Il filo conduttore dell’indagine è costituito dallo sforzo, compiuto dai vari imperatori succedutisi da Augusto ad Alessandro Severo, di ricondurre nell’ambito del ius fisci non solo nuovi organi, come i procuratores, ma anche, e soprattutto, il pretore fiscale, la iurisdictio del quale si rifaceva apertamente a quella del pretore dell’ordo, con cui condivideva il fatto di non essere, a differenza dei procuratores fisci, formalmente legato al princeps da un vincolo gerarchico e, ancora, la circostanza di essere, per ceto di provenienza, mentalità e formazione culturale, più portato ad adottare nel suo tribunale una prassi più libera e, probabilmente, anche difforme dall’indirizzo politico-fiscale imperiale. E, da qui, la tesi di fondo della ricerca, che può riassumersi nella constatazione che, nelle controversie fiscali, trovavano applicazione, fin dove fosse possibile, istituti del ius honorarium (quale, ad esempio, la compensazione) e strumenti processuali formulari (come, ad esempio, la restitutio in integrum), conferendosi così all’editto pretorio una vitalità che non avrebbe certamente avuto se fosse stato codificato definitivamente nell’epoca adrianea.

'Inter fiscum et privatos ius dicere'. Contributo allo studio del diritto fiscale romano e dei suoi rapporti con il diritto pretorio

ARCARIA F.
2024-01-01

Abstract

Il filo conduttore dell’indagine è costituito dallo sforzo, compiuto dai vari imperatori succedutisi da Augusto ad Alessandro Severo, di ricondurre nell’ambito del ius fisci non solo nuovi organi, come i procuratores, ma anche, e soprattutto, il pretore fiscale, la iurisdictio del quale si rifaceva apertamente a quella del pretore dell’ordo, con cui condivideva il fatto di non essere, a differenza dei procuratores fisci, formalmente legato al princeps da un vincolo gerarchico e, ancora, la circostanza di essere, per ceto di provenienza, mentalità e formazione culturale, più portato ad adottare nel suo tribunale una prassi più libera e, probabilmente, anche difforme dall’indirizzo politico-fiscale imperiale. E, da qui, la tesi di fondo della ricerca, che può riassumersi nella constatazione che, nelle controversie fiscali, trovavano applicazione, fin dove fosse possibile, istituti del ius honorarium (quale, ad esempio, la compensazione) e strumenti processuali formulari (come, ad esempio, la restitutio in integrum), conferendosi così all’editto pretorio una vitalità che non avrebbe certamente avuto se fosse stato codificato definitivamente nell’epoca adrianea.
2024
978-88-7607-250-5
Fiscus - Processo - Diritto fiscale - Diritto pretorio
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/587570
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