Il presente volume raccoglie alcuni contributi dell’A. su questioni che hanno messo duramente alla prova la tenuta dello Stato costituzionale durante la pandemia da Covid-19 e che rinvengono, quindi, una sorta di “filo rosso” intorno al nesso tra i numerosi diritti inviolabili e doveri in-derogabili coinvolti, le garanzie costituzionali e gli interventi discrezionali dei decisori pubblici per fronteggiare la grave emergenza sanitaria. Nel contesto della epidemia globale esplosa nel 2020, il “ruolo guida” è stato assunto dalla Commissione europea soprattutto mediante l’approvvigionamento centralizzato dei vaccini, mostrando, in tal modo, come l’ordinamento sovranazionale sia disposto a operare come sistema di «solidarietà sussidiaria multilivello», innanzitutto mediante la tutela della salute umana. L’esperienza pandemica ha confermato la perdurante validità del principio secondo cui il fondamento delle decisioni che devono rifarsi ai dati della scienza e della tecnica riposa necessariamente nel principio di “non contraddizione” tra normazione positiva e fenomeno naturale scientificamente osservato, così da consentire anche alla Corte costituzionale di valutare la non irragionevolezza e la non sproporzionalità di talune inevitabili scelte compiute dal legislatore conformemente alle risultanze tecnico-sanitarie. Dalla impostazione del Piano di ripresa e resilienza promosso dall’U.E. emerge una essenziale correlazione tra il rispetto dello Stato di di-ritto e l’impiego appropriato ed efficiente delle risorse e degli investi-menti sostenuti sul bilancio europeo, ma le politiche di “condizionalità economica” non possono prescindere dal ricorso appropriato agli istituti delineati negli strumenti pattizi che l’ordinamento sovranazionale appresta unitamente alla pari garanzia della dignità di tutti Stati membri.
Questioni di diritto costituzionale nell'epidemia globale
Castorina E. S.
2023-01-01
Abstract
Il presente volume raccoglie alcuni contributi dell’A. su questioni che hanno messo duramente alla prova la tenuta dello Stato costituzionale durante la pandemia da Covid-19 e che rinvengono, quindi, una sorta di “filo rosso” intorno al nesso tra i numerosi diritti inviolabili e doveri in-derogabili coinvolti, le garanzie costituzionali e gli interventi discrezionali dei decisori pubblici per fronteggiare la grave emergenza sanitaria. Nel contesto della epidemia globale esplosa nel 2020, il “ruolo guida” è stato assunto dalla Commissione europea soprattutto mediante l’approvvigionamento centralizzato dei vaccini, mostrando, in tal modo, come l’ordinamento sovranazionale sia disposto a operare come sistema di «solidarietà sussidiaria multilivello», innanzitutto mediante la tutela della salute umana. L’esperienza pandemica ha confermato la perdurante validità del principio secondo cui il fondamento delle decisioni che devono rifarsi ai dati della scienza e della tecnica riposa necessariamente nel principio di “non contraddizione” tra normazione positiva e fenomeno naturale scientificamente osservato, così da consentire anche alla Corte costituzionale di valutare la non irragionevolezza e la non sproporzionalità di talune inevitabili scelte compiute dal legislatore conformemente alle risultanze tecnico-sanitarie. Dalla impostazione del Piano di ripresa e resilienza promosso dall’U.E. emerge una essenziale correlazione tra il rispetto dello Stato di di-ritto e l’impiego appropriato ed efficiente delle risorse e degli investi-menti sostenuti sul bilancio europeo, ma le politiche di “condizionalità economica” non possono prescindere dal ricorso appropriato agli istituti delineati negli strumenti pattizi che l’ordinamento sovranazionale appresta unitamente alla pari garanzia della dignità di tutti Stati membri.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.