1. Premessa. Secondo Foucault sussiste una stretta connessione tra la storia dei sistemi punitivi e l’evoluzione dei sistemi economici . L’istituto della confisca sembra quasi essere una sorta di cartina di tornasole di questa relazione che caratterizza il sistema penale, nel senso che la sua evoluzione è stata determinata in maniera fondamentale dalle finalità economiche delle autorità che amministrano la giustizia. Come ha osservato Beccaria, sin da epoca remota "i delitti degli uomini erano il patrimonio del principe" in quanto con le pene pecuniarie "l'oggetto delle pene era.. una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo,.. che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell'esempio". "L'amministrazione della giustizia, lungi dal rappresentare una spesa, significava un'entrata considerevole, sotto forma di confische e pene pecuniarie imposte in aggiunta o in sostituzione delle penances dovute alla parte offesa” . Nella medesima direzione oggi si assiste a un esasperato ricorso all’istituto della confisca, ispirato dalla convinzione che la confisca, nelle sue varie forme, - il “caleidoscopio” delle confische -, sia non solo l’unica sanzione effettiva in una più generale crisi del sistema punitivo, ma per di più economicamente conveniente in un momento di permanente crisi economica. Si vogliono affidare, però, alla confisca delle istanze che la confisca non può soddisfare e se ne fa un uso, se si vuole parlare di tendenze, ispirato soltanto a un’esigenza di ipereffettività, ampliando a dismisura la nozione di profitto confiscabile, trasformando forme di confisca dello strumento del reato e soprattutto del profitto in vere e proprie pene patrimoniali, nonché utilizzando modelli di confisca introdotti nell’ordinamento italiano nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata, come la confisca di prevenzione, nell’ambito della più generale lotta alla criminalità economica. L’abbassamento dello standard delle garanzie penalistiche in termini di rispetto dei principi di tassatività, presunzione d’innocenza e proporzionalità, che accompagna l’applicazione della confisca senza condanna e che è sempre stato giustificato in considerazione della gravità del fenomeno mafioso, viene trasferito nel più ampio settore della criminalità economica. Salvo poi che in tutte le epoche emergono anche degli antidoti contro le esasperazioni e gli abusi del potere; in questo momento storico tali antidoti sono rappresentati da certe interpretazioni giurisprudenziali più garantistiche e da taluni interventi del legislatore europeo. Una novità che sta poi emergendo in relazione alla confisca è rappresentata dalla riscoperta di questo istituto in una logica c.d. riparatoria, anzi come afferma Donini postriparatoria ; cioè l’idea che la confisca piuttosto che essere utilizzata come strumento vorace possa invece rientrare in una logica in cui lo scopo del sistema punitivo sia quello di risolvere il conflitto sociale rappresentato dal reato, e quindi come una valida alternativa in particolare alla sanzione detentiva. In generale quello che emerge nel panorama di questo caleidoscopio di cui parla la sentenza Lucci è che quello che dovrebbe essere il conflitto fisiologico del diritto penale, tra l’esigenza dell’efficienza è quella del rispetto delle garanzie individuali, diventa un conflitto patologico in questo settore più che in ogni altro. Sembra che il garantismo liberale e la funzionalità repressiva, quelli che sono i due poli coessenziali in un sistema penale di uno Stato di diritto, che vivono sempre in un equilibrio piuttosto precario, in questo settore non riescano a convivere come se si trattasse di due poli antitetici: come se il rispetto dei principi garantistici si potesse combinare solo con l’inefficienza e viceversa, per garantire l’efficienza bisogna necessariamente sacrificare le garanzie. Addirittura, si può affermare in maniera assolutamente provocatoria, che certe recenti riforme e interpretazioni giurisprudenziali sembrano espressioni di un regime in cui vige la credenza, affermata in un’epoca ormai remota, per cui il reato corrompe il sangue dell’imputato e che quindi bisogna impedire con la confisca che i figli ereditino da questo imputato.

Le tendenze evolutive dell’istituto della confisca contro la criminalità economica nel panorama nazionale ed europeo

Anna Maria Maugeri
Writing – Original Draft Preparation
2018-01-01

Abstract

1. Premessa. Secondo Foucault sussiste una stretta connessione tra la storia dei sistemi punitivi e l’evoluzione dei sistemi economici . L’istituto della confisca sembra quasi essere una sorta di cartina di tornasole di questa relazione che caratterizza il sistema penale, nel senso che la sua evoluzione è stata determinata in maniera fondamentale dalle finalità economiche delle autorità che amministrano la giustizia. Come ha osservato Beccaria, sin da epoca remota "i delitti degli uomini erano il patrimonio del principe" in quanto con le pene pecuniarie "l'oggetto delle pene era.. una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo,.. che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell'esempio". "L'amministrazione della giustizia, lungi dal rappresentare una spesa, significava un'entrata considerevole, sotto forma di confische e pene pecuniarie imposte in aggiunta o in sostituzione delle penances dovute alla parte offesa” . Nella medesima direzione oggi si assiste a un esasperato ricorso all’istituto della confisca, ispirato dalla convinzione che la confisca, nelle sue varie forme, - il “caleidoscopio” delle confische -, sia non solo l’unica sanzione effettiva in una più generale crisi del sistema punitivo, ma per di più economicamente conveniente in un momento di permanente crisi economica. Si vogliono affidare, però, alla confisca delle istanze che la confisca non può soddisfare e se ne fa un uso, se si vuole parlare di tendenze, ispirato soltanto a un’esigenza di ipereffettività, ampliando a dismisura la nozione di profitto confiscabile, trasformando forme di confisca dello strumento del reato e soprattutto del profitto in vere e proprie pene patrimoniali, nonché utilizzando modelli di confisca introdotti nell’ordinamento italiano nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata, come la confisca di prevenzione, nell’ambito della più generale lotta alla criminalità economica. L’abbassamento dello standard delle garanzie penalistiche in termini di rispetto dei principi di tassatività, presunzione d’innocenza e proporzionalità, che accompagna l’applicazione della confisca senza condanna e che è sempre stato giustificato in considerazione della gravità del fenomeno mafioso, viene trasferito nel più ampio settore della criminalità economica. Salvo poi che in tutte le epoche emergono anche degli antidoti contro le esasperazioni e gli abusi del potere; in questo momento storico tali antidoti sono rappresentati da certe interpretazioni giurisprudenziali più garantistiche e da taluni interventi del legislatore europeo. Una novità che sta poi emergendo in relazione alla confisca è rappresentata dalla riscoperta di questo istituto in una logica c.d. riparatoria, anzi come afferma Donini postriparatoria ; cioè l’idea che la confisca piuttosto che essere utilizzata come strumento vorace possa invece rientrare in una logica in cui lo scopo del sistema punitivo sia quello di risolvere il conflitto sociale rappresentato dal reato, e quindi come una valida alternativa in particolare alla sanzione detentiva. In generale quello che emerge nel panorama di questo caleidoscopio di cui parla la sentenza Lucci è che quello che dovrebbe essere il conflitto fisiologico del diritto penale, tra l’esigenza dell’efficienza è quella del rispetto delle garanzie individuali, diventa un conflitto patologico in questo settore più che in ogni altro. Sembra che il garantismo liberale e la funzionalità repressiva, quelli che sono i due poli coessenziali in un sistema penale di uno Stato di diritto, che vivono sempre in un equilibrio piuttosto precario, in questo settore non riescano a convivere come se si trattasse di due poli antitetici: come se il rispetto dei principi garantistici si potesse combinare solo con l’inefficienza e viceversa, per garantire l’efficienza bisogna necessariamente sacrificare le garanzie. Addirittura, si può affermare in maniera assolutamente provocatoria, che certe recenti riforme e interpretazioni giurisprudenziali sembrano espressioni di un regime in cui vige la credenza, affermata in un’epoca ormai remota, per cui il reato corrompe il sangue dell’imputato e che quindi bisogna impedire con la confisca che i figli ereditino da questo imputato.
2018
978-88-6938-135-5
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/361844
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