Il corso quinquennale di studi presso la Scuola Superiore di Catania, frequentato parallelamente al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ha comportato tra le sue attività curriculari la partecipazione alle iniziative del cd. “Laboratorio di Ricerca per la Protezione dei Diritti Umani”, nato per incentivare la didattica e la ricerca dei corsisti dell’area giuridica della Scuola. All’interno di questo Laboratorio è stato affrontato lo studio di temi penalistici, processual-penalistici e internazionalistici, nonché di diritto civile, commerciale e diritto pubblico ed è stata altresì sollecitata la pubblicazione di lavori scientifici in cui si sono condensati i risultati dei suddetti approfondimenti. In questa cornice si inscrive la redazione del saggio che con la presente nota si intende riepilogare e che ha ad oggetto l’indagine sull’applicazione delle categorie del diritto internazionale umanitario al particolare caso del conflitto bellico scoppiato in Afghanistan a seguito dell’intervento militare sferrato il 7 ottobre 2001 da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati in reazione agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Detto saggio si articola in sei paragrafi in cui si approfondiscono le seguenti tematiche: 1. la ricostruzione storica dell’esperienza della guerra in Afghanistan; 2. la questione della qualificazione legale di detto conflitto; 3. la problematica definizione dello status di “unlawful combatant”; 4. le violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate da parte dei ribelli; 5. le violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate dal governo afghano insediatosi dopo l’attacco statunitense, nonché dalle forze occidentali sue alleate; 6. l’ineffettività del sistema sanzionatorio preposto alla punizione delle violazioni dei diritti umani; 7. considerazioni conclusive. Nel merito il paragrafo 1̊° ha ad oggetto una sintetica ricostruzione della storia e della fisionomia geopolitica dell’Afghanistan. In particolare si muove dalla constatazione che questo paese, in ragione della sua posizione strategica (per la quale è stato spesso definito il “crocevia dell’Asia centrale”), ha costituito la sede dell’interazione di numerose civiltà eurasiatiche ed è stato oggetto di ripetute invasioni da parte di potenze straniere. Facendo riferimento alla sua storia più recente, si fa presente che dal 1900 in poi ben undici regimi sono stati deposti con modalità violente e non democratiche; in questo contesto viene richiamata in particolare l’occupazione da parte dell’Unione Sovietica, durata dal 1979 al 1989 e finalizzata a spodestare il governo filostatunitense in carica. Ripercorrendo poi il periodo storico successivo al ritiro dell’URSS, si ricorda che le lotte intestine tra le varie fazioni locali hanno condotto al potere nel 1996 i Talebani, che si sono progressivamente affermati come forza fondamentalista politico-religiosa mirante ad imporre una rigida interpretazione della Sharia islamica e la cui alleanza con i Pakistani è sospettata di dare rifugio ed assistenza ad organizzazioni terroristiche islamiche nei rispettivi territori, identificati di conseguenza come l’epicentro del terrorismo islamico internazionale. All’esito di questo breve excursus si richiama, dunque, l’intervento militare che l’Afghanistan ha subito il 7 ottobre 2001 nella logica della guerra al terrore avviata dagli Stati dopo l’attacco alle Twin Towers dell’11 settembre 2001 con lo scopo proclamato di debellare l’organizzazione terroristica Al Qaeda e catturarne il capo Osama Bin Laden; in questo quadro si fa presente che alla fine del 2001 i principali capi dell’opposizione afghana al governo Talebano, con l’avallo delle forze occidentali di occupazione, hanno costituito una nuova struttura di governo la cui carica presidenziale è stata ricoperta nel dicembre del 2001 da Hamid Karzai e hanno redatto una nuova Costituzione, con cui il paese viene ora ufficialmente chiamato Repubblica Islamica dell'Afghanistan. Nel paragrafo 2° si affronta la problematica questione della qualificazione legale del conflitto in Afghanistan. Sul punto si pone in evidenza che l’attacco militare statunitense ha innescato due conflitti armati distinti, la cui qualificazione giuridica deve dunque essere condotta separatamente: il conflitto con Al Qaeda e il conflitto con i Talebani. Relativamente al conflitto tra gli USA e Al Qaeda si svolge un duplice ordine di considerazioni: questa guerra non è limitata al territorio dell’Afghanistan, essendo Al Qaeda un’organizzazione clandestina i cui membri operano in svariati paesi e sono di diverse nazionalità; peraltro, essendo Al Qaeda privo di uno status legale internazionale, questa organizzazione non può essere parte delle Convenzioni di Ginevra né di qualunque altro trattato internazionale, per cui il conflitto che gli USA hanno ingaggiato con essa non rientra nell’ambito applicativo delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli Addizionali. Con riferimento alla qualificazione del conflitto tra gli USA e i Talebani si osserva che esso può essere considerato alla stregua di un conflitto internazionale, nella misura in cui entrambe le fazioni in lotta sono parti delle Convenzioni di Ginevra. A quest’ultimo riguardo si puntualizza però che, dopo la formazione del governo Karzai, i combattimenti che si svolgono in Afghanistan sono considerati un conflitto “interno”, giacché vedono contrapporsi, da un lato, il governo in carica ed i suoi alleati (USA, NATO e gli altri membri della coalizione) e, dall’altro, le forze antigovernative; più precisamente, è entrata in uso l’espressione di “conflitto interno internazionalizzato”, funzionale ad indicare proprio la partecipazione di questa coalizione internazionale a sostegno di Karzai. Nel paragrafo 3° si procede poi alla disamina del problematico status legale dell’unlawful combatant. Nell’affrontare tale questione anzitutto si richiamano le definizioni che il diritto internazionale dei conflitti armati dà delle categorie di “combattente”, “prigioniero di guerra” e “civile”. Successivamente si polarizza l’attenzione sulla nozione di “unlawful/unprivileged combatant/belligerant”, prendendone in considerazione l’accezione ormai pacifica secondo cui rientrano in tale categoria tutti coloro che prendono parte alle ostilità senza essere titolari di un tale diritto e che, conseguentemente, non possono essere classificati come prigionieri di guerra nel caso in cui dovessero cadere nelle mani dei nemici. La trattazione del problema della qualificazione legale di questa categoria viene articolata in due passaggi argomentativi. Anzitutto si prende in analisi la costruzione teorico-giuridica degli ideologi statunitensi della guerra al terrore, secondo cui ai soggetti riconosciuti come unlawful combatant deve essere negata qualsiasi forma di tutela, per cui ad essi non possono essere estese né la protezione assicurata dalla Terza Convenzione di Ginevra ai prigionieri di guerra, né la tutela predisposta a favore della popolazione civile dalla Quarta Convenzione di Ginevra, né le disposizioni di cui all’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra. Successivamente si denuncia l’illegittimità di questo approccio ricostruttivo alla nozione di unlawful combatant. Al riguardo si osserva che tale costruzione ideologica si pone in aperta contraddizione con un principio basilare di diritto internazionale umanitario per cui lo Stato che detiene un prigioniero non può in nessun caso essere esonerato dal rispetto del nucleo essenziale di diritti soggettivi che il diritto internazionale dei diritti umani riconosce a tutela di chiunque; ne discende che ai soggetti qualificati come appartenenti a questa discussa categoria devono essere comunque riconosciute le garanzie giudiziarie contenute nella Quarta Convenzione di Ginevra o almeno quelle contemplate dall’art. 75 del Primo Protocollo, che riflette il diritto internazionale consuetudinario. Nei paragrafi 4° e 5° si passano, poi, in rassegna le violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate sia ad opera dei ribelli che da parte del governo afghano insediatosi dopo l’attacco statunitense, nonché delle forze occidentali sue alleate. Sul punto, in primo luogo, si passano in rassegna le norme del diritto internazionale umanitario che, nel regolare lo svolgimento delle ostilità, perseguono l’obiettivo di proteggere le vittime dei conflitti armati, applicandosi a tutte le parti in lotta indipendentemente dalle cause e dalle specifiche responsabilità degli Stati coinvolti. Il riferimento va in particolare ai seguenti principi: la proporzionalità nell’uso della forza, con conseguente proibizione dell’uso di mezzi e strategie atte a provocare sofferenze non necessarie; il divieto di attacchi intenzionalmente diretti contro i civili; la proibizione di attacchi il cui unico scopo è quello di generare terrore fra i civili; il divieto di tattiche strategiche implicanti il ricorso alla cd. perfidia (si pensi all’assunzione simulata dello status di civile non combattente allo scopo di sferrare attacchi ravvicinati contro la popolazione civile). Si fa presente tra l’altro che l’art. 57 del protocollo I e l’art. 13 del protocollo II, al fine di minimizzare le perdite civili, prescrivono precisi obblighi quali: l’adozione, nello svolgimento delle operazioni militari, di tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo perdite civili, danni ai civili e danni ad obiettivi civili; l’obbligo di ciascuna parte del conflitto di fare il possibile per verificare che i bersagli presi di mira siano obiettivi militari. Successivamente, avendo presente questo quadro normativo di riferimento, si passano in rassegna le plurime violazioni del diritto internazionale umanitario poste in essere in Afghanistan da entrambe le parti in conflitto. Si richiamano al riguardo i rapporti della Commissione internazionale della Croce Rossa, di Amnesty International e di Human Rights Watch, secondo cui tanto i ribelli quanto i membri della coalizione internazionale si sono resi responsabili di: attacchi intenzionalmente diretti contro obiettivi civili; attacchi indiscriminati (condotti, cioè, senza fare distinzione tra civili e combattenti) che hanno causato un numero di vittime civili sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricavato; attacchi e tranelli volti a diffondere il terrore fra i civili; operazioni militari condotte con perfidia. Nei conclusivi paragrafi 6° e 7°, si rileva che, nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale, la coalizione alleata a sostegno del governo Karzai capeggiata dagli USA si è resa responsabile di crimini di guerra rimasti sostanzialmente impuniti. In questa prospettiva si denuncia che tutti coloro che hanno sostenuto l’attacco anglo-statunitense contro l’Afghanistan in definitiva si sono fatti portavoce dell’erronea convinzione che la guerra possa svolgere il ruolo di “sanzione giuridica” idonea a proteggere i diritti individuali e di punire le loro violazioni; al contrario, per come si è concretamente configurata e per gli strumenti che sono stati impiegati, la guerra in Afghanistan si pone in aperto contrasto con i principi basilari del diritto internazionale umanitario, mietendo indiscriminatamente vittime tra la popolazione civile in violazione dei suddetti criteri di proporzionalità e misura.

L’esperienza della guerra in Afghanistan

ORSINA, AMALIA
Writing – Original Draft Preparation
;
2011-01-01

Abstract

Il corso quinquennale di studi presso la Scuola Superiore di Catania, frequentato parallelamente al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ha comportato tra le sue attività curriculari la partecipazione alle iniziative del cd. “Laboratorio di Ricerca per la Protezione dei Diritti Umani”, nato per incentivare la didattica e la ricerca dei corsisti dell’area giuridica della Scuola. All’interno di questo Laboratorio è stato affrontato lo studio di temi penalistici, processual-penalistici e internazionalistici, nonché di diritto civile, commerciale e diritto pubblico ed è stata altresì sollecitata la pubblicazione di lavori scientifici in cui si sono condensati i risultati dei suddetti approfondimenti. In questa cornice si inscrive la redazione del saggio che con la presente nota si intende riepilogare e che ha ad oggetto l’indagine sull’applicazione delle categorie del diritto internazionale umanitario al particolare caso del conflitto bellico scoppiato in Afghanistan a seguito dell’intervento militare sferrato il 7 ottobre 2001 da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati in reazione agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Detto saggio si articola in sei paragrafi in cui si approfondiscono le seguenti tematiche: 1. la ricostruzione storica dell’esperienza della guerra in Afghanistan; 2. la questione della qualificazione legale di detto conflitto; 3. la problematica definizione dello status di “unlawful combatant”; 4. le violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate da parte dei ribelli; 5. le violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate dal governo afghano insediatosi dopo l’attacco statunitense, nonché dalle forze occidentali sue alleate; 6. l’ineffettività del sistema sanzionatorio preposto alla punizione delle violazioni dei diritti umani; 7. considerazioni conclusive. Nel merito il paragrafo 1̊° ha ad oggetto una sintetica ricostruzione della storia e della fisionomia geopolitica dell’Afghanistan. In particolare si muove dalla constatazione che questo paese, in ragione della sua posizione strategica (per la quale è stato spesso definito il “crocevia dell’Asia centrale”), ha costituito la sede dell’interazione di numerose civiltà eurasiatiche ed è stato oggetto di ripetute invasioni da parte di potenze straniere. Facendo riferimento alla sua storia più recente, si fa presente che dal 1900 in poi ben undici regimi sono stati deposti con modalità violente e non democratiche; in questo contesto viene richiamata in particolare l’occupazione da parte dell’Unione Sovietica, durata dal 1979 al 1989 e finalizzata a spodestare il governo filostatunitense in carica. Ripercorrendo poi il periodo storico successivo al ritiro dell’URSS, si ricorda che le lotte intestine tra le varie fazioni locali hanno condotto al potere nel 1996 i Talebani, che si sono progressivamente affermati come forza fondamentalista politico-religiosa mirante ad imporre una rigida interpretazione della Sharia islamica e la cui alleanza con i Pakistani è sospettata di dare rifugio ed assistenza ad organizzazioni terroristiche islamiche nei rispettivi territori, identificati di conseguenza come l’epicentro del terrorismo islamico internazionale. All’esito di questo breve excursus si richiama, dunque, l’intervento militare che l’Afghanistan ha subito il 7 ottobre 2001 nella logica della guerra al terrore avviata dagli Stati dopo l’attacco alle Twin Towers dell’11 settembre 2001 con lo scopo proclamato di debellare l’organizzazione terroristica Al Qaeda e catturarne il capo Osama Bin Laden; in questo quadro si fa presente che alla fine del 2001 i principali capi dell’opposizione afghana al governo Talebano, con l’avallo delle forze occidentali di occupazione, hanno costituito una nuova struttura di governo la cui carica presidenziale è stata ricoperta nel dicembre del 2001 da Hamid Karzai e hanno redatto una nuova Costituzione, con cui il paese viene ora ufficialmente chiamato Repubblica Islamica dell'Afghanistan. Nel paragrafo 2° si affronta la problematica questione della qualificazione legale del conflitto in Afghanistan. Sul punto si pone in evidenza che l’attacco militare statunitense ha innescato due conflitti armati distinti, la cui qualificazione giuridica deve dunque essere condotta separatamente: il conflitto con Al Qaeda e il conflitto con i Talebani. Relativamente al conflitto tra gli USA e Al Qaeda si svolge un duplice ordine di considerazioni: questa guerra non è limitata al territorio dell’Afghanistan, essendo Al Qaeda un’organizzazione clandestina i cui membri operano in svariati paesi e sono di diverse nazionalità; peraltro, essendo Al Qaeda privo di uno status legale internazionale, questa organizzazione non può essere parte delle Convenzioni di Ginevra né di qualunque altro trattato internazionale, per cui il conflitto che gli USA hanno ingaggiato con essa non rientra nell’ambito applicativo delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli Addizionali. Con riferimento alla qualificazione del conflitto tra gli USA e i Talebani si osserva che esso può essere considerato alla stregua di un conflitto internazionale, nella misura in cui entrambe le fazioni in lotta sono parti delle Convenzioni di Ginevra. A quest’ultimo riguardo si puntualizza però che, dopo la formazione del governo Karzai, i combattimenti che si svolgono in Afghanistan sono considerati un conflitto “interno”, giacché vedono contrapporsi, da un lato, il governo in carica ed i suoi alleati (USA, NATO e gli altri membri della coalizione) e, dall’altro, le forze antigovernative; più precisamente, è entrata in uso l’espressione di “conflitto interno internazionalizzato”, funzionale ad indicare proprio la partecipazione di questa coalizione internazionale a sostegno di Karzai. Nel paragrafo 3° si procede poi alla disamina del problematico status legale dell’unlawful combatant. Nell’affrontare tale questione anzitutto si richiamano le definizioni che il diritto internazionale dei conflitti armati dà delle categorie di “combattente”, “prigioniero di guerra” e “civile”. Successivamente si polarizza l’attenzione sulla nozione di “unlawful/unprivileged combatant/belligerant”, prendendone in considerazione l’accezione ormai pacifica secondo cui rientrano in tale categoria tutti coloro che prendono parte alle ostilità senza essere titolari di un tale diritto e che, conseguentemente, non possono essere classificati come prigionieri di guerra nel caso in cui dovessero cadere nelle mani dei nemici. La trattazione del problema della qualificazione legale di questa categoria viene articolata in due passaggi argomentativi. Anzitutto si prende in analisi la costruzione teorico-giuridica degli ideologi statunitensi della guerra al terrore, secondo cui ai soggetti riconosciuti come unlawful combatant deve essere negata qualsiasi forma di tutela, per cui ad essi non possono essere estese né la protezione assicurata dalla Terza Convenzione di Ginevra ai prigionieri di guerra, né la tutela predisposta a favore della popolazione civile dalla Quarta Convenzione di Ginevra, né le disposizioni di cui all’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra. Successivamente si denuncia l’illegittimità di questo approccio ricostruttivo alla nozione di unlawful combatant. Al riguardo si osserva che tale costruzione ideologica si pone in aperta contraddizione con un principio basilare di diritto internazionale umanitario per cui lo Stato che detiene un prigioniero non può in nessun caso essere esonerato dal rispetto del nucleo essenziale di diritti soggettivi che il diritto internazionale dei diritti umani riconosce a tutela di chiunque; ne discende che ai soggetti qualificati come appartenenti a questa discussa categoria devono essere comunque riconosciute le garanzie giudiziarie contenute nella Quarta Convenzione di Ginevra o almeno quelle contemplate dall’art. 75 del Primo Protocollo, che riflette il diritto internazionale consuetudinario. Nei paragrafi 4° e 5° si passano, poi, in rassegna le violazioni del diritto internazionale umanitario perpetrate sia ad opera dei ribelli che da parte del governo afghano insediatosi dopo l’attacco statunitense, nonché delle forze occidentali sue alleate. Sul punto, in primo luogo, si passano in rassegna le norme del diritto internazionale umanitario che, nel regolare lo svolgimento delle ostilità, perseguono l’obiettivo di proteggere le vittime dei conflitti armati, applicandosi a tutte le parti in lotta indipendentemente dalle cause e dalle specifiche responsabilità degli Stati coinvolti. Il riferimento va in particolare ai seguenti principi: la proporzionalità nell’uso della forza, con conseguente proibizione dell’uso di mezzi e strategie atte a provocare sofferenze non necessarie; il divieto di attacchi intenzionalmente diretti contro i civili; la proibizione di attacchi il cui unico scopo è quello di generare terrore fra i civili; il divieto di tattiche strategiche implicanti il ricorso alla cd. perfidia (si pensi all’assunzione simulata dello status di civile non combattente allo scopo di sferrare attacchi ravvicinati contro la popolazione civile). Si fa presente tra l’altro che l’art. 57 del protocollo I e l’art. 13 del protocollo II, al fine di minimizzare le perdite civili, prescrivono precisi obblighi quali: l’adozione, nello svolgimento delle operazioni militari, di tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo perdite civili, danni ai civili e danni ad obiettivi civili; l’obbligo di ciascuna parte del conflitto di fare il possibile per verificare che i bersagli presi di mira siano obiettivi militari. Successivamente, avendo presente questo quadro normativo di riferimento, si passano in rassegna le plurime violazioni del diritto internazionale umanitario poste in essere in Afghanistan da entrambe le parti in conflitto. Si richiamano al riguardo i rapporti della Commissione internazionale della Croce Rossa, di Amnesty International e di Human Rights Watch, secondo cui tanto i ribelli quanto i membri della coalizione internazionale si sono resi responsabili di: attacchi intenzionalmente diretti contro obiettivi civili; attacchi indiscriminati (condotti, cioè, senza fare distinzione tra civili e combattenti) che hanno causato un numero di vittime civili sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricavato; attacchi e tranelli volti a diffondere il terrore fra i civili; operazioni militari condotte con perfidia. Nei conclusivi paragrafi 6° e 7°, si rileva che, nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale, la coalizione alleata a sostegno del governo Karzai capeggiata dagli USA si è resa responsabile di crimini di guerra rimasti sostanzialmente impuniti. In questa prospettiva si denuncia che tutti coloro che hanno sostenuto l’attacco anglo-statunitense contro l’Afghanistan in definitiva si sono fatti portavoce dell’erronea convinzione che la guerra possa svolgere il ruolo di “sanzione giuridica” idonea a proteggere i diritti individuali e di punire le loro violazioni; al contrario, per come si è concretamente configurata e per gli strumenti che sono stati impiegati, la guerra in Afghanistan si pone in aperto contrasto con i principi basilari del diritto internazionale umanitario, mietendo indiscriminatamente vittime tra la popolazione civile in violazione dei suddetti criteri di proporzionalità e misura.
2011
9788834819159
diritti umani, unlawful combatant, Afghanistan
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