La ricerca, constatata l’attualità del tema dell’indisponibilità nel diritto tributario (riferito e riferibile a: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, interpelli, transazione fiscale, tassazione dei distretti, pianificazione fiscale, vari profili dell’attività di riscossione, ecc.), muove dalla ricognizione di una pluralità di espressioni, anche risalenti, in uso presso la dottrina e la giurisprudenza: l’indisponibilità, infatti, viene declinata principalmente con riferimento all’obbligazione tributaria, al credito tributario, alle potestà dell’amministrazione finanziaria, al tributo. Considerazioni di teoria generale del diritto (in particolare sul significato dell’indisponibilità giuridica), di storia del diritto tributario (in particolare la genesi dello stesso) e la rivisitazione di affermazioni/concezioni di comune dominio (principalmente laddove si fa riferimento ad un’inesistente obbligazione tributaria), in uno con un’esegesi degli articoli costituzionali comunemente richiamati (3, 23, 53, 97), conducono a riferire l’indisponibilità al tributo e, di conseguenza, alle potestà amministrative (essenzialmente di accertamento e di riscossione) delle quali esso rappresenta, in tutto o in parte, il contenuto. Si perviene così alla conclusione dell’assenza di discrezionalità amministrativa in ordine ad an e quantum debeatur, quale che sia la funzione amministrativa che si consideri (in tal senso ad es. considerazioni in ordine alla funzione di indirizzo o ad istituti processuali, quali la conciliazione giudiziale). Allo stesso tempo, però, si constatano margini di discrezionalità amministrativa pertinenti il tributo: quando e quomodo debeatur. Di qui la possibilità, dimostrata nella ricerca, di accordi amministrativi che attengono a siffatti profili delle prestazioni tributarie. In verità a tale conclusione si perviene dopo aver analizzato le posizioni prevalenti, contrarie alla possibilità di accordi amministrativi nel diritto tributario, e varie disposizioni di non facile collocazione sistematica, specificamente tributarie ma anche di ordine generale (ad es. l’art.13, comma 2, della legge 241/90, che esclude l’applicazione delle norme del capo III della legge 241/90, tra cui l’art.11 relativo agli accordi amministrativi ai «procedimenti tributari»). Si giunge così all’affermazione della possibilità di accordi tra amministrazione e contribuenti nell’attività di riscossione, dei quali si analizzano natura, ambito di operatività, tipologie, distinzioni, disciplina di riferimento, risvolti processuali. Allo stesso tempo si fornisce una costituzionale e sistemica chiave di lettura di varie innovazioni recate negli ultimi anni dal legislatore tributario, altrimenti di non facile spiegazione: si pensi ad es. alla transazione fiscale introdotta (e rivisitata) – in sostituzione della transazione dei tributi iscritti a ruolo ex art.3 DL 138/2002 – nel concordato preventivo ma anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui agli articoli 182 bis e 182 ter della legge fallimentare, a partire dal 2006 (ex D.lgs. 5/2006 e successive rivisitazioni).

Indisponibilità del tributo e accordi in fase di riscossione

GUIDARA, ANTONIO
2010-01-01

Abstract

La ricerca, constatata l’attualità del tema dell’indisponibilità nel diritto tributario (riferito e riferibile a: accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, interpelli, transazione fiscale, tassazione dei distretti, pianificazione fiscale, vari profili dell’attività di riscossione, ecc.), muove dalla ricognizione di una pluralità di espressioni, anche risalenti, in uso presso la dottrina e la giurisprudenza: l’indisponibilità, infatti, viene declinata principalmente con riferimento all’obbligazione tributaria, al credito tributario, alle potestà dell’amministrazione finanziaria, al tributo. Considerazioni di teoria generale del diritto (in particolare sul significato dell’indisponibilità giuridica), di storia del diritto tributario (in particolare la genesi dello stesso) e la rivisitazione di affermazioni/concezioni di comune dominio (principalmente laddove si fa riferimento ad un’inesistente obbligazione tributaria), in uno con un’esegesi degli articoli costituzionali comunemente richiamati (3, 23, 53, 97), conducono a riferire l’indisponibilità al tributo e, di conseguenza, alle potestà amministrative (essenzialmente di accertamento e di riscossione) delle quali esso rappresenta, in tutto o in parte, il contenuto. Si perviene così alla conclusione dell’assenza di discrezionalità amministrativa in ordine ad an e quantum debeatur, quale che sia la funzione amministrativa che si consideri (in tal senso ad es. considerazioni in ordine alla funzione di indirizzo o ad istituti processuali, quali la conciliazione giudiziale). Allo stesso tempo, però, si constatano margini di discrezionalità amministrativa pertinenti il tributo: quando e quomodo debeatur. Di qui la possibilità, dimostrata nella ricerca, di accordi amministrativi che attengono a siffatti profili delle prestazioni tributarie. In verità a tale conclusione si perviene dopo aver analizzato le posizioni prevalenti, contrarie alla possibilità di accordi amministrativi nel diritto tributario, e varie disposizioni di non facile collocazione sistematica, specificamente tributarie ma anche di ordine generale (ad es. l’art.13, comma 2, della legge 241/90, che esclude l’applicazione delle norme del capo III della legge 241/90, tra cui l’art.11 relativo agli accordi amministrativi ai «procedimenti tributari»). Si giunge così all’affermazione della possibilità di accordi tra amministrazione e contribuenti nell’attività di riscossione, dei quali si analizzano natura, ambito di operatività, tipologie, distinzioni, disciplina di riferimento, risvolti processuali. Allo stesso tempo si fornisce una costituzionale e sistemica chiave di lettura di varie innovazioni recate negli ultimi anni dal legislatore tributario, altrimenti di non facile spiegazione: si pensi ad es. alla transazione fiscale introdotta (e rivisitata) – in sostituzione della transazione dei tributi iscritti a ruolo ex art.3 DL 138/2002 – nel concordato preventivo ma anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui agli articoli 182 bis e 182 ter della legge fallimentare, a partire dal 2006 (ex D.lgs. 5/2006 e successive rivisitazioni).
2010
88-14-15570-4
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/100494
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