The Law April 23th, 2009, n. 38, introduced into the Italian criminal system a new crime, provided by art. 612 bis, in order to criminalize the so-called phenomenon of stalking. Such recent legislation enacted several Community and the European Union’s requests in that direction, already implemented in many foreign legal systems through the introduction of a new crime aimed at prosecuting stalking, together with specific provisions on domestic violence; however, such introduction of a new crime was followed by the entry into force of specific laws aimed at tackling the complexity of such a criminal phenomenon, through a criminal legislation - both substantive and procedural – providing for prison or, sometimes, for therapeutic measures.After a careful examination of the criminal phenomenon of stalking, the work aims, first of all, to verify the necessity of the introduction of this new crime, according to the principle of proportionality, as a principle acting on a supra-constitutional level (Uberverfassungsrang), which limits the State action affecting the fundamental rights of citizens. A function was certainly accomplished by the new crime, providing an autonomous criminal identification of a phenomenon which in part was already punishable in some individual acts. The provision of a new crime is necessary to promote the legal interests protected, allowing to assign a specific criminal identity to forms of aggression whose previous identification (for example the contravention of harassment) not allowed to give account of their alarming dangerous significance.The work proceeds to a thorough comparative examination in order to better evaluate the Italian legal system. The comparative analysis revealed the difficulty in describing this kind of delinquency, considering that the acts constituting stalking are behaviors generally and socially accepted and considered normal, whose stubborn and persistent repetition enables them to injure the freedom of self determination of the victim, its tranquility, mental and physical health, apart from the risk of violence associated with. The paradox of this phenomenon is that it encompasses simultaneously compliance and crime. Despite the development of a model anti-stalking code - Model Anti-Stalking Code for the States -, the U.S. system, for example, revealed not only a variety of different patterns of stalking, but the basic model is criticized when it requires only two acts in order to commit the crime, not taking into consideration the time aspect – i.e. the repetition - which has strong offensive capacity to harassing or threatening the victim. Many cases have been subjected to the constitutional control of legitimacy for their "vagueness".It was examined, in addition, the Canadian (sec. 264 Criminal Code), British ("Protection from Harassment Act" 1997), Austrian "Beharrliche Verfolgung" ("Harassment nagging", § 107 to öStGB) and German legislation (§ 238 StGB), which offers a particularly interesting model.Compared to the described legislations the description of the conduct made by the Italian legislature - where it requires the repetition of behaviors that involve the threat or harassment - seems more valuable because it is more precise, covering all possible types of conduct in which the criminal phenomenon under examination can express and providing for the necessity of threats or harassment, which are two concepts with a consolidated legal basis and a sufficiently precise empirical ground. However, the legislator failed in his duty to create an appropriate instrument, because when he identified the core negative value of the criminal phenomenon in question, he declined to provide for the eventual realization of stalking through violence, regardless of criminological data that attest the frequent development of violent behavior, threatening or harassing, and not only by the stalker. The German legislation is interesting in this respect.In connection with the adoption of a model that requires the generation of a specific psychological fact (event), the comparative examination showed an awareness of the difficulty of its investigation, that has led some legislators to adopt objective parameters or even problematic presumptions. And then, even if this choice was shared by other legislations (sometimes considering psychological event such as fear, sometimes on more objective factors, such as changing the organization of life), the interpretation of this crime as a crime that needs the generation of the psychological event in order to be committed, which should ensure greater respect for the principle of offensiveness, could paradoxically lead to the violation of the same principle, where the investigation deals with events uncertain and particularly difficult to verify under an empirical perspective. Actually, this interpretation could allow the application of the crime against act objectively inappropriate, but that would have caused such psychological events, based on subjective interpretation of the victim. Only a strict interpretation that enhances an objective assessment of the negative value of the conduct could help to avoid such subjective interpretation and application of this crime.The interpretation of the new crime as a crime that does not need the generation of an event to be committed better comply with a more objective assessment of the disvalue of conduct in respect of the principle of offensiveness and legality, as it will enable to punish only in presence of such threats or harassing conduct that can cause the events in question, based on "criteria that appear verifiable on the basis of the state of current knowledge " (Constitutional Court, judgment no. 96 of 1981), a rule of experience or a scientific law. In terms of criminal policy this interpretation will provide greater protection to victims, considering the difficulties which might arise for the prosecution in proving the verification of the event during the trial, despite the presence of an appropriate conduct.However, in accordance with the principles of legality and offensiveness, the Court should consider that a criminal fact is realized only when a significant presence of prolonged harassing or threatening behavior, such that the offensive conduct is independent by the generation of the event. Nevertheless, the first interpretations of the Supreme Court consider that the crime can be committed even in presence of only two acts.In a broader perspective of criminal policy and taking into consideration the principle of necessity of the criminal provision, it is desirable that the introduction of this crime does not nullify other possible and less intrusive means of resolving relationship conflicts, trying to avoid the perverse tendency for which the criminal law - which should be the extrema ratio - is transformed into "normal technique of management and control of any social phenomenon." The increasing demand of warning to the quarrelsome neighbour is worrying, because it shows the risk that the media campaign that followed the introduction of the present crime has also fueled the need of new sanctions against a "new stereotype of author" – the stalker -, stimulating a disproportionate use of criminal prosecution in connection with relationship conflicts - such as certain cases of bullying, harassment, mobbing, or the condominium disputes among neighbours - which have been often managed with other tools such as disciplinary or civil liability, or those provided by the anti-discrimination legislation.

