La legge n. 3/2019 si connota per un approccio d’impronta esasperatamente “carcerocentrico”. Incidendo anche nella fase dell'esecuzione penale sceglie di collocare la reintegrazione del condannato in posizione di assoluta ancillarità rispetto a scopi di incapacitazione ed esemplarità da conseguire attraverso il punire. Sembra, così, “scomparire” in subiecta materia la prospettiva rieducativa dall’orizzonte delle conseguenze del delitto. L'operazione è stata condotta attraverso l’elaborazione di un modello epurato da ogni criterio di ragionevolezza e proporzione, disancorato dal finalismo rieducativo costituzionalmente imposto alla pena
Lo status di condannato in via definitiva per fatti di corruzione
Siracusano Fabrizio
2019-01-01
Abstract
La legge n. 3/2019 si connota per un approccio d’impronta esasperatamente “carcerocentrico”. Incidendo anche nella fase dell'esecuzione penale sceglie di collocare la reintegrazione del condannato in posizione di assoluta ancillarità rispetto a scopi di incapacitazione ed esemplarità da conseguire attraverso il punire. Sembra, così, “scomparire” in subiecta materia la prospettiva rieducativa dall’orizzonte delle conseguenze del delitto. L'operazione è stata condotta attraverso l’elaborazione di un modello epurato da ogni criterio di ragionevolezza e proporzione, disancorato dal finalismo rieducativo costituzionalmente imposto alla penaFile | Dimensione | Formato | |
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