Alla tradizionale distinzione tra la famiglia fondata sul matrimonio e la famiglia derivante da altri atti o fatti costitutivi, come la conclusione di un’unione civile e l’instaurazione di una convivenza, se ne è sovrapposta un’altra, quella tra famiglie formate da genitori e figli – i quali ultimi siano minori di età oppure maggiorenni, ma non autonomi economicamente o gravemente disabili – e famiglie senza figli (o nelle quali questi ultimi siano ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente) e quest’ultima classificazione sta assumendo, proprio in virtù dell’affermarsi del principio del superiore interesse del minore, una rilevanza giuridica crescente. Sulla base di queste considerazioni, si intende proporre un mutamento di prospettiva e verificare se le conseguenze economiche della crisi di coppia possano essere organizzate assumendo a criterio ordinante il dato della presenza o meno di figli comuni (minori di età oppure maggiorenni, ma non autonomi economicamente o gravemente disabili) e se la circostanza che i medesimi abbiano bisogno, per età o condizioni di salute, di accudimento personale possa giustificare una tutela specifica, anche al di fuori della convivenza tra i genitori.
Fine della vita di coppia e tutele economiche: La presenza di figli comuni come criterio ordinante della disciplina
Claudia Benanti
2023-01-01
Abstract
Alla tradizionale distinzione tra la famiglia fondata sul matrimonio e la famiglia derivante da altri atti o fatti costitutivi, come la conclusione di un’unione civile e l’instaurazione di una convivenza, se ne è sovrapposta un’altra, quella tra famiglie formate da genitori e figli – i quali ultimi siano minori di età oppure maggiorenni, ma non autonomi economicamente o gravemente disabili – e famiglie senza figli (o nelle quali questi ultimi siano ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente) e quest’ultima classificazione sta assumendo, proprio in virtù dell’affermarsi del principio del superiore interesse del minore, una rilevanza giuridica crescente. Sulla base di queste considerazioni, si intende proporre un mutamento di prospettiva e verificare se le conseguenze economiche della crisi di coppia possano essere organizzate assumendo a criterio ordinante il dato della presenza o meno di figli comuni (minori di età oppure maggiorenni, ma non autonomi economicamente o gravemente disabili) e se la circostanza che i medesimi abbiano bisogno, per età o condizioni di salute, di accudimento personale possa giustificare una tutela specifica, anche al di fuori della convivenza tra i genitori.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.