L’articolo analizza il tema dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che accertano la violazione dei canoni del giusto processo. Nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le sentenze della Corte europea sono vincolanti per gli Stati e tuttavia non spetta alla Corte europea indicare le misure per dare loro esecuzione. Corollario della natura dichiarativa delle sentenze della Corte europea è il margine di apprezzamento rimesso agli Stati nella scelta dei mezzi e dei modi per dare esecuzione al dictum europeo. Fatta salva tale discrezionalità, sugli Stati grava l’obbligo, anzitutto, di porre fine alla violazione e, ove possibile, di porre il ricorrente nella situazione in cui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata (restitutio in integrum). Laddove la violazione abbia inciso sul diritto al giusto processo si pone la questione di stabilire se lo Stato debba revocare la sentenza definitiva che abbia concluso il processo dichiarato iniquo. Sulla base di queste premesse, l’articolo analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 123/2017 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla revocazione della sentenza non penale nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato la violazione dei canoni dell’equo processo. Secondo l’Autore la sentenza in commento solleva alcune questioni critiche anzitutto in ordine al contenuto dell’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e, in secondo luogo, in relazione al rapporto tra la restitutio in integrum e l’equa soddisfazione. Tuttavia, l’esito decisorio della Corte costituzionale era obbligato, essendo necessario un intervento del legislatore per regolare le situazioni di conflitto tra il giudicato nazionale e le sentenze della Corte europea. Infine l’autore conclude rilevando quali possibili ripercussioni potrebbe avere la sentenza della Corte costituzionale sul diverso tema del rapporto tra giudicato nazionale contrastante con le norme del diritto dell’Unione europea.

Conflitto tra giudicato nazionale e sentenze delle Corti europee: nota a margine di Corte costituzionale n. 123/2017

valentina petralia
2017-01-01

Abstract

L’articolo analizza il tema dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che accertano la violazione dei canoni del giusto processo. Nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le sentenze della Corte europea sono vincolanti per gli Stati e tuttavia non spetta alla Corte europea indicare le misure per dare loro esecuzione. Corollario della natura dichiarativa delle sentenze della Corte europea è il margine di apprezzamento rimesso agli Stati nella scelta dei mezzi e dei modi per dare esecuzione al dictum europeo. Fatta salva tale discrezionalità, sugli Stati grava l’obbligo, anzitutto, di porre fine alla violazione e, ove possibile, di porre il ricorrente nella situazione in cui si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata (restitutio in integrum). Laddove la violazione abbia inciso sul diritto al giusto processo si pone la questione di stabilire se lo Stato debba revocare la sentenza definitiva che abbia concluso il processo dichiarato iniquo. Sulla base di queste premesse, l’articolo analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 123/2017 con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla revocazione della sentenza non penale nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato la violazione dei canoni dell’equo processo. Secondo l’Autore la sentenza in commento solleva alcune questioni critiche anzitutto in ordine al contenuto dell’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e, in secondo luogo, in relazione al rapporto tra la restitutio in integrum e l’equa soddisfazione. Tuttavia, l’esito decisorio della Corte costituzionale era obbligato, essendo necessario un intervento del legislatore per regolare le situazioni di conflitto tra il giudicato nazionale e le sentenze della Corte europea. Infine l’autore conclude rilevando quali possibili ripercussioni potrebbe avere la sentenza della Corte costituzionale sul diverso tema del rapporto tra giudicato nazionale contrastante con le norme del diritto dell’Unione europea.
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