Il d. l. 20 febbraio 2009 n. 11, convertito con la legge n. 38/’09, ha introdotto nell’ordinamento italiano la nuova fattispecie di atti persecutori (art. 612 bis); Tale fattispecie è stata riformata dall’art. 1 bis del decr. l. n. 78/2013 , convertito, con mo-dificazioni, in L. n. 94/2013 e dal decr. l. n. 93/2013, convertito in l. 11 ottobre 2013, n. 119.La fattispecie di atti persecutori è volta a tutelare non solo la libertà di autodeterminazione della vittima, ma anche la tranquillità personale e la salute mentale e fisica . La tranquillità in-dividuale è considerata come situazione prodromica alla tutela della libertà morale in senso proprio e costituisce uno degli aspetti del più generale interesse alla “privatezza”, all’intangibilità della sfera della vita privata; lo stalking si caratterizza proprio come forma di aggressione totale alla vita privata della persona . La salute psicofisica della vittima viene in rilievo nell’incriminazione di condotte realizzate in modo da cagionare un grave stato di ansia e di paura, o un fondato timore. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 172/2014, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della fattispecie in esame per violazione del principio di tassatività sulla base di “un metodo di interpretazione integrato e sistemico” volto ad accertare sia l’intelligibilità del precetto sia la verificabilità del fatto (richiamando la senten-za in materia di plagio n. 96 del 1981), e richiamando il diritto vivente che lascia ampi varchi alla discrezionalità giudiziaria al punto che si dubita dell’esistenza di un diritto vivente in mate-ria
Atti persecutori
Anna Maria Maugeri
Writing – Original Draft Preparation
2019-01-01
Abstract
Il d. l. 20 febbraio 2009 n. 11, convertito con la legge n. 38/’09, ha introdotto nell’ordinamento italiano la nuova fattispecie di atti persecutori (art. 612 bis); Tale fattispecie è stata riformata dall’art. 1 bis del decr. l. n. 78/2013 , convertito, con mo-dificazioni, in L. n. 94/2013 e dal decr. l. n. 93/2013, convertito in l. 11 ottobre 2013, n. 119.La fattispecie di atti persecutori è volta a tutelare non solo la libertà di autodeterminazione della vittima, ma anche la tranquillità personale e la salute mentale e fisica . La tranquillità in-dividuale è considerata come situazione prodromica alla tutela della libertà morale in senso proprio e costituisce uno degli aspetti del più generale interesse alla “privatezza”, all’intangibilità della sfera della vita privata; lo stalking si caratterizza proprio come forma di aggressione totale alla vita privata della persona . La salute psicofisica della vittima viene in rilievo nell’incriminazione di condotte realizzate in modo da cagionare un grave stato di ansia e di paura, o un fondato timore. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 172/2014, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della fattispecie in esame per violazione del principio di tassatività sulla base di “un metodo di interpretazione integrato e sistemico” volto ad accertare sia l’intelligibilità del precetto sia la verificabilità del fatto (richiamando la senten-za in materia di plagio n. 96 del 1981), e richiamando il diritto vivente che lascia ampi varchi alla discrezionalità giudiziaria al punto che si dubita dell’esistenza di un diritto vivente in mate-riaFile | Dimensione | Formato | |
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