Delineata la rilevanza giuridica ed economica del bitcoin l’attenzione si sofferma sul relativo regime circolatorio, su gli scambi che avvengono in maniera decentralizzata ovvero attraverso prestatori di servizi decentralizzati. Il Regolamento europeo (c.d. Re golamento MICA) sulle cripto-attività, recepito in Italia con il d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, non si applica alle prestazioni di servizi totalmente decentralizzate e, per gran parte, alle cripto-attività prive di emittente, come per l’appunto il bitcoin. All’esito dell’in dagine pare potersi affermare che le operazioni circolatorie decentralizzate di bitcoin non possono ottenere piena tutela nel nostro ordinamento.
Le operazioni circolatorie decentralizzate di bitcoin
DANIELE FORESTA
2025-01-01
Abstract
Delineata la rilevanza giuridica ed economica del bitcoin l’attenzione si sofferma sul relativo regime circolatorio, su gli scambi che avvengono in maniera decentralizzata ovvero attraverso prestatori di servizi decentralizzati. Il Regolamento europeo (c.d. Re golamento MICA) sulle cripto-attività, recepito in Italia con il d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, non si applica alle prestazioni di servizi totalmente decentralizzate e, per gran parte, alle cripto-attività prive di emittente, come per l’appunto il bitcoin. All’esito dell’in dagine pare potersi affermare che le operazioni circolatorie decentralizzate di bitcoin non possono ottenere piena tutela nel nostro ordinamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