Il decreto legge n. 11 del 20 febbraio 2009, convertito con la legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto nell’ordinamento penale italiano la nuova fattispecie di “atti persecutori”, contemplata dall’art. 612 bis, per criminalizzare il c.d. fenomeno dello stalking, accogliendo una serie di sollecitazioni in tale direzione di origine comunitaria ed europea, già recepite in molti ordinamenti stranieri, oltre che con specifiche discipline contro la violenza domestica, anche attraverso l’introduzione di una nuova fattispecie volta a perseguire lo stalking, senza, però, limitarsi a introdurre un nuovo delitto, ma provvedendo a emanare delle complesse normative volte a contrastare in maniera più completa il fenomeno criminale in esame, attraverso una disciplina sia di tipo penale sostanziale, sia di tipo processuale penale, sia di carattere penitenziario, sia, talora, di carattere terapeutico. Il lavoro, dopo un attento esame del fenomeno criminale in esame, procede, innanzitutto, ad una verifica della necessità politico criminale dell’introduzione della nuova fattispecie alla luce del principio di proporzione inteso come principio di rango sopracostituzionale (Uberverfassungsrang), che delimita il potere statuale nel momento che attraverso il suo intervento incide sui diritti fondamentali dei cittadini. Una funzione è stata sicuramente assolta dalla fattispecie in esame, attraverso un’autonoma tipicizzazione di un fenomeno criminale che in parte era già perseguibile nelle sue singole manifestazioni, quella simbolico performativa, necessaria alla promozione del bene giuridico tutelato, consentendo di attribuire una precisa identità penale a forme di aggressione che la giurisprudenza faticava a ricondurre nelle precedenti fattispecie o comunque la cui precedente valutazione penale, ad esempio attraverso la fattispecie contravvenzionale di molestie, non consentiva di dare conto del loro allarmante disvalore. Il lavoro procede, quindi, ad un approfondito esame comparatistico come strumento per una migliore valutazione della disciplina italiana. In termini di idoneità del mezzo rispetto allo scopo, che richiede il rispetto del principio di tassatività e di offensività, dall’analisi comparatistica è emersa la difficoltà di tipicizzazione del fenomeno criminale in esame in quanto gli atti che costituiscono lo stalking sono comportamenti solitamente accettati socialmente e considerati normali, ma la cui reiterazione caparbia e persistente li rende idonei ad offendere la libertà di autodeterminazione della vittima, la sua tranquillità e salute psico-fisica, a parte il rischio di violenza associato; il paradosso di tale fenomeno è di ricomprendere simultaneamente conformità e criminalità. Nel sistema nordamericano, ad esempio, nonostante l’elaborazione di un modello di codice anti-stalking - Model Anti-Stalking Code for the States -, non solo è emersa una varietà di modelli di tipizzazione dello stalking, ma il modello base viene criticato laddove si accontenta di due sole condotte, non cogliendo il fattore durata che, insieme alla reiterazione, attribuisce una particolare capacità offensiva alle condotte minacciose o moleste. Molte fattispecie sono state sottoposte a questione di legittimità costituzionale per la loro “vagueness”. E’ stata esaminata, inoltre, la disciplina canadese (sec. 264 Criminal Code), britannica (“Protection from Harassment Act” 1997), austriaca “Beharrliche Verfolgung” (“Molestia Assillante”) (§ 107 a öStGB) e tedesca (§ 238 StGB) che offre un modello particolarmente interessante. Rispetto ai modelli di intervento delineati sembra più apprezzabile in termini di tassatività la descrizione della condotta fatta dal legislatore italiano laddove richiede la reiterazione di condotte che comportino la minaccia o la molestia, consentendo di ricomprendere tutte le possibili tipologie di condotte in cui si può manifestare il fenomeno criminale in esame purché si traducano in minaccia o in molestia, due concetti giuridici consolidati con un fondamento empirico criminologico sufficientemente preciso. Il legislatore, invece, è venuto meno al suo dovere di creare uno strumento idoneo, enucleando sufficientemente il nucleo di disvalore del fenomeno criminale in esame, laddove ha rinunciato a tipizzare l’eventuale realizzazione dello stalking attraverso la violenza, senza tenere conto dei dati criminologici che attestano la frequente realizzazione di condotte violente, e non solo minacciose o moleste, da parte degli stalker. La fattispecie tedesca sembra interessante sotto tale profilo.In relazione all’adozione del modello del reato di evento è emerso dall’esame comparatistico la consapevolezza della difficoltà dell’accertamento dell’evento psicologico, consapevolezza che ha indotto alcuni ordinamenti ad adottare parametri oggettivi o, addirittura, problematiche presunzioni. E, allora, anche se questa scelta è stata condivisa da altri ordinamenti (talora puntando sull’evento psicologico, come la paura, altre volte su elementi più oggettivi, ma non meno problematici in termini di tassatività, come il cambiamento dell’organizzazione della vita), si ritiene che in termini di idoneità e necessità del mezzo rispetto allo scopo, l’interpretazione della fattispecie come reato di evento, che dovrebbe maggiormente garantire il rispetto del principio di offensività, potrebbe paradossalmente provocare la violazione di tale principio laddove l’accertamento di eventi incerti e poco tassativi, difficili da verificare sotto un profilo empirico criminologico, potrebbe consentire l’applicazione della fattispecie nei confronti di condotte oggettivamente inidonee, ma che avrebbero provocato gli eventi psicologici in questione in base all’interpretazione soggettiva della vittima, se non, addirittura, in base a vere e proprie strumentalizzazioni da parte delle vittime. Solo un’interpretazione rigorosa che finisca per valorizzare una valutazione oggettiva del disvalore della condotta potrebbe consentire di evitare interpretazioni soggettivizzanti della fattispecie. L’interpretazione come reato di pericolo consentirebbe l’affermarsi di una più oggettiva valutazione del disvalore della condotta nel rispetto del principio di offensività e di tassatività, in quanto consentirà di punire solo quella reiterazione delle minacce o delle condotte moleste tale che risulti idonea a cagionare gli eventi in questione in base a “criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili” (Corte Costituzionale, sentenza n. 96 del 1981), una regola di esperienza o una legge scientifica. In termini di politica criminale si garantirebbe una maggiore tutela alle vittime anche in considerazione della difficoltà che potrebbe incontrare l’accusa in dibattimento nel provare la verificazione dell’evento, pur in presenza di condotte idonee. In ogni caso in conformità al principio di tassatività e di offensività, il giudice dovrà ritenere integrato un fatto tipico solo laddove si realizza una significativa reiterazione protratta nel tempo di comportamenti minacciosi o molesti, tale da rendere offensiva la condotta indipendentemente dalla verificazione dell’evento; anche se si interpreta la norma come fattispecie causale, occorre valorizzare il disvalore di azione, perché la più grave idoneità offensiva dello stalking rispetto ai beni tutelati (libertà personale e incolumità psico-fisica) deriva dal fatto che le condotte minacciose o moleste (in sé o per la loro reiterazione) si ripetano per un tempo apprezzabile, al punto da far sentire la vittima perseguitata. Sembrano preoccupanti, invece, le prime interpretazioni della Suprema Corte che configurano la consumazione del reato anche in presenza di due soli episodi. In una più ampia prospettiva di politica criminale e soprattutto di necessità dell’intervento penale, è auspicabile che l’introduzione della fattispecie in esame non finisca per fagocitare gli altri possibili e meno invadenti strumenti di risoluzione dei conflitti relazionali, persistendo in quella tendenza perversa per cui il diritto penale da extrema ratio si trasforma in «tecnica normale di governo e di controllo di qualsivoglia fenomeno sociale». Le crescenti richieste di ammonimento nei confronti del vicino litigioso fanno riflettere, allora, sul rischio che la campagna mediatica, che ha accompagnato l’introduzione della fattispecie in esame, abbia anche alimentato artificialmente il bisogno di penalizzazione nei confronti di un “nuovo stereotipo di autore”, lo stalker, stimolando uno spropositato utilizzo dello strumento penale in relazione a dei conflitti relazionali - come talune ipotesi di mobbing, di molestie, anche sessuali, nei luoghi di lavoro, di liti condominiali o tra vicini -, che sino ad