Nell’ambito di una ipotesi di riforma dello Statuto della Regione Siciliana, prospettata a livello accademico, l’A. si sofferma sugli istituti di partecipazione popolare di tipo referendario (propositivo, consultivo e abrogativo) e, in particolare, sulla bozza dell’art. 47 di detto progetto, che recepisce e sviluppa il testo dell’art. 13-bis del vigente Statuto (come aggiunto dall’art. 1 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2), secondo cui “con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea regionale sono disciplinati l’ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo”, osservando come alla richiamata previsione statutaria, tuttavia, sia stata data soltanto parziale attuazione, poiché la legge 10 febbraio 2004 n. 1, che ha regolamentato la consultazione popolare nella Regione, si è occupata soltanto del referendum abrogativo e consultivo, nulla disponendo in merito al referendum propositivo, il quale, invece, è presente in tutte le altre Regioni ad autonomia speciale. L’A. condivide l’opzione volta alla introduzione nello Statuto siciliano del modello “deliberativo” di referendum propositivo, per la maggiore incisività di questo tipo di consultazione rispetto al mero “referendum-proposta legislativa rinforzata”.

Gli istituti di partecipazione popolare

CASTORINA, EMILIO SALVATORE;Adriana, Ciancio
2017-01-01

Abstract

Nell’ambito di una ipotesi di riforma dello Statuto della Regione Siciliana, prospettata a livello accademico, l’A. si sofferma sugli istituti di partecipazione popolare di tipo referendario (propositivo, consultivo e abrogativo) e, in particolare, sulla bozza dell’art. 47 di detto progetto, che recepisce e sviluppa il testo dell’art. 13-bis del vigente Statuto (come aggiunto dall’art. 1 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2), secondo cui “con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea regionale sono disciplinati l’ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo”, osservando come alla richiamata previsione statutaria, tuttavia, sia stata data soltanto parziale attuazione, poiché la legge 10 febbraio 2004 n. 1, che ha regolamentato la consultazione popolare nella Regione, si è occupata soltanto del referendum abrogativo e consultivo, nulla disponendo in merito al referendum propositivo, il quale, invece, è presente in tutte le altre Regioni ad autonomia speciale. L’A. condivide l’opzione volta alla introduzione nello Statuto siciliano del modello “deliberativo” di referendum propositivo, per la maggiore incisività di questo tipo di consultazione rispetto al mero “referendum-proposta legislativa rinforzata”.
2017
9788892109155
RIFORMA, STATUTO, SICILIA
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