Nella sentenza in commento la Corte di cassazione ribadisce l’orientamento che obbliga all’erogazione dell’assegno di mantenimento disposto in sede divorzile, anche quando il tribunale per i minorenni abbia modificato il regime di collocazione del figlio, disponendone il trasferimento presso il genitore obbligato, finché non intervenga una espressa revoca di tale statuizione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970. La peculiarità della situazione offre lo spunto per una rimeditazione sul tema, considerando l’incidenza del provvedimento del tribunale per i minorenni sulle modalità dell’affidamento stabilite dal giudice del divorzio.
Decreti de potestate: quali effetti sui capi delle sentenze di divorzio riguardanti i figli?
Marino Concetta Maria
2020-01-01
Abstract
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione ribadisce l’orientamento che obbliga all’erogazione dell’assegno di mantenimento disposto in sede divorzile, anche quando il tribunale per i minorenni abbia modificato il regime di collocazione del figlio, disponendone il trasferimento presso il genitore obbligato, finché non intervenga una espressa revoca di tale statuizione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970. La peculiarità della situazione offre lo spunto per una rimeditazione sul tema, considerando l’incidenza del provvedimento del tribunale per i minorenni sulle modalità dell’affidamento stabilite dal giudice del divorzio.File | Dimensione | Formato | |
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