Nel Luglio del 2007 il Prof. Stephen Minger, direttore dello Stem Cell Biology Laboratory del King's College di Londra, richiese alla HFEA l'autorizzazione per creare i cibridi (embrioni ibridi citoplasmatici), ossia embrioni prodotti per mezzo della SCNT (Somatic Cell Nuclear Transfer), attraverso la quale un ovulo ovino o bovino viene svuotato del suo nucleo, al posto del quale viene inserito il nucleo di una cellula del tessuto epiteliale di una persona affetta da una malattia genetica (Alzheimer o Parkinson, ad esempio). Il fine dichiarato era quello di studiare la genesi di tali malattie e creare cure personalizzate. Gli embrioni misti uomo-animale sollevano non pochi problemi con riguardo alla loro qualificazione. Non è scientificamente certo, infatti, se essi siano embrioni umani geneticamente modificati o embrioni non umani dalla identità genetica incerta. Se si propende per attribuirgli lo statuto ontologico degli embrioni umani, le questioni etiche che si prospettano sono quelle relative alla legittimità della sperimentazione su di essi e della loro creazione ai soli fini di ricerca. Se, infatti, all'embrione umano viene attribuito lo statuto ontologico e giuridico di persona, dovrà essere considerato titolare dei diritti fondamentali ad essa riconosciuti e, conseguentemente, non potrà essere creato e manipolato ai soli fini di ricerca. Questa è la scelta compiuta a livello comunitario dalla Convenzione di Oviedo del 1997 e a livello nazionale da Italia e Spagna (che hanno espressamente vietato la creazione di cibridi), nonché da Austria e Germania. La Gran Bretagna, invece, pur attribuendo ai cibridi lo statuto ontologico di essere umano, non attribuiscono quello giuridico di persona, di talché è ammessa la loro creazione, seppur con determinati limiti. Se gli embrioni ibridi citoplasmatici si qualificano, invece, come embrioni non umani dalla identità genetica incerta, si pongono le questioni relative alla integrità della specie umana e al rispetto della sua dignità, violate dalla mescolanza tra DNA umano e animale. Lo statuto giuridico da attribuire ai cibridi dovrà, pertanto, tener conto di quel generico dovere di rispetto in considerazione della parte di umanità in essi presente, quindi, di quella parte di natura umana (in senso biologico e non ontologico) che li rende diversi da meri oggetti.

Statuto ontologico e giuridico dei cibridi / Coco, AGATA MARIA. - (2012 Dec 07).

Statuto ontologico e giuridico dei cibridi

COCO, AGATA MARIA
2012-12-07

Abstract

Nel Luglio del 2007 il Prof. Stephen Minger, direttore dello Stem Cell Biology Laboratory del King's College di Londra, richiese alla HFEA l'autorizzazione per creare i cibridi (embrioni ibridi citoplasmatici), ossia embrioni prodotti per mezzo della SCNT (Somatic Cell Nuclear Transfer), attraverso la quale un ovulo ovino o bovino viene svuotato del suo nucleo, al posto del quale viene inserito il nucleo di una cellula del tessuto epiteliale di una persona affetta da una malattia genetica (Alzheimer o Parkinson, ad esempio). Il fine dichiarato era quello di studiare la genesi di tali malattie e creare cure personalizzate. Gli embrioni misti uomo-animale sollevano non pochi problemi con riguardo alla loro qualificazione. Non è scientificamente certo, infatti, se essi siano embrioni umani geneticamente modificati o embrioni non umani dalla identità genetica incerta. Se si propende per attribuirgli lo statuto ontologico degli embrioni umani, le questioni etiche che si prospettano sono quelle relative alla legittimità della sperimentazione su di essi e della loro creazione ai soli fini di ricerca. Se, infatti, all'embrione umano viene attribuito lo statuto ontologico e giuridico di persona, dovrà essere considerato titolare dei diritti fondamentali ad essa riconosciuti e, conseguentemente, non potrà essere creato e manipolato ai soli fini di ricerca. Questa è la scelta compiuta a livello comunitario dalla Convenzione di Oviedo del 1997 e a livello nazionale da Italia e Spagna (che hanno espressamente vietato la creazione di cibridi), nonché da Austria e Germania. La Gran Bretagna, invece, pur attribuendo ai cibridi lo statuto ontologico di essere umano, non attribuiscono quello giuridico di persona, di talché è ammessa la loro creazione, seppur con determinati limiti. Se gli embrioni ibridi citoplasmatici si qualificano, invece, come embrioni non umani dalla identità genetica incerta, si pongono le questioni relative alla integrità della specie umana e al rispetto della sua dignità, violate dalla mescolanza tra DNA umano e animale. Lo statuto giuridico da attribuire ai cibridi dovrà, pertanto, tener conto di quel generico dovere di rispetto in considerazione della parte di umanità in essi presente, quindi, di quella parte di natura umana (in senso biologico e non ontologico) che li rende diversi da meri oggetti.
7-dic-2012
Chimbrids, human-admixed, embryo
Statuto ontologico e giuridico dei cibridi / Coco, AGATA MARIA. - (2012 Dec 07).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/586558
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