oggi sono stati spesso gestiti con altri strumenti come quello disciplinare o civile, o quelli apprestati dalla disciplina antidiscriminatoria. Si realizzerebbe, così, un inquietante effetto criminogeno della fattispecie penale, che incriminerebbe delle condotte (come ripicche tra vicini) il cui disvalore non merita l’intervento penale. A tale risultato, perlomeno in questa prima fase, ha sicuramente contributo l’interesse mediatico sviluppato attorno all’introduzione della nuova fattispecie. L’attenzione dei media ha originariamente avuto il merito di dare visibilità al fenomeno, contribuendo al suo riconoscimento e al suo emergere quale problema di rilevanza sociale e giuridica, consentendone la stessa etichettatura come “stalking”; da ultimo, però, l’interesse che ha accompagnato l’entrata in vigore della legge, con la campagna pubblicitaria e “promozionale” voluta dalle autorità governative, ha evidentemente sollecitato una consapevolezza distorta delle potenzialità della fattispecie in esame, con una sopravvalutazione del rischio di vittimizzazione individuale.

Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica

MAUGERI, Anna Maria
2010-01-01

Abstract

The Law April 23th, 2009, n. 38, introduced into the Italian criminal system a new crime, provided by art. 612 bis, in order to criminalize the so-called phenomenon of stalking. Such recent legislation enacted several Community and the European Union’s requests in that direction, already implemented in many foreign legal systems through the introduction of a new crime aimed at prosecuting stalking, together with specific provisions on domestic violence; however, such introduction of a new crime was followed by the entry into force of specific laws aimed at tackling the complexity of such a criminal phenomenon, through a criminal legislation - both substantive and procedural – providing for prison or, sometimes, for therapeutic measures.After a careful examination of the criminal phenomenon of stalking, the work aims, first of all, to verify the necessity of the introduction of this new crime, according to the principle of proportionality, as a principle acting on a supra-constitutional level (Uberverfassungsrang), which limits the State action affecting the fundamental rights of citizens. A function was certainly accomplished by the new crime, providing an autonomous criminal identification of a phenomenon which in part was already punishable in some individual acts. The provision of a new crime is necessary to promote the legal interests protected, allowing to assign a specific criminal identity to forms of aggression whose previous identification (for example the contravention of harassment) not allowed to give account of their alarming dangerous significance.The work proceeds to a thorough comparative examination in order to better evaluate the Italian legal system. The comparative analysis revealed the difficulty in describing this kind of delinquency, considering that the acts constituting stalking are behaviors generally and socially accepted and considered normal, whose stubborn and persistent repetition enables them to injure the freedom of self determination of the victim, its tranquility, mental and physical health, apart from the risk of violence associated with. The paradox of this phenomenon is that it encompasses simultaneously compliance and crime. Despite the development of a model anti-stalking code - Model Anti-Stalking Code for the States -, the U.S. system, for example, revealed not only a variety of different patterns of stalking, but the basic model is criticized when it requires only two acts in order to commit the crime, not taking into consideration the time aspect – i.e. the repetition - which has strong offensive capacity to harassing or threatening the victim. Many cases have been subjected to the constitutional control of legitimacy for their "vagueness".It was examined, in addition, the Canadian (sec. 264 Criminal Code), British ("Protection from Harassment Act" 1997), Austrian "Beharrliche Verfolgung" ("Harassment nagging", § 107 to öStGB) and German legislation (§ 238 StGB), which offers a particularly interesting model.Compared to the described legislations the description of the conduct made by the Italian legislature - where it requires the repetition of behaviors that involve the threat or harassment - seems more valuable because it is more precise, covering all possible types of conduct in which the criminal phenomenon under examination can express and providing for the necessity of threats or harassment, which are two concepts with a consolidated legal basis and a sufficiently precise empirical ground. However, the legislator failed in his duty to create an appropriate instrument, because when he identified the core negative value of the criminal phenomenon in question, he declined to provide for the eventual realization of stalking through violence, regardless of criminological data that attest the frequent development of violent behavior, threatening or harassing, and not only by the stalker. The German legislation is interesting in this respect.In connection with the adoption of a model that requires the generation of a specific psychological fact (event), the comparative examination showed an awareness of the difficulty of its investigation, that has led some legislators to adopt objective parameters or even problematic presumptions. And then, even if this choice was shared by other legislations (sometimes considering psychological event such as fear, sometimes on more objective factors, such as changing the organization of life), the interpretation of this crime as a crime that needs the generation of the psychological event in order to be committed, which should ensure greater respect for the principle of offensiveness, could paradoxically lead to the violation of the same principle, where the investigation deals with events uncertain and particularly difficult to verify under an empirical perspective. Actually, this interpretation could allow the application of the crime against act objectively inappropriate, but that would have caused such psychological events, based on subjective interpretation of the victim. Only a strict interpretation that enhances an objective assessment of the negative value of the conduct could help to avoid such subjective interpretation and application of this crime.The interpretation of the new crime as a crime that does not need the generation of an event to be committed better comply with a more objective assessment of the disvalue of conduct in respect of the principle of offensiveness and legality, as it will enable to punish only in presence of such threats or harassing conduct that can cause the events in question, based on "criteria that appear verifiable on the basis of the state of current knowledge " (Constitutional Court, judgment no. 96 of 1981), a rule of experience or a scientific law. In terms of criminal policy this interpretation will provide greater protection to victims, considering the difficulties which might arise for the prosecution in proving the verification of the event during the trial, despite the presence of an appropriate conduct.However, in accordance with the principles of legality and offensiveness, the Court should consider that a criminal fact is realized only when a significant presence of prolonged harassing or threatening behavior, such that the offensive conduct is independent by the generation of the event. Nevertheless, the first interpretations of the Supreme Court consider that the crime can be committed even in presence of only two acts.In a broader perspective of criminal policy and taking into consideration the principle of necessity of the criminal provision, it is desirable that the introduction of this crime does not nullify other possible and less intrusive means of resolving relationship conflicts, trying to avoid the perverse tendency for which the criminal law - which should be the extrema ratio - is transformed into "normal technique of management and control of any social phenomenon." The increasing demand of warning to the quarrelsome neighbour is worrying, because it shows the risk that the media campaign that followed the introduction of the present crime has also fueled the need of new sanctions against a "new stereotype of author" – the stalker -, stimulating a disproportionate use of criminal prosecution in connection with relationship conflicts - such as certain cases of bullying, harassment, mobbing, or the condominium disputes among neighbours - which have been often managed with other tools such as disciplinary or civil liability, or those provided by the anti-discrimination legislation.
