La crisi della legge, la “esplosione” del sistema delle fonti ed i fenomeni connessi alla globalizzazione rilanciano l’esigenza di individuazione di fattori di unità ordinamentale non più esclusivamente riconducibili alla legislazione o all’amministrazione statale, ovvero ancora alle tipiche “istituzioni dell’unità” quali il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Agli occhi dell’amministrativista non risulta di certo sconvolgente la prospettiva di una funzione creativa della giurisprudenza, capace altresì di contribuire ad assicurare unità ordinamentale. La riforma dell’art. 374 c.p.c., l’art. 99 del codice del processo amministrativo e l’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 453/1993 (come integrato dall’art. 42 della legge n. 69/2009) costituiscono esempi emblematici di un progressivo rafforzamento del valore giuridico del precedente degli organi di vertice, rispettivamente, della giurisdizione ordinaria (sezioni unite della Corte di Cassazione), amministrativa (adunanza plenaria del Consiglio di Stato) e contabile (sezioni riunite della Corte dei Conti). Un siffatto rafforzamento, peraltro, va altresì inquadrato all’interno dell’esercizio della funzione nomofilattica della Corte di giustizia. La “vocazione del nostro tempo per la giurisdizione” può quindi essere interpretata anche come “vocazione unitaria”. Con questa espressione non ci si vuole riferire alla vexata quaestio dell’unità/pluralità delle giurisdizioni nazionali, ma, invece, si intende evidenziare il contributo delle giurisdizioni (non solo interne) in termini di garanzia dell’unità degli ordinamenti “integrati” europeo e nazionale. Ciò anche attraverso percorsi che, in larga parte, superano il modello delineato dall’art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 ed il riferimento ivi contenuto alla “unità del diritto oggettivo nazionale”. Il saggio, in particolare, evidenzia come la funzione giurisdizionale diventi fattore di unità ordinamentale ed elemento di ricomposizione dell’unità dell’ordinamento giuridico eurounitario (anche) attraverso la valorizzazione del ruolo nomofilattico della Corte di Giustizia europea sulla base di percorsi collaborativi originali con i giudici nazionali. Tali modelli collaborativi possono costituire un riferimento ideale anche sul fronte nazionale, soprattutto ai fini di una lettura aggiornata delle relazioni tra l’odierna funzione nomofilattica dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ed il sistema di giustizia amministrativa “territoriale” delineato dall’art. 125, 2° comma, Cost.

La vocazione "unitaria" delle giurisdizioni

a barone
2015-01-01

Abstract

La crisi della legge, la “esplosione” del sistema delle fonti ed i fenomeni connessi alla globalizzazione rilanciano l’esigenza di individuazione di fattori di unità ordinamentale non più esclusivamente riconducibili alla legislazione o all’amministrazione statale, ovvero ancora alle tipiche “istituzioni dell’unità” quali il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. Agli occhi dell’amministrativista non risulta di certo sconvolgente la prospettiva di una funzione creativa della giurisprudenza, capace altresì di contribuire ad assicurare unità ordinamentale. La riforma dell’art. 374 c.p.c., l’art. 99 del codice del processo amministrativo e l’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 453/1993 (come integrato dall’art. 42 della legge n. 69/2009) costituiscono esempi emblematici di un progressivo rafforzamento del valore giuridico del precedente degli organi di vertice, rispettivamente, della giurisdizione ordinaria (sezioni unite della Corte di Cassazione), amministrativa (adunanza plenaria del Consiglio di Stato) e contabile (sezioni riunite della Corte dei Conti). Un siffatto rafforzamento, peraltro, va altresì inquadrato all’interno dell’esercizio della funzione nomofilattica della Corte di giustizia. La “vocazione del nostro tempo per la giurisdizione” può quindi essere interpretata anche come “vocazione unitaria”. Con questa espressione non ci si vuole riferire alla vexata quaestio dell’unità/pluralità delle giurisdizioni nazionali, ma, invece, si intende evidenziare il contributo delle giurisdizioni (non solo interne) in termini di garanzia dell’unità degli ordinamenti “integrati” europeo e nazionale. Ciò anche attraverso percorsi che, in larga parte, superano il modello delineato dall’art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 ed il riferimento ivi contenuto alla “unità del diritto oggettivo nazionale”. Il saggio, in particolare, evidenzia come la funzione giurisdizionale diventi fattore di unità ordinamentale ed elemento di ricomposizione dell’unità dell’ordinamento giuridico eurounitario (anche) attraverso la valorizzazione del ruolo nomofilattico della Corte di Giustizia europea sulla base di percorsi collaborativi originali con i giudici nazionali. Tali modelli collaborativi possono costituire un riferimento ideale anche sul fronte nazionale, soprattutto ai fini di una lettura aggiornata delle relazioni tra l’odierna funzione nomofilattica dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ed il sistema di giustizia amministrativa “territoriale” delineato dall’art. 125, 2° comma, Cost.
2015
9788813352905
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/493315
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