Dall’esame delle fonti che menzionano alcune decisioni senatorie emanate nel periodo immediatamente precedente all’instaurazione del Principato da parte di Augusto, più precisamente tra il 43 ed il 29 a.C. (casi di Quinto Gallio, Salvidieno Rufo ed Antioco II), sembra potersi concludere che l’assemblea dei patres, lungi dal funzionare come organo giusdicente, non esercitò in tale lasso di tempo alcun potere giurisdizionale che si estrinsecasse in sentenze di condanna pronunciate a conclusione di un processo. Sulla base di un’attenta e rinnovata lettura delle fonti giuridiche, storiche, letterarie, epigrafiche e papirologiche concernenti la vicenda giudiziaria che vide coinvolto il primo prefetto d’Egitto, Cornelio Gallo, si individua invece nel 27-26 a.C. il dies a quo della cognitio criminale senatoria. Ciò consente allora di dubitare seriamente della giustezza del corrente ed ormai consolidato orientamento dottrinario che colloca la nascita della giurisdizione criminale senatoria nell’8 d.C. e, comunque, non prima del 4 a.C., ed induce pertanto ad anticipare il suo sorgere a poco più di vent’anni prima rispetto a quanto si suole comunemente ritenere. L’importanza della vicenda di Cornelio Gallo consiste dunque nel far risalire ad una ben precisa data l’inizio dell’esercizio di un vero e proprio potere giurisdizionale da parte del senato che si manifestava nell’adozione di pronunce giudiziarie che si differenziavano dai diversi interventi repressivi repubblicani, quali, in particolare, il senatusconsultum ultimum e la dichiarazione di hostis rei publicae, con cui il senato, ben lontano dal funzionare come tribunale, si limitava, in realtà, a dichiarare lo stato di pericolo in cui versava la Repubblica, adottando così decisioni di natura esclusivamente politica. Peraltro, diversi, e tutti non secondari, sono i profili del processo contro Cornelio Gallo che meritano di essere debitamente sottolineati in quanto contribuiscono a gettare nuova luce su alcuni aspetti della cognitio criminale senatoria ancora controversi, tra i quali vanno certamente segnalati la competenza senatoria a decidere in ordine a crimini di diversa natura (iniuria, maiestas, perduellio, peculatus e repetundae), l’agire del senato in seguito ad un atto di delega da parte dell’imperatore, la presentazione dell’accusa criminale in forma scritta, il procedere del tribunale senatorio per mezzo di commissioni numericamente ristrette di patres giudicanti in rappresentanza dell’intero consesso, l’irrogazione, tra le altre pene e sanzioni, anche della damnatio memoriae e, infine, la loro adozione con più senatusconsulta.

Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della «cognitio» criminale senatoria

ARCARIA, Francesco
2009-01-01

Abstract

Dall’esame delle fonti che menzionano alcune decisioni senatorie emanate nel periodo immediatamente precedente all’instaurazione del Principato da parte di Augusto, più precisamente tra il 43 ed il 29 a.C. (casi di Quinto Gallio, Salvidieno Rufo ed Antioco II), sembra potersi concludere che l’assemblea dei patres, lungi dal funzionare come organo giusdicente, non esercitò in tale lasso di tempo alcun potere giurisdizionale che si estrinsecasse in sentenze di condanna pronunciate a conclusione di un processo. Sulla base di un’attenta e rinnovata lettura delle fonti giuridiche, storiche, letterarie, epigrafiche e papirologiche concernenti la vicenda giudiziaria che vide coinvolto il primo prefetto d’Egitto, Cornelio Gallo, si individua invece nel 27-26 a.C. il dies a quo della cognitio criminale senatoria. Ciò consente allora di dubitare seriamente della giustezza del corrente ed ormai consolidato orientamento dottrinario che colloca la nascita della giurisdizione criminale senatoria nell’8 d.C. e, comunque, non prima del 4 a.C., ed induce pertanto ad anticipare il suo sorgere a poco più di vent’anni prima rispetto a quanto si suole comunemente ritenere. L’importanza della vicenda di Cornelio Gallo consiste dunque nel far risalire ad una ben precisa data l’inizio dell’esercizio di un vero e proprio potere giurisdizionale da parte del senato che si manifestava nell’adozione di pronunce giudiziarie che si differenziavano dai diversi interventi repressivi repubblicani, quali, in particolare, il senatusconsultum ultimum e la dichiarazione di hostis rei publicae, con cui il senato, ben lontano dal funzionare come tribunale, si limitava, in realtà, a dichiarare lo stato di pericolo in cui versava la Repubblica, adottando così decisioni di natura esclusivamente politica. Peraltro, diversi, e tutti non secondari, sono i profili del processo contro Cornelio Gallo che meritano di essere debitamente sottolineati in quanto contribuiscono a gettare nuova luce su alcuni aspetti della cognitio criminale senatoria ancora controversi, tra i quali vanno certamente segnalati la competenza senatoria a decidere in ordine a crimini di diversa natura (iniuria, maiestas, perduellio, peculatus e repetundae), l’agire del senato in seguito ad un atto di delega da parte dell’imperatore, la presentazione dell’accusa criminale in forma scritta, il procedere del tribunale senatorio per mezzo di commissioni numericamente ristrette di patres giudicanti in rappresentanza dell’intero consesso, l’irrogazione, tra le altre pene e sanzioni, anche della damnatio memoriae e, infine, la loro adozione con più senatusconsulta.
2009
978-88-3489643-3
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/101262
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