The motivations of the Italian Constitutional Court sentence no. 162\2014, which declared unconstitutional the prohibition of the heterologous fertilization, cast doubts on the legitimacy of the ban of surrogate maternity, if interpreted as an absolute prohibition that forbids any form of surrogate motherhood, including the altruistic surrogacy. Doubts arise, on the one hand, from the broad interpretation of the right to psychophysical health, that has been referred to by the constitutional judges as a whole to the couple and, on the other hand, from the statement of the right to reproductive freedom as part of the right to self-determination; as fundamental rights their exercise may be limited only if there is a need to protect rights of the same level, such as the safeguard of the dignity and the health of the pregnant woman and the well being of the child. Once a narrow interpretation of the Italian ban of surrogate maternity has been accepted, the recognition of the right to appeal to altruistic surrogacy requires a coherent and harmonious interpretation of the rules governing the establishment and the safeguard of the legal status of the child.

Le motivazioni della sentenza n. 162\2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, sollevano dubbi sulla legittimità del divieto di maternità surrogata, ove esteso anche alla surrogazione solidale e gratuita. I dubbi emergono, per un verso, dalla concezione del diritto alla salute psicofisica, dai giudici costituzionali riferita alla coppia, per altro verso, dall'affermazione del diritto alla procreazione quale profilo del diritto all'autodeterminazione; diritti fondamentali il cui esercizio può essere limitato solo dalla necessità di tutelare altri beni di pari rango, quali la tutela della dignità e della salute della donna e del benessere del nato. Pur in costanza di argomenti contrari, una volta accolta un'interpretazione restrittiva del divieto di maternità surrogata, come riferito solo alla gestazione per altri commerciale, ne discende una lacuna della disciplina applicabile alla filiazione da maternità surrogata solidale: spetta dunque all'interprete – che intenda dare effettività al diritto della coppia intenzionale – trarre dalle regole dell’ordinamento, ed in particolare da quelle che disciplinano lo status da procreazione assistita (artt. 8 e 9, legge n. 40\2004), i principi integratori della pretesa lacuna in tema di status da maternità surrogata solidale.

La costituzione del rapporto filiale nella maternità surrogata solidale: valori personali e ruolo del consenso / Grasso, ALFIO GUIDO. - (2020 Jan 24).

La costituzione del rapporto filiale nella maternità surrogata solidale: valori personali e ruolo del consenso.

GRASSO, ALFIO GUIDO
2020-01-24

Abstract

The motivations of the Italian Constitutional Court sentence no. 162\2014, which declared unconstitutional the prohibition of the heterologous fertilization, cast doubts on the legitimacy of the ban of surrogate maternity, if interpreted as an absolute prohibition that forbids any form of surrogate motherhood, including the altruistic surrogacy. Doubts arise, on the one hand, from the broad interpretation of the right to psychophysical health, that has been referred to by the constitutional judges as a whole to the couple and, on the other hand, from the statement of the right to reproductive freedom as part of the right to self-determination; as fundamental rights their exercise may be limited only if there is a need to protect rights of the same level, such as the safeguard of the dignity and the health of the pregnant woman and the well being of the child. Once a narrow interpretation of the Italian ban of surrogate maternity has been accepted, the recognition of the right to appeal to altruistic surrogacy requires a coherent and harmonious interpretation of the rules governing the establishment and the safeguard of the legal status of the child.
24-gen-2020
Le motivazioni della sentenza n. 162\2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, sollevano dubbi sulla legittimità del divieto di maternità surrogata, ove esteso anche alla surrogazione solidale e gratuita. I dubbi emergono, per un verso, dalla concezione del diritto alla salute psicofisica, dai giudici costituzionali riferita alla coppia, per altro verso, dall'affermazione del diritto alla procreazione quale profilo del diritto all'autodeterminazione; diritti fondamentali il cui esercizio può essere limitato solo dalla necessità di tutelare altri beni di pari rango, quali la tutela della dignità e della salute della donna e del benessere del nato. Pur in costanza di argomenti contrari, una volta accolta un'interpretazione restrittiva del divieto di maternità surrogata, come riferito solo alla gestazione per altri commerciale, ne discende una lacuna della disciplina applicabile alla filiazione da maternità surrogata solidale: spetta dunque all'interprete – che intenda dare effettività al diritto della coppia intenzionale – trarre dalle regole dell’ordinamento, ed in particolare da quelle che disciplinano lo status da procreazione assistita (artt. 8 e 9, legge n. 40\2004), i principi integratori della pretesa lacuna in tema di status da maternità surrogata solidale.
surrogacy, dignity, interpretation, solidarity, the right to health, the right to reproductive freedom, informed consent, legal parent-child relationship
maternità surrogata, dignità, interpretazione, solidarietà, status filiationis, diritto alla salute, diritto all'autodeterminazione, consenso
La costituzione del rapporto filiale nella maternità surrogata solidale: valori personali e ruolo del consenso / Grasso, ALFIO GUIDO. - (2020 Jan 24).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/581270
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