2010
9788834800621
Il decreto legge n. 11 del 20 febbraio 2009, convertito con la legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto nell’ordinamento penale italiano la nuova fattispecie di “atti persecutori”, contemplata dall’art. 612 bis, per criminalizzare il c.d. fenomeno dello stalking, accogliendo una serie di sollecitazioni in tale direzione di origine comunitaria ed europea, già recepite in molti ordinamenti stranieri, oltre che con specifiche discipline contro la violenza domestica, anche attraverso l’introduzione di una nuova fattispecie volta a perseguire lo stalking, senza, però, limitarsi a introdurre un nuovo delitto, ma provvedendo a emanare delle complesse normative volte a contrastare in maniera più completa il fenomeno criminale in esame, attraverso una disciplina sia di tipo penale sostanziale, sia di tipo processuale penale, sia di carattere penitenziario, sia, talora, di carattere terapeutico. Il lavoro, dopo un attento esame del fenomeno criminale in esame, procede, innanzitutto, ad una verifica della necessità politico criminale dell’introduzione della nuova fattispecie alla luce del principio di proporzione inteso come principio di rango sopracostituzionale (Uberverfassungsrang), che delimita il potere statuale nel momento che attraverso il suo intervento incide sui diritti fondamentali dei cittadini. Una funzione è stata sicuramente assolta dalla fattispecie in esame, attraverso un’autonoma tipicizzazione di un fenomeno criminale che in parte era già perseguibile nelle sue singole manifestazioni, quella simbolico performativa, necessaria alla promozione del bene giuridico tutelato, consentendo di attribuire una precisa identità penale a forme di aggressione che la giurisprudenza faticava a ricondurre nelle precedenti fattispecie o comunque la cui precedente valutazione penale, ad esempio attraverso la fattispecie contravvenzionale di molestie, non consentiva di dare conto del loro allarmante disvalore. Il lavoro procede, quindi, ad un approfondito esame comparatistico come strumento per una migliore valutazione della disciplina italiana. In termini di idoneità del mezzo rispetto allo scopo, che richiede il rispetto del principio di tassatività e di offensività, dall’analisi comparatistica è emersa la difficoltà di tipicizzazione del fenomeno criminale in esame in quanto gli atti che costituiscono lo stalking sono comportamenti solitamente accettati socialmente e considerati normali, ma la cui reiterazione caparbia e persistente li rende idonei ad offendere la libertà di autodeterminazione della vittima, la sua tranquillità e salute psico-fisica, a parte il rischio di violenza associato; il paradosso di tale fenomeno è di ricomprendere simultaneamente conformità e criminalità. Nel sistema nordamericano, ad esempio, nonostante l’elaborazione di un modello di codice anti-stalking - Model Anti-Stalking Code for the States -, non solo è emersa una varietà di modelli di tipizzazione dello stalking, ma il modello base viene criticato laddove si accontenta di due sole condotte, non cogliendo il fattore durata che, insieme alla reiterazione, attribuisce una particolare capacità offensiva alle condotte minacciose o moleste. Molte fattispecie sono state sottoposte a questione di legittimità costituzionale per la loro “vagueness”. E’ stata esaminata, inoltre, la disciplina canadese (sec. 264 Criminal Code), britannica (“Protection from Harassment Act” 1997), austriaca “Beharrliche Verfolgung” (“Molestia Assillante”) (§ 107 a öStGB) e tedesca (§ 238 StGB) che offre un modello particolarmente interessante. Rispetto ai modelli di intervento delineati sembra più apprezzabile in termini di tassatività la descrizione della condotta fatta dal legislatore italiano laddove richiede la reiterazione di condotte che comportino la minaccia o la molestia, consentendo di ricomprendere tutte le possibili tipologie di condotte in cui si può manifestare il fenomeno criminale in esame purché si traducano in minaccia o in molestia, due concetti giuridici consolidati con un fondamento empirico criminologico sufficientemente preciso. Il legislatore, invece, è venuto meno al suo dovere di creare uno strumento idoneo, enucleando sufficientemente il nucleo di disvalore del fenomeno criminale in esame, laddove ha rinunciato a tipizzare l’eventuale realizzazione dello stalking attraverso la violenza, senza tenere conto dei dati criminologici che attestano la frequente realizzazione di condotte violente, e non solo minacciose o moleste, da parte degli stalker. La fattispecie tedesca sembra interessante sotto tale profilo.In relazione all’adozione del modello del reato di evento è emerso dall’esame comparatistico la consapevolezza della difficoltà dell’accertamento dell’evento psicologico, consapevolezza che ha indotto alcuni ordinamenti ad adottare parametri oggettivi o, addirittura, problematiche presunzioni. E, allora, anche se questa scelta è stata condivisa da altri ordinamenti (talora puntando sull’evento psicologico, come la paura, altre volte su elementi più oggettivi, ma non meno problematici in termini di tassatività, come il cambiamento dell’organizzazione della vita), si ritiene che in termini di idoneità e necessità del mezzo rispetto allo scopo, l’interpretazione della fattispecie come reato di evento, che dovrebbe maggiormente garantire il rispetto del principio di offensività, potrebbe paradossalmente provocare la violazione di tale principio laddove l’accertamento di eventi incerti e poco tassativi, difficili da verificare sotto un profilo empirico criminologico, potrebbe consentire l’applicazione della fattispecie nei confronti di condotte oggettivamente inidonee, ma che avrebbero provocato gli eventi psicologici in questione in base all’interpretazione soggettiva della vittima, se non, addirittura, in base a vere e proprie strumentalizzazioni da parte delle vittime. Solo un’interpretazione rigorosa che finisca per valorizzare una valutazione oggettiva del disvalore della condotta potrebbe consentire di evitare interpretazioni soggettivizzanti della fattispecie. L’interpretazione come reato di pericolo consentirebbe l’affermarsi di una più oggettiva valutazione del disvalore della condotta nel rispetto del principio di offensività e di tassatività, in quanto consentirà di punire solo quella reiterazione delle minacce o delle condotte moleste tale che risulti idonea a cagionare gli eventi in questione in base a “criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili” (Corte Costituzionale, sentenza n. 96 del 1981), una regola di esperienza o una legge scientifica. In termini di politica criminale si garantirebbe una maggiore tutela alle vittime anche in considerazione della difficoltà che potrebbe incontrare l’accusa in dibattimento nel provare la verificazione dell’evento, pur in presenza di condotte idonee. In ogni caso in conformità al principio di tassatività e di offensività, il giudice dovrà ritenere integrato un fatto tipico solo laddove si realizza una significativa reiterazione protratta nel tempo di comportamenti minacciosi o molesti, tale da rendere offensiva la condotta indipendentemente dalla verificazione dell’evento; anche se si interpreta la norma come fattispecie causale, occorre valorizzare il disvalore di azione, perché la più grave idoneità offensiva dello stalking rispetto ai beni tutelati (libertà personale e incolumità psico-fisica) deriva dal fatto che le condotte minacciose o moleste (in sé o per la loro reiterazione) si ripetano per un tempo apprezzabile, al punto da far sentire la vittima perseguitata. Sembrano preoccupanti, invece, le prime interpretazioni della Suprema Corte che configurano la consumazione del reato anche in presenza di due soli episodi. In una più ampia prospettiva di politica criminale e soprattutto di necessità dell’intervento penale, è auspicabile che l’introduzione della fattispecie in esame non finisca per fagocitare gli altri possibili e meno invadenti strumenti di risoluzione dei conflitti relazionali, persistendo in quella tendenza perversa per cui il diritto penale da extrema ratio si trasforma in «tecnica normale di governo e di controllo di qualsivoglia fenomeno sociale». Le crescenti richieste di ammonimento nei confronti del vicino litigioso fanno riflettere, allora, sul rischio che la campagna mediatica, che ha accompagnato l’introduzione della fattispecie in esame, abbia anche alimentato artificialmente il bisogno di penalizzazione nei confronti di un “nuovo stereotipo di autore”, lo stalker, stimolando uno spropositato utilizzo dello strumento penale in relazione a dei conflitti relazionali - come talune ipotesi di mobbing, di molestie, anche sessuali, nei luoghi di lavoro, di liti condominiali o tra vicini -, che sino ad oggi sono stati spesso gestiti con altri strumenti come quello disciplinare o civile, o quelli apprestati dalla disciplina antidiscriminatoria. Si realizzerebbe, così, un inquietante effetto criminogeno della fattispecie penale, che incriminerebbe delle condotte (come ripicche tra vicini) il cui disvalore non merita l’intervento penale. A tale risultato, perlomeno in questa prima fase, ha sicuramente contributo l’interesse mediatico sviluppato attorno all’introduzione della nuova fattispecie. L’attenzione dei media ha originariamente avuto il merito di dare visibilità al fenomeno, contribuendo al suo riconoscimento e al suo emergere quale problema di rilevanza sociale e giuridica, consentendone la stessa etichettatura come “stalking”; da ultimo, però, l’interesse che ha accompagnato l’entrata in vigore della legge, con la campagna pubblicitaria e “promozionale” voluta dalle autorità governative, ha evidentemente sollecitato una consapevolezza distorta delle potenzialità della fattispecie in esame, con una sopravvalutazione del rischio di vittimizzazione individuale.
STALKING; DIRITTO COMPARATO; PRINCIPI COSTITUZIONALI; COMPARATIVE CRIMINAL LAW; CONSTITUTIONAL PRINCIPLES
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