Nel sistema della responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. n. 231/2001 la colpa di organizzazione dell’ente ha rivelato nel tempo profili di congenita criticità sia sul versante della tipicità colposa che su quello della colpevolezza colposa. Muovendo da questo presupposto, nella presente opera, al fine di rimediare alle distorsioni cui potenzialmente approda la categoria della colpa di organizzazione, mediante un iter argomentativo che si sviluppa sia sul piano de iure condito che su quello de lege ferenda, si propone di valorizzare la dimensione della riorganizzazione post factum non semplicemente sul piano della punibilità ma ancor prima su quello della colpevolezza mediante un ripensamento dello statuto della responsabilità punitiva dell’ente in coerenza con la natura intrinsecamente dinamica del dovere di diligenza su di esso gravante. Nello specifico, facendo leva sul ruolo nevralgico ricoperto dal dovere di aggiornamento dei modelli organizzativi nel sistema 231, si elabora l’inedita categoria della colpa di reazione e se ne prospetta il coordinamento con la colpa di organizzazione avanzando la tesi per cui, ogniqualvolta la commissione del reato-presupposto fa emergere un difetto organizzativo che non si può imputare all’ente a titolo di colpa di organizzazione per mancanza della misura oggettiva o soggettiva di questa forma di colpa, si deve escludere il rimprovero per la mancata prevenzione del reato ma contestualmente occorre fare slittare post factum l’oggetto del giudizio di responsabilità e chiamare l’ente a rispondere a titolo di colpa di reazione nel caso in cui esso non abbia provveduto a correggere la lacuna prevenzionistica emersa che, anche se incolpevole, si deve sanare onde evitare la reiterazione dell’illecito individuale. Per effetto di questa proiezione in sede reattiva della responsabilità corporativa l’illecito dell’ente subisce una metamorfosi da illecito di evento a illecito di rischio; infatti, mentre nella logica della colpa di organizzazione interpretata secondo i canoni del crimen culposum in senso stretto l’ente viene chiamato a rispondere della mancata prevenzione dell’evento-reato causalmente riconducibile ad uno specifico difetto organizzativo, nella logica della colpa di reazione l’ente viene chiamato a rispondere di un’inadeguata gestione del rischio di reiterazione del reato-presupposto, atteso che, omettendo di aggiornare adeguatamente i propri modelli organizzativi dopo la commissione dell’illecito individuale, lascia inalterato lo stato di disorganizzazione che ha causato un primo episodio criminoso e che, se non sanato, potrebbe comportare la reiterazione del fatto.

La responsabilità da reato dell'ente tra colpa di organizzazione e colpa di reazione

Amalia Orsina
2024-01-01

Abstract

Nel sistema della responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. n. 231/2001 la colpa di organizzazione dell’ente ha rivelato nel tempo profili di congenita criticità sia sul versante della tipicità colposa che su quello della colpevolezza colposa. Muovendo da questo presupposto, nella presente opera, al fine di rimediare alle distorsioni cui potenzialmente approda la categoria della colpa di organizzazione, mediante un iter argomentativo che si sviluppa sia sul piano de iure condito che su quello de lege ferenda, si propone di valorizzare la dimensione della riorganizzazione post factum non semplicemente sul piano della punibilità ma ancor prima su quello della colpevolezza mediante un ripensamento dello statuto della responsabilità punitiva dell’ente in coerenza con la natura intrinsecamente dinamica del dovere di diligenza su di esso gravante. Nello specifico, facendo leva sul ruolo nevralgico ricoperto dal dovere di aggiornamento dei modelli organizzativi nel sistema 231, si elabora l’inedita categoria della colpa di reazione e se ne prospetta il coordinamento con la colpa di organizzazione avanzando la tesi per cui, ogniqualvolta la commissione del reato-presupposto fa emergere un difetto organizzativo che non si può imputare all’ente a titolo di colpa di organizzazione per mancanza della misura oggettiva o soggettiva di questa forma di colpa, si deve escludere il rimprovero per la mancata prevenzione del reato ma contestualmente occorre fare slittare post factum l’oggetto del giudizio di responsabilità e chiamare l’ente a rispondere a titolo di colpa di reazione nel caso in cui esso non abbia provveduto a correggere la lacuna prevenzionistica emersa che, anche se incolpevole, si deve sanare onde evitare la reiterazione dell’illecito individuale. Per effetto di questa proiezione in sede reattiva della responsabilità corporativa l’illecito dell’ente subisce una metamorfosi da illecito di evento a illecito di rischio; infatti, mentre nella logica della colpa di organizzazione interpretata secondo i canoni del crimen culposum in senso stretto l’ente viene chiamato a rispondere della mancata prevenzione dell’evento-reato causalmente riconducibile ad uno specifico difetto organizzativo, nella logica della colpa di reazione l’ente viene chiamato a rispondere di un’inadeguata gestione del rischio di reiterazione del reato-presupposto, atteso che, omettendo di aggiornare adeguatamente i propri modelli organizzativi dopo la commissione dell’illecito individuale, lascia inalterato lo stato di disorganizzazione che ha causato un primo episodio criminoso e che, se non sanato, potrebbe comportare la reiterazione del fatto.
2024
979-12-211-5630-0
sistema 231, colpa di organizzazione, colpa di reazione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/591409
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