Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni - di natura decisiva - rese dal perito o dal consulente tecnico dinanzi al primo giudice, ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’esame dello stesso in quanto prova dichiarativa, mentre un tale obbligo non sussiste qualora un siffatto diverso apprezzamento abbia ad oggetto la relazione del perito acquisita in primo grado senza l’effettuazione dell’esame.

La perizia come prova dichiarativa e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 comma 3 c.p.p., nota a Cass. pen., Sez. Un., 2 aprile 2019, n. 14426

Mattia Giangreco
2020-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice d’appello, in caso di riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni - di natura decisiva - rese dal perito o dal consulente tecnico dinanzi al primo giudice, ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dell’esame dello stesso in quanto prova dichiarativa, mentre un tale obbligo non sussiste qualora un siffatto diverso apprezzamento abbia ad oggetto la relazione del perito acquisita in primo grado senza l’effettuazione dell’esame.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11769/508696
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact