Il contratto di permuta non ha ricevuto di recente particolari attenzioni da parte della dottrina, a fronte tuttavia di un costante apprezzamento, specialmente nel settore immobiliare, per la propria duttilità e capacità di agevolare la circolazione della ricchezza, anche (e soprattutto) in assenza di adeguata disponibilità monetaria o di significativi processi inflattivi, come testimoniato altresì dai frequenti riscontri giurisprudenziali. L’ipotesi più ricorrente, attinente allo scambio di una cosa presente con una cosa futura, è anche quella che pone le maggiori incertezze, in ragione della centralità rivestita dal momento obbligatorio di facere, inerente la costruzione della cosa futura, pur nell’ambito di un negozio tipicamente traslativo. L’indagine si propone di dimostrare come anche lo scambio di cosa presente con cosa futura presenti i tratti distintivi di un rapporto permutativo, nonostante l’inesistenza di una delle cose scambiate all’atto della conclusione del contratto. Il ricorso a pur interessanti ricostruzioni in termini di contratto misto di vendita e appalto o a sequenze di contratti collegati, spesso elaborate nel tentativo di garantire alle parti un efficace e proporzionato sistema di allocazione dei rischi, può invero essere adeguatamente evitato attraverso la prospettazione dell’unitaria operazione di permuta (cosiddetta atipica) in termini di negozio risolutivamente condizionato alla mancata venuta a esistenza della cosa futura. Tale configurazione consente, allo stesso tempo, di evidenziare la precarietà degli effetti sino a quel momento prodottisi e di garantire al permutante la cosa presente di rientrare nella titolarità del bene scambiato (anche nel caso di intervenuto trasferimento a terzi) in ragione della retroattività della condizione.
Autonomia negoziale e contratto di permuta
GAETANO GUZZARDI
Writing – Original Draft Preparation
2018-01-01
Abstract
Il contratto di permuta non ha ricevuto di recente particolari attenzioni da parte della dottrina, a fronte tuttavia di un costante apprezzamento, specialmente nel settore immobiliare, per la propria duttilità e capacità di agevolare la circolazione della ricchezza, anche (e soprattutto) in assenza di adeguata disponibilità monetaria o di significativi processi inflattivi, come testimoniato altresì dai frequenti riscontri giurisprudenziali. L’ipotesi più ricorrente, attinente allo scambio di una cosa presente con una cosa futura, è anche quella che pone le maggiori incertezze, in ragione della centralità rivestita dal momento obbligatorio di facere, inerente la costruzione della cosa futura, pur nell’ambito di un negozio tipicamente traslativo. L’indagine si propone di dimostrare come anche lo scambio di cosa presente con cosa futura presenti i tratti distintivi di un rapporto permutativo, nonostante l’inesistenza di una delle cose scambiate all’atto della conclusione del contratto. Il ricorso a pur interessanti ricostruzioni in termini di contratto misto di vendita e appalto o a sequenze di contratti collegati, spesso elaborate nel tentativo di garantire alle parti un efficace e proporzionato sistema di allocazione dei rischi, può invero essere adeguatamente evitato attraverso la prospettazione dell’unitaria operazione di permuta (cosiddetta atipica) in termini di negozio risolutivamente condizionato alla mancata venuta a esistenza della cosa futura. Tale configurazione consente, allo stesso tempo, di evidenziare la precarietà degli effetti sino a quel momento prodottisi e di garantire al permutante la cosa presente di rientrare nella titolarità del bene scambiato (anche nel caso di intervenuto trasferimento a terzi) in ragione della retroattività della condizione.File | Dimensione | Formato | |
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