Quantunque la minore età non rappresenti, in ambito penale, un fattore atto ad incidere sulla capacità del minorenne a divenire soggetto processuale, tuttavia, proprio l’età dell’imputato il suo grado di maturità psico-fisica hanno indotto il legislatore a modulare il rito minorile sulla scorta di un’opzione teleologica contrassegnata da una precisa esigenza di “individualizzazione” e a prevedere il coinvolgimento di soggetti diversi dall’imputato e dal difensore, nel corso della vicenda processuale, aventi il compito di “filtrare” l’impatto del minore con il processo, attraverso un’assidua opera di mediazione tra le istanze di accertamento — prerogativa indefettibile della giurisdizione penale, anche in ambito minorile — e le finalità di tutela delle esigenze educative. Tra questi soggetti una posizione di rilievo è riconosciuta all’esercente la responsabilità dei genitori (in ordine modifica intervenuta con d.lgs. 154/2013, che ha sostituito la nozione di potestà genitoriale con quella di responsabilità genitoriale; figura che l’ordinamento considera astrattamente idonea a fornire al minore quel supporto necessario alla comprensione del rito che si celebra nei suoi confronti, cui è affidato il compito di seguire l’andamento della vicenda giudiziaria dell’imputato, di analizzarne e di valutarne i riflessi sulla posizione difensiva e sulla personalità
Commento all'art. 7 D.P.R. n. 448/1988
VANIA PATANE'
2021-01-01
Abstract
Quantunque la minore età non rappresenti, in ambito penale, un fattore atto ad incidere sulla capacità del minorenne a divenire soggetto processuale, tuttavia, proprio l’età dell’imputato il suo grado di maturità psico-fisica hanno indotto il legislatore a modulare il rito minorile sulla scorta di un’opzione teleologica contrassegnata da una precisa esigenza di “individualizzazione” e a prevedere il coinvolgimento di soggetti diversi dall’imputato e dal difensore, nel corso della vicenda processuale, aventi il compito di “filtrare” l’impatto del minore con il processo, attraverso un’assidua opera di mediazione tra le istanze di accertamento — prerogativa indefettibile della giurisdizione penale, anche in ambito minorile — e le finalità di tutela delle esigenze educative. Tra questi soggetti una posizione di rilievo è riconosciuta all’esercente la responsabilità dei genitori (in ordine modifica intervenuta con d.lgs. 154/2013, che ha sostituito la nozione di potestà genitoriale con quella di responsabilità genitoriale; figura che l’ordinamento considera astrattamente idonea a fornire al minore quel supporto necessario alla comprensione del rito che si celebra nei suoi confronti, cui è affidato il compito di seguire l’andamento della vicenda giudiziaria dell’imputato, di analizzarne e di valutarne i riflessi sulla posizione difensiva e sulla personalitàFile | Dimensione | Formato | |
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Descrizione: Commento alla legge che disciplina il processo penale a carico di imputati minorenni
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