Un rapido sguardo alle caratteristiche dello Stato moderno ci consente di mettere in luce come lo scenario attuale sia radicalmente mutato e il declino degli Stati Nazione si collochi entro i processi opposti di globalizzazione e localismo. In questo senso, il concetto d identita europea post-nazionalista si deve confrontare con entrambi i fenomeni: da una parte, elaborando un nuovo stile di governo capace di governare la complessità ed abbandonando nel processo d'integrazione europea la logica del pensiero binario noi/altri che ha costituito le basi dell eurocentrismo, verso un pensiero della differenza che possa essere tradotto in forme flessibili di cittadinanza; dall altra, ridefinendo, sulla base di nuove categorie concettuali, il contributo che l'Europa può e vuole dare al processo di creazione di un nuovo ordine mondiale. Tali questioni, investono, indubbiamente anche la dimensione strettamente giuridica lì dove l'estensione dello spazio politico attraverso entità sovranazionali ha condotto a un ingente produzione normativa rafforzata con la definizione giuridico-politica di un catalogo di diritti umani la cui transnazionalizzazione da far valere in contrapposizione alla sovranità giuridica degli stati nazionali può costituire una chiave di lettura con la quale aprire le porte alla creazione di una società civile europea (cfr. Convenzione europea) le cui possibilità di sviluppo risiedono in una nuova concezione di cittadinanza basata sull appartenenza alla società civile e alle molteplici comunità locali di cui consta. Ma, dietro una facciata apparentemente uniforme di consensi, i problemi relativi ai diritti umani, sia dal punto di vista teorico che della loro applicazione, sono molti e complessi per quanto riguarda la loro universalità, ma anche a causa dell'interpretazione del testo della Dichiarazione nei decenni successivi. Tali problemi si riflettono in particolare modo nella sfera del diritto penale lì dove nella giurisprudenza si evidenzia una chiara tendenza a riconoscere valore attenuante all'influenza di fattori culturali nel determinare la condotta penalmente rilevante dell'imputato: i c.d. reati culturalmente motivati. Lo studio dei rapporti tra diritto penale e radici culturali dell'imputato mette in luce una babele di opzioni penali. È nelle aule giudiziarie, prima ancora che nel dibattito teorico, del resto, che si è posto il problema di come trattare l'imputato che affermi di aver commesso il reato sotto l'influenza della cultura del suo gruppo d'origine. I numerosi casi giurisprudenziali in cui si è posta la questione del rilievo da attribuire alla motivazione culturale dell'imputato, hanno innescato un acceso dibattito tra sostenitori ed oppositori delle esimenti culturali. La questione dei reati culturalmente motivati, oltre a suscitare alcune perplessità sotto il profilo più specificatamente penalistico, ripropone un ordine di problemi di carattere filosofico - politico che rendono complesso e controverso il rapporto tra neutralità dello Stato liberale e tutela delle differenze culturali. Fino a che punto è auspicabile l'ampliamento delle istanze tutelabili dai diritti umani? I diritti culturali andrebbero difesi come una categoria dei diritti umani da aggiungersi ai diritti già tradizionalmente riconosciuti? Fino a dove può e deve spingersi la tutela della diversità se si vuole che la pluralità delle culture risulti compatibile con un ordine sociale garante delle ragioni della libertà? Il presente lavoro a partire da un analisi legislativa e giurisprudenziale che mette in luce le principali risposte date dal diritto penale in ambito europeo cerca di fornire una risposta a tali interrogativi andando al di là della proposta del liberalismo e del comunitarismo.

Identità personale e multiculturalismo / Cristofari, Fabiana. - (2012 Dec 08).

Identità personale e multiculturalismo.

CRISTOFARI, FABIANA
2012-12-08

Abstract

Un rapido sguardo alle caratteristiche dello Stato moderno ci consente di mettere in luce come lo scenario attuale sia radicalmente mutato e il declino degli Stati Nazione si collochi entro i processi opposti di globalizzazione e localismo. In questo senso, il concetto d identita europea post-nazionalista si deve confrontare con entrambi i fenomeni: da una parte, elaborando un nuovo stile di governo capace di governare la complessità ed abbandonando nel processo d'integrazione europea la logica del pensiero binario noi/altri che ha costituito le basi dell eurocentrismo, verso un pensiero della differenza che possa essere tradotto in forme flessibili di cittadinanza; dall altra, ridefinendo, sulla base di nuove categorie concettuali, il contributo che l'Europa può e vuole dare al processo di creazione di un nuovo ordine mondiale. Tali questioni, investono, indubbiamente anche la dimensione strettamente giuridica lì dove l'estensione dello spazio politico attraverso entità sovranazionali ha condotto a un ingente produzione normativa rafforzata con la definizione giuridico-politica di un catalogo di diritti umani la cui transnazionalizzazione da far valere in contrapposizione alla sovranità giuridica degli stati nazionali può costituire una chiave di lettura con la quale aprire le porte alla creazione di una società civile europea (cfr. Convenzione europea) le cui possibilità di sviluppo risiedono in una nuova concezione di cittadinanza basata sull appartenenza alla società civile e alle molteplici comunità locali di cui consta. Ma, dietro una facciata apparentemente uniforme di consensi, i problemi relativi ai diritti umani, sia dal punto di vista teorico che della loro applicazione, sono molti e complessi per quanto riguarda la loro universalità, ma anche a causa dell'interpretazione del testo della Dichiarazione nei decenni successivi. Tali problemi si riflettono in particolare modo nella sfera del diritto penale lì dove nella giurisprudenza si evidenzia una chiara tendenza a riconoscere valore attenuante all'influenza di fattori culturali nel determinare la condotta penalmente rilevante dell'imputato: i c.d. reati culturalmente motivati. Lo studio dei rapporti tra diritto penale e radici culturali dell'imputato mette in luce una babele di opzioni penali. È nelle aule giudiziarie, prima ancora che nel dibattito teorico, del resto, che si è posto il problema di come trattare l'imputato che affermi di aver commesso il reato sotto l'influenza della cultura del suo gruppo d'origine. I numerosi casi giurisprudenziali in cui si è posta la questione del rilievo da attribuire alla motivazione culturale dell'imputato, hanno innescato un acceso dibattito tra sostenitori ed oppositori delle esimenti culturali. La questione dei reati culturalmente motivati, oltre a suscitare alcune perplessità sotto il profilo più specificatamente penalistico, ripropone un ordine di problemi di carattere filosofico - politico che rendono complesso e controverso il rapporto tra neutralità dello Stato liberale e tutela delle differenze culturali. Fino a che punto è auspicabile l'ampliamento delle istanze tutelabili dai diritti umani? I diritti culturali andrebbero difesi come una categoria dei diritti umani da aggiungersi ai diritti già tradizionalmente riconosciuti? Fino a dove può e deve spingersi la tutela della diversità se si vuole che la pluralità delle culture risulti compatibile con un ordine sociale garante delle ragioni della libertà? Il presente lavoro a partire da un analisi legislativa e giurisprudenziale che mette in luce le principali risposte date dal diritto penale in ambito europeo cerca di fornire una risposta a tali interrogativi andando al di là della proposta del liberalismo e del comunitarismo.
8-dic-2012
Personal identity, multiculturalism, human rights
Identità personale e multiculturalismo / Cristofari, Fabiana. - (2012 Dec 08).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/586975
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