile, ma che costituisce una tendenza generale del diritto (basta pensare al diritto di famiglia o alla c.d. “amministrativizzazione” della funzione penale, di cui sono esempi significativi il patteggiamento della pena, le tecniche di premialità dei collaboratori di giustizia e le misure di prevenzione).
2003
88-14-10248-1
probation; processuale; intervento; educativo
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/100281
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact