L’esigenza di ricorrere a strumenti che consentano di costituire patrimoni separati ed affidarli ad un terzo perché siano gestiti, sembra essere avvertita sempre di più dalla società moderna. Con riferimento al trend ora segnalato, la Convenzione dell’Aja del 1985 relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, ha svolto indubbiamente un ruolo importante. E' ben noto come l effetto più rilevante della Convenzione dell'Aja del 1985 sia stato quello di permettere ai trusts costituiti nei sistemi di common law di operare nei così detti paesi non trust. Dalla limitata operatività della convenzione è, inoltre, derivato un incentivo al trasferimento della gestione delle ricchezze in paesi dove esse possono essere gestite con strumenti più flessibili e snelli di quelli posseduti dai principali ordinamenti di civil law. Per questo motivo, il trust è stato inserito per via legislativa in molti sistemi giuridici cosiddetti misti e anche in alcuni di civil law; altri paesi come la Francia, invece, hanno introdotto nel proprio ordinamento istituti giuridici modellati in parte sull'esempio del trust (fiducie). Questi istituti possono essere studiati sotto una molteplicità di profili. La ricerca si propone di valutare l'impatto che essi hanno sulla circolazione dei beni che ne compongono il patrimonio. Nel primo capitolo si tenterà, dunque, di illustrare la disciplina del trust negli ordinamenti inglesi ed in particolare di spigare che esso non comporta uno sdoppiamento della proprietà, ma al contrario ha la funzione di ricompattare tutte le prerogative proprietarie nelle mani di un unico soggetto il trustee, il quale ha il potere di disporre dei beni che compongono il trust fund. Nel corso del secondo capitolo, ove si analizzeranno le soluzioni tramite cui l esperienza francese nel recepire il trust ha risolto il conflitto segnalato, emergeranno invece le difficoltà che gli ordinamenti di civil law avvertono nel replicare la disciplina del tracing. In particolare, se tutti gli istituiti modellati sull'esempio del trust che sono stati introdotti per via legislativa in molti sistemi giuridici «misti» e anche in alcuni di civil law prevedono, sebbene con tecniche diverse, la separazione del fund dal patrimonio del manger, quasi nessuna di queste discipline prevede un rimedio assimilabile al tracing. In questo contesto si colloca, inoltre, la Convenzione dell'Aja del 1985 il cui effetto primario, come si è accennato, è quello di permettere che un trust costituito secondo una legge straniera produca effetti in un altro ordinamento. Poiché lo schema tracciato dal trust prevede il trasferimento della proprietà dei beni che compongono il fund al trustee, sorge la necessità di elaborare dei rimedi efficaci nel caso di abuso di quest'ultimo alla luce del diritto interno. Infatti, in virtù del rinvio alla lex fori di cui all'art. 11, secondo comma, lettera d) della Convenzione, nel caso in cui i beni di cui il trustee abbia abusivamente disposto si trovino in Italia sarà applicabile il diritto italiano. Nel terzo capitolo ci si soffermerà, dunque, su tale problematica e si tenterà di tracciare una possibile soluzione avendo, in articolare, riguardo alla portata degli art. 11 e 12 della Convenzione dell'Aja del 1985 nonché ai principi in materia di trascrizione e le regole poste a tutela dei terzi acquirenti di buona fede. Infine, alla luce dei risultati ottenuti, si tenterà di individuare nel ordinamento italiano una disciplina che consenta all'autonomia privata di conseguire risultati paragonabili a quelli conseguibili con il trust (o con i cosiddetti trust-like devices) avendo particolare riguardo al negozio fiduciario e all’art. 2645-ter c.c.
Rapporti fiduciari e circolazione della ricchezza immobiliare / Tancredi, GUIDO MARIA. - (2014 Dec 08).
Rapporti fiduciari e circolazione della ricchezza immobiliare
TANCREDI, GUIDO MARIA
2014-12-08
Abstract
L’esigenza di ricorrere a strumenti che consentano di costituire patrimoni separati ed affidarli ad un terzo perché siano gestiti, sembra essere avvertita sempre di più dalla società moderna. Con riferimento al trend ora segnalato, la Convenzione dell’Aja del 1985 relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, ha svolto indubbiamente un ruolo importante. E' ben noto come l effetto più rilevante della Convenzione dell'Aja del 1985 sia stato quello di permettere ai trusts costituiti nei sistemi di common law di operare nei così detti paesi non trust. Dalla limitata operatività della convenzione è, inoltre, derivato un incentivo al trasferimento della gestione delle ricchezze in paesi dove esse possono essere gestite con strumenti più flessibili e snelli di quelli posseduti dai principali ordinamenti di civil law. Per questo motivo, il trust è stato inserito per via legislativa in molti sistemi giuridici cosiddetti misti e anche in alcuni di civil law; altri paesi come la Francia, invece, hanno introdotto nel proprio ordinamento istituti giuridici modellati in parte sull'esempio del trust (fiducie). Questi istituti possono essere studiati sotto una molteplicità di profili. La ricerca si propone di valutare l'impatto che essi hanno sulla circolazione dei beni che ne compongono il patrimonio. Nel primo capitolo si tenterà, dunque, di illustrare la disciplina del trust negli ordinamenti inglesi ed in particolare di spigare che esso non comporta uno sdoppiamento della proprietà, ma al contrario ha la funzione di ricompattare tutte le prerogative proprietarie nelle mani di un unico soggetto il trustee, il quale ha il potere di disporre dei beni che compongono il trust fund. Nel corso del secondo capitolo, ove si analizzeranno le soluzioni tramite cui l esperienza francese nel recepire il trust ha risolto il conflitto segnalato, emergeranno invece le difficoltà che gli ordinamenti di civil law avvertono nel replicare la disciplina del tracing. In particolare, se tutti gli istituiti modellati sull'esempio del trust che sono stati introdotti per via legislativa in molti sistemi giuridici «misti» e anche in alcuni di civil law prevedono, sebbene con tecniche diverse, la separazione del fund dal patrimonio del manger, quasi nessuna di queste discipline prevede un rimedio assimilabile al tracing. In questo contesto si colloca, inoltre, la Convenzione dell'Aja del 1985 il cui effetto primario, come si è accennato, è quello di permettere che un trust costituito secondo una legge straniera produca effetti in un altro ordinamento. Poiché lo schema tracciato dal trust prevede il trasferimento della proprietà dei beni che compongono il fund al trustee, sorge la necessità di elaborare dei rimedi efficaci nel caso di abuso di quest'ultimo alla luce del diritto interno. Infatti, in virtù del rinvio alla lex fori di cui all'art. 11, secondo comma, lettera d) della Convenzione, nel caso in cui i beni di cui il trustee abbia abusivamente disposto si trovino in Italia sarà applicabile il diritto italiano. Nel terzo capitolo ci si soffermerà, dunque, su tale problematica e si tenterà di tracciare una possibile soluzione avendo, in articolare, riguardo alla portata degli art. 11 e 12 della Convenzione dell'Aja del 1985 nonché ai principi in materia di trascrizione e le regole poste a tutela dei terzi acquirenti di buona fede. Infine, alla luce dei risultati ottenuti, si tenterà di individuare nel ordinamento italiano una disciplina che consenta all'autonomia privata di conseguire risultati paragonabili a quelli conseguibili con il trust (o con i cosiddetti trust-like devices) avendo particolare riguardo al negozio fiduciario e all’art. 2645-ter c.c.File | Dimensione | Formato | |
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