L’esigenza di un efficace accertamento processuale delle forme più gravi di criminalità organizzata impone una riflessione in prospettiva de iure condendo, condotta attraverso un approccio ermeneutico pragmatico, non ‘formalista’ ma ‘realista’, in tema di protezione endo-processuale del testimone che dovesse trovarsi in condizioni di grave pericolo a causa della propria deposizione. Il fine da perseguire è l’acquisizione di importanti fonti di prova garantendone la genuinità, giacché «come la malaria e la tubercolosi, così la cat-tiva testimonianza miete a migliaia le sue vittime» (CARNELUTTI). I tempi sembrano ma-turi per far emergere dalla nicchia normativa riservata agli investigatori undercover (art. 407, comma 2-bis, c.p.p.) – i cui confini sono sempre più oggetto di silenziosa, ma co-stante erosione – la possibilità di eccezionali spazi di riservatezza, rispetto alla figura dell’accusato, sulle generalità della fonte testimoniale, mediante schemi normativi già ri-conosciuti in altri ordinamenti, nonché dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La te-stimonianza con anonimato sulla fonte può rivelarsi, cioè, nell’accertamento di gravi fat-ti di criminalità organizzata, prezioso strumento di protezione del loquens a rischio inti-midazione, integrante una circoscritta deroga al contraddittorio nella formazione della prova in grado di confermarne il ruolo di regola aurea del processo penale.
Il testimone senza identità
Angelo Zappulla
2025-01-01
Abstract
L’esigenza di un efficace accertamento processuale delle forme più gravi di criminalità organizzata impone una riflessione in prospettiva de iure condendo, condotta attraverso un approccio ermeneutico pragmatico, non ‘formalista’ ma ‘realista’, in tema di protezione endo-processuale del testimone che dovesse trovarsi in condizioni di grave pericolo a causa della propria deposizione. Il fine da perseguire è l’acquisizione di importanti fonti di prova garantendone la genuinità, giacché «come la malaria e la tubercolosi, così la cat-tiva testimonianza miete a migliaia le sue vittime» (CARNELUTTI). I tempi sembrano ma-turi per far emergere dalla nicchia normativa riservata agli investigatori undercover (art. 407, comma 2-bis, c.p.p.) – i cui confini sono sempre più oggetto di silenziosa, ma co-stante erosione – la possibilità di eccezionali spazi di riservatezza, rispetto alla figura dell’accusato, sulle generalità della fonte testimoniale, mediante schemi normativi già ri-conosciuti in altri ordinamenti, nonché dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La te-stimonianza con anonimato sulla fonte può rivelarsi, cioè, nell’accertamento di gravi fat-ti di criminalità organizzata, prezioso strumento di protezione del loquens a rischio inti-midazione, integrante una circoscritta deroga al contraddittorio nella formazione della prova in grado di confermarne il ruolo di regola aurea del processo penale.File | Dimensione | Formato | |
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