Come noto, sin dalla prima ondata, la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un formidabile banco di prova per la tenuta del sistema costituzionale italiano, chiamato a fronteggiare un’emergenza del tutto imprevista. L’esigenza di preservare la salute pubblica, contrastando la diffusione del contagio e garantendo cure adeguate ai pazienti, si è imposta in cima all’agenda politica, inducendo Parlamento e Governo a mobilitare ingenti risorse e ad assumere, sul piano normativo, decisioni spesso assai drastiche, oltre che in costante adeguamento secondo l’evolversi della situazione dal punto di vista non solo strettamente medico-sanitario, ma anche economico e finanziario. In dottrina, tuttavia, è stato ripetutamente espresso il timore che una simile gestione dell’emergenza abbia finito per premere contro strutture fondamentali dello Stato costituzionale, sotto molteplici profili. Pertanto, la risposta dell’ordinamento alla diffusione del Coronavirus ha presto sollecitato un ampio dibattito giuridico, evidenziando una serie di rilevanti problematiche, particolarmente in ambito costituzionale, che hanno richiesto di venir riconsiderate nell’ottica dello “stato di emergenza” indotto dalla crisi epidemiologica e degli strumenti via via adottati dal Governo per contrastarne la diffusione. D’altra parte, tali misure hanno determinato non secondarie conseguenze economiche che, a loro volta, hanno innescato ulteriori risposte dell’ordinamento con effetti a catena. Pure l’impatto sul piano della finanza pubblica è stato molto significativo. Si sono resi necessari un rilevante scostamento dagli obiettivi di medio termine fissati nella programmazione economico-finanziaria e il ricorso a misure di sostegno da parte della UE. È stato, dunque, essenziale interrogarsi sulla capacità del sistema di fare fronte anche a questa “altra faccia” dell’emergenza, rispondendo anche ad alcuni quesiti fondamentali circa l’impatto che ha avuto la crisi sulla tenuta economico-finanziaria del Paese e sullo Stato sociale. In tal modo, sono state rilette alcune categorie giuridiche alla luce dell’emergenza, per proporre analisi scientifiche che offrano adeguate chiavi di lettura per poter rispondere alla tante questioni ancora aperte, muovendo dall’interrogativo preliminare se gli strumenti utilizzati possano essere ricondotti nei limiti dei principi dell’ordinamento, e in che misura, ovvero se l’emergenza non finisca piuttosto per essere elevata a fatto giustificativo extra-ordinem, costituendo essa stessa il fondamento di atti altrimenti illegittimi.

La tenuta dello stato costituzionale ai tempi dell'emergenza da Covid-19. Profili giuridico-finanziari.

CASTORINA E.
;
SANFILIPPO P. M.
;
CIANCIO A.
;
D'ALTERIO E.
;
CHIARA G.
2023-01-01

Abstract

Come noto, sin dalla prima ondata, la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un formidabile banco di prova per la tenuta del sistema costituzionale italiano, chiamato a fronteggiare un’emergenza del tutto imprevista. L’esigenza di preservare la salute pubblica, contrastando la diffusione del contagio e garantendo cure adeguate ai pazienti, si è imposta in cima all’agenda politica, inducendo Parlamento e Governo a mobilitare ingenti risorse e ad assumere, sul piano normativo, decisioni spesso assai drastiche, oltre che in costante adeguamento secondo l’evolversi della situazione dal punto di vista non solo strettamente medico-sanitario, ma anche economico e finanziario. In dottrina, tuttavia, è stato ripetutamente espresso il timore che una simile gestione dell’emergenza abbia finito per premere contro strutture fondamentali dello Stato costituzionale, sotto molteplici profili. Pertanto, la risposta dell’ordinamento alla diffusione del Coronavirus ha presto sollecitato un ampio dibattito giuridico, evidenziando una serie di rilevanti problematiche, particolarmente in ambito costituzionale, che hanno richiesto di venir riconsiderate nell’ottica dello “stato di emergenza” indotto dalla crisi epidemiologica e degli strumenti via via adottati dal Governo per contrastarne la diffusione. D’altra parte, tali misure hanno determinato non secondarie conseguenze economiche che, a loro volta, hanno innescato ulteriori risposte dell’ordinamento con effetti a catena. Pure l’impatto sul piano della finanza pubblica è stato molto significativo. Si sono resi necessari un rilevante scostamento dagli obiettivi di medio termine fissati nella programmazione economico-finanziaria e il ricorso a misure di sostegno da parte della UE. È stato, dunque, essenziale interrogarsi sulla capacità del sistema di fare fronte anche a questa “altra faccia” dell’emergenza, rispondendo anche ad alcuni quesiti fondamentali circa l’impatto che ha avuto la crisi sulla tenuta economico-finanziaria del Paese e sullo Stato sociale. In tal modo, sono state rilette alcune categorie giuridiche alla luce dell’emergenza, per proporre analisi scientifiche che offrano adeguate chiavi di lettura per poter rispondere alla tante questioni ancora aperte, muovendo dall’interrogativo preliminare se gli strumenti utilizzati possano essere ricondotti nei limiti dei principi dell’ordinamento, e in che misura, ovvero se l’emergenza non finisca piuttosto per essere elevata a fatto giustificativo extra-ordinem, costituendo essa stessa il fondamento di atti altrimenti illegittimi.
2023
pandemia; emergenza; stato di diritto; finanza pubblica; salute pubblica; impresa; contratti di durata; bilanciamento; libertà fondamentali